Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14185 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20346-2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZI MARIA TERESA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 140/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 140 del 2018, ha rigettato l’appello proposto da V.F. contro la sentenza del tribunale di Castrovillari che in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’Inps aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dello stesso V.F. per la somma di Euro 34.821,37 che l’Inps aveva inizialmente liquidato a titolo di pensione ordinaria di invalidità riconosciuta al Vena in via giudiziale a decorrere dal giugno 2004.

A fondamento della sentenza la Corte d’appello sosteneva che l’appellante non avesse negato la correttezza in punto di diritto della statuizione di incumulabilità delle prestazioni previste rispettivamente dalla L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2, negando soltanto che in precedenza avesse goduto dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1; tuttavia il godimento della suddetta prestazione risultava dimostrato in giudizio per la non contestazione, in quanto l’Inps nell’opposizione a decreto ingiuntivo aveva affermato che Vena avesse percepito l’assegno ordinario. Inoltre non era vero che, come dedotto dall’appellante, l’INPS non avesse fornito prova documentale al riguardo, in quanto nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo l’INPS aveva prodotto una lista delle pensioni godute dall’appellante nel mese di giugno 2010; da tale documento emergeva la presenza di due distinte prestazioni di cui una non poteva che essere l’assegno ordinario di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, posto che la pensione riconosciuta giudizialmente venne liquidata dall’INPS solo con nota 21.10.10. Inoltre la Corte d’appello affermava che l’appellante non avesse preso posizione di fronte alla specifica allegazione con cui l’INPS aveva elencato in appello le tre prestazioni di cui il Vena aveva goduto nel corso del tempo (assegno ordinario d’invalidità, pensione ordinaria di invalidità, pensione di invalidità civile) così come alcunchè aveva dedotto con riguardo all’ulteriore documentazione prodotta in appello che ancor più dimostrava la percezione dell’assegno ordinario di invalidità dal 2000 al 2010.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.F. con tre motivi; l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’ordinanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984 e della L.n. 118 del 1971 posto che non avendo mai percepito l’assegno ordinario di invalidità ex 1. 222/1984 non poteva sussistere l’incumulabilità affermata dalla Corte.

2. – Col secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in quanto dalla documentazione prodotta dall’INPS risultava l’erogazione di diverse prestazioni ma non dell’assegno ordinario di invalidità; risultava inoltre l’erogazione della pensione di invalidità civile essendo il ricorrente invalido al 100% ai sensi della L.118/71.

3. – Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. in relazione alla tardività della nuova documentazione prodotta dall’INPS in appello che avrebbe dovuto provare la percezione dell’assegno ordinario dal 2000 al 2010.

4. – I motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili.

Ed invero la Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado che ha accolto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo dell’INPS il quale secondo la Corte aveva comprovato, anche per via documentale e non solo per non contestazione, sia in primo grado che in sede di appello, il godimento contemporaneo ed incompatibile dell’assegno ordinario e della pensione ordinaria di cui alla L. 222 del 1984; motivo per cui doveva disporsi la compensazione delle somme erogate sotto i due diversi titoli.

5. – Il ricorrente, il quale contesta di aver mai ricevuto l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, mira in realtà, ed inammissibilmente – versandosi in un caso di doppia conforme – alla rivalutazione dell’accertamento di merito correttamente operato dai giudici competenti.

6. – Inoltre il ricorrente in violazione del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione non trascrive gli atti da cui risulterebbe di aver ricevuto soltanto la pensione di invalidità civile e non l’assegno ordinario ex 1.222/84.

7. – Infine il ricorrente nemmeno censura adeguatamente la sentenza dato che non trascrive (e non produce e non localizza in ricorso) la documentazione prodotta dall’INPS in appello e richiamata dalla Corte d’appello a conferma dell’esattezza della decisione di primo grado; e rispetto alla quale il ricorso solleva anzi un vizio di tardività del tutto privo di fondamento dal momento che costituisce orientamento consolidato che anche nel rito del lavoro possa procedersi in appello agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, sempre che, come nella fattispecie, non si tratti di prove atte ad alterare i fatti principali della controversia (cfr. Cass. 21410/2019).

8. – Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese non avendo l’INPS svolto attività difensiva. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma all’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA