Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14184 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. I, 12/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14184
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12082/2011 proposto da:
COMUNE DI CAGLIARI, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10,
presso l’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GENZIANA FARCI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.C., M.G., CONS.COOP – CONSORZIO FRA LE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, ITER SOC. COOP. A R.L., SIGLA
SOC. COOP. A R.L., PARTEOLLA EDILE SOC. COOP. A R.L.;
– intimati –
nonchè da:
M.G. (C.E. (OMISSIS)), in proprio e nella
qualità di procuratire di M.R., ME.GA.,
M.C., M.A. e M.P.F.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DENZA 15, presso l’avvocato
VITTORIO BIAGETTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CRISTIANA CENTANNI, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI CAGLIARI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10,
presso l’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GENZIANA FARCI, giusta procura a margine del
controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
P.C., CONS.COOP – CONSORZIO FRA LE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO, ITER SOC. COOP. A R.L., SIGLA SOC. COOP. A
R.L., PARTEOLLA EDILE SOC. COOP. A R.L.;
– intimati –
nonchè da:
P.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO CASTELLI, SILVIA ORINO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI CAGLIARI, M.G., CONS.COOP – CONSORZIO FRA LE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, ITER SOC. COOP. A R.L., SIGLA
SOC. COOP. A R.L., PARTEOLLA EDILE SOC. COOP. A R.L.;
– intimati –
sul ricorso 12620/2011 proposto da:
M.G. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella
qualità di procuratore di M.R., ME.GA.,
M.C., M.A. e M.P.F.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DENZA 15, presso l’avvocato
VITTORIO BIAGETTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CRISTIANA CENTANNI, giusta procura a margine del
ricorso;
– controricorrente –
COMUNE DI CAGLIARI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10,
presso l’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GENZIANA FARCI, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
P.C., CONS. OOP – CONSORZIO TRA LE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO, ITER-COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL
TERRITORIO A R.L., SIGLA SOC. COOP. A R.L., SOGELA S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 249/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 26/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LESTI GIORGIO, con delega, che
si riporta;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale M.,
l’Avvocato CENTANNI CRISTIANA che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, e ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto degli incidentali.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- I sig.ri P.C., P.F., Me.
G., M.G., M.C., M.A., M.R. e M.P.F. convennero in giudizio il Comune di Cagliari e ne chiesero la condanna al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un’area, che avevano ereditato da A.C.T., irreversibilmente trasformata per la realizzazione dello svincolo (OMISSIS) dell’asse viario tangenziale di (OMISSIS) e al pagamento dell’indennità per l’occupazione illegittima.
2.- Nel contraddittorio con il Comune di Cagliari e le società realizzatrici dell’opera pubblica, il Tribunale di Cagliari condannò il Comune a pagare Euro 606.468,08, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva del terreno, valutato come edificabile, nonchè Euro 96.702,58 per l’indennità di occupazione illegittima (in base agli interessi legali maturati sul valore virtuale dell’indennità di esproprio) e Euro 345.670,07 per il danno da ritardato pagamento, oltre interessi.
3.- Il gravame del Comune di Cagliari è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello della stessa città, con sentenza in data 26 maggio 2010, che ha valutato il bene come legalmente inedificabile, ravvisando un vincolo conformativo nel PRG sui beni coinvolti nella procedura espropriativa, in parte, destinati a viabilità e, in parte, assoggettati alle misure di salvaguardia; ha determinato il danno in complessivi Euro 78.823,45 (di cui Euro 33.154,67 per il ritardato pagamento), oltre interessi legali, facendo applicazione dei VAM, seppure corretti in via equitativa, trattandosi di terreno inserito nel centro cittadino urbano.
4.- Avverso questa sentenza propongono ricorsi per cassazione il Comune di Cagliari (rg. 12082/2011) e, in via incidentale, P. C. e, anche in qualità di procuratore degli altri attori, M.G. (rg. 12620/2011); le società costruttrici non hanno svolto attività difensiva. Le parti hanno presentato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ prioritario l’esame dei ricorsi incidentali M. e P..
1.- Il ricorso M., nel primo motivo, denuncia la violazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito, con mod., nella L. 8 agosto 1992, n. 359, L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2 e della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, per essere la Corte di merito pervenuta a conclusioni erronee per quanto attiene al valore del terreno, avendo erroneamente ravvisato un vincolo conformativo incidente su di esso, comportante la inedificabilità, in quanto incluso in zona destinata a sedime stradale e a fascia di rispetto della viabilità, trattandosi invece di un vincolo particolare imposto dallo strumento urbanistico che, incidendo su beni determinati in funzione della localizzazione puntuale dell’opera pubblica, sarebbe di carattere espropriativo, non rilevante ai fini della ricognizione legale del bene, il quale, quindi, sarebbe da intendere come edificabile e da stimarsi secondo il valore di mercato.
