Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14184 del 12/06/2010
Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14184
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7015-2007 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 120,
presso lo studio dell’avvocato BELLIENI SERGIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MURRA RODOLFO
(dell’Avvocatura civica), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 126/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del
27.12.05, depositata il 03/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Bellieni che si riporta
agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta dal sig. S.L. a cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative pecuniarie;
che il giudice ha infatti ritenuto valida la notifica dei verbali di accertamento posti a base della cartella, eseguita a mani del portiere dello stabile;
che il sig. S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per cinque motivi;
che l’intimato Comune di Roma ha resistito con controricorso e memoria;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso si ribadisce la nullità delle notifiche dei verbali in quanto effettuate, a mezzo del servizio postale, a mani del portiere dello stabile senza che nell’avviso di ricevimento si dia atto delle vane ricerche degli altri consegnatari che devono essere, per legge, preferiti al portiere;
che il motivo è manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nella notifica a mezzo del servizio postale, l’inosservanza dell’ordine delle persone indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 quali possibili consegnatari dell’atto in assenza del destinatario, è causa di nullità che può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole del giudizio di impugnazione (Cass. Sez. Un. 1097/2000);
che non convince l’obiezione a ciò mossa dal controricorrente, secondo cui è lo stesso modello di avviso di ricevimento relativo alle notifiche a mezzo posta, approvato con decreto ministeriale avente natura regolamentare, a non contemplare l’annotazione delle vane ricerche dei destinatari di cui trattasi;
che, infatti, le previsioni di norme regolamentari, non potendo contraddire a quelle delle norme di legge, devono necessariamente essere interpretata, se possibile, nel senso che si eviti detta contraddizione, o altrimenti vanno comunque disapplicate;
che nell’accoglimento dell’esaminato motivo di ricorso resta assorbito l’esame dei restanti motivi;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte con l’accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. S. e l’annullamento dell’atto opposto;
che le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dal sig. S. ed annulla l’atto impugnato davanti al Giudice di pace;
condanna l’intimato Comune di Roma alle spese dell’intero giudizio, liquidate in Euro 600,00, di cui 500,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di merito, ed in Euro 800,00, di cui 600,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010