Il ricorso P., nell’unico motivo, denuncia violazione dei medesimi parametri normativi sopra indicati, nonchè dell’art. 2043 c.c. e art. 1, par. 1, del 1^ Protocollo aggiuntivo Cedu, per avere ravvisato un vincolo conformativo solo perchè impresso nello strumento urbanistico generale, nonchè per avere ritenuto che il terreno, se inedificabile, dovesse essere valutato come agricolo, conseguenza valida nei giudizi di opposizione alla stima e non in quelli risarcitori, con l’effetto di violare il principio secondo cui si doveva valorizzare l’area rispetto al minimum dei valori tabellari.
2.- I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati nella parte in cui criticano la qualificazione del bene come inedificabile, essendosi i giudici di merito attenuti al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la edificabilità legale va esclusa laddove, nello strumento urbanistico, la destinazione dell’area ad opere di viabilità – come incensurabilmente accertato in fatto nel caso in esame – sia stata funzionale ad una generale destinazione di zona e, quindi, effettuata nell’ambito del programma generale di sviluppo urbanistico, così assumendo contenuto conformativo della proprietà privata, essendo la zona concretamente vincolata da un utilizzo pubblicistico (v. Cass. n. 11503 del 2014, n. 26615 del 2008). I giudici di merito si sono attenuti anche all’ulteriore principio secondo cui i vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale riguardano tutti i cittadini proprietari di beni che si trovano in una determinata situazione e, dal punto di vista oggettivo, gravano su immobili determinati “a priori” per categoria, derivante dalla loro posizione rispetto all’opera pubblica, con consequenziale esclusione della edificabilità (v. Cass. n. 23210 del 2012, n. 18455 del 2006).
2.1.- Gli stessi motivi sono invece fondati laddove la sentenza impugnata ha fatto applicazione, seppure indiretta, dei VAM, in violazione del principio secondo cui, in tema di determinazione del risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva dei suoli non edificabili (per i quali già in passato non era applicabile il criterio introdotto del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 359 del 1992, aggiunto della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65), l’unico criterio utilizzabile, così come per i suoli edificabili, è quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo (v. Cass. n. 6296 del 2014, n. 18434 del 2013).
La sentenza impugnata ha osservato di avere applicato ai VAM alcuni correttivi in aumento, ragguagliando il valore agricolo ad una astratta destinazione ad agrumeto, anzichè a seminativo, e tenendo conto dell’inserimento del terreno nel centro urbano cittadino, con il risultato di pervenire ad una valutazione equitativa del danno, parametrato ad un valore doppio rispetto a quello previsto nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna. A sostegno di queste argomentazioni il Comune di Cagliari controricorrente ritiene corretta la stima del danno, in quanto, a suo avviso, non effettuata sulla base di un acritico recepimento di valori agricoli medi.
La questione giuridica che si pone è se possa continuare ad operare il riferimento ai VAM in via quantomeno indiretta, cioè come parametro di riferimento o punto di partenza di una stima da effettuare sulla base anche di ulteriori parametri.
E’ necessario tenere presente che le norme sui VAM sono state dichiarate incostituzionali (v. Cost. cost. n. 181 del 2011 e n. 187 del 2014) in ragione della astrattezza di tale metodo di calcolo, che trascurava le caratteristiche concrete e specifiche dei suoli inedificabili, con evidente ed ingiustificato allontanamento della stima dal valore di mercato, che costituisce un riferimento imprescindibile per la determinazione del serio ristoro, a norma dell’art. 43 Cost. e della giurisprudenza della Cedu. In questo errore metodologico e giuridico è caduta la Corte di merito, alla quale non giova il solo fatto di avere applicato un meccanismo correttivo o raddoppiato il valore agricolo medio, non raggiungendosi in tal modo l’obiettivo di ancorare la stima alle caratteristiche specifiche del terreno e, in definitiva, al suo concreto ed effettivo valore di mercato, che è rimasto del tutto estraneo alla valutazione da essa compiuta (tanto più che la sentenza impugnata ha considerato la destinazione ad agrumeto “puramente teorica”).
3.- Il secondo motivo del ricorso M. è inammissibile, essendovi solo un cenno ad un imprecisato vizio di motivazione nella valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio, il cui contenuto non è nemmeno riportato in ricorso.
4.- Il ricorso principale del Comune di Cagliari è assorbito, concernendo la questione della restituzione delle somme corrisposte ai privati e non più dovute in base alla sentenza qui impugnata e cassata.
5.- In conclusione, in relazione ai motivi accolti (il primo del ricorso M. e l’unico del ricorso P.), la sentenza impugnata è cassata con rinvio d’appello di Cagliari, in diversa composizione, alla Corte anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, riunitii ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso M. e il ricorso P.; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso M. e assorbito il ricorso principale del Comunque di Cagliari; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai ricorsi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016