Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14184 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20200-2018 proposto da:

CARMITO DI S.A. E C. SS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, VITA SCIPLINO ESTER ADA, MATANO GIUSEPPE, MARITATO LELIO,

D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1335/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 1335/2017, accogliendo l’appello dell’Inps, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava dovute le somme richieste nell’avviso di addebito opposto, notificato in data 30.12.2011, limitatamente a quelle riferite agli anni 1991 e 1992.

A fondamento della sentenza la Corte rilevava che, in relazione alle stesse somme richieste per gli anni 1991 e 1992, sussistesse la corrispondenza tra gli importi indicati nella lettera di diffida del 18/07/1995 e quelli riportati nell’avviso di addebito opposto; la lettera di diffida del 18/07/1995 doveva considerarsi inoltre interruttiva della prescrizione, come i successivi atti interruttivi del 29.7.2005 e del 3.6.2010. Nel merito la Corte osservava che il credito dell’Inps fosse da ritenere provato, riferendosi a dati dichiarati dalla stessa società opponente appellata. Mentre l’eccezione relativa al regime sanzionatorio era infondata perchè si trattava di contributi dovuti per gli anni 1991 e 1992 e per i quali non poteva ritenersi applicabile ratione temporis il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dalla L. n. 388 del 2000.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Società Semplice Carmito di S.A. e C. con tre motivi, illustrati da memoria; l’Inps ha rilasciato procura.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

Che:

1.- col primo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti atteso che la società ricorrente aveva eccepito che le diffide prodotte dall’Inps quali atti interruttivi della prescrizione non fossero mai entrate nella sua sfera di conoscibilità; nè l’Inps aveva dato prova della loro effettiva ricezione da parte del destinatario e dell’osservanza delle formalità dettate dalla L. 890 del 1972, art. 7; la società aveva contestato inoltre il contenuto delle diffide, prodotte dall’Inps solo in fotocopia, rilevando che dalle stesse non si evincesse la riferibilità all’avviso di ricevimento; e la Corte d’appello non si era pronunciata in ordine a tale eccezione.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità atteso che, anzitutto, non riproduce i documenti relativi all’interruzione della prescrizione e alla notifica; e nemmeno riproduce il contenuto degli atti contenenti le eccezioni sollevate in primo grado ed in appello limitandosi alla sola localizzazione. Mentre è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui quando si lamenta l’omessa od erronea valutazione di un documento o di un’eccezione il ricorrente ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Sentenza n. 29093 del 13/11/2018; Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Sentenza Cass. 7513/2018.)

2.- Col secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2943 e art. 1219 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; atti idonei ad interrompere la prescrizione, per avere la sentenza gravata dichiarato che la diffida amministrativa del 18/07/1995 e le successive diffide fossero idonee ad interrompere la prescrizione laddove invece la lettera era priva della necessaria specificità della richiesta del credito indicando importi differenti da quelli pretesi nell’avviso di addebito; la lettera non conteneva un’esplicita manifestazione dell’Inps di ottenere il soddisfacimento del presunto credito non potendo ritenersi implicita nella mera generica intenzione di interrompere la prescrizione.

2.1. Il motivo è infondato; ed invero la Corte d’appello ha affermato che nella lettera di diffida in oggetto l’Inps avesse riportato tutte le somme dovute dall’intimato in modo da permettere al debitore di avere una precisa visione del proprio debito, segnalando in via di mera ipotesi, per mera precauzione, in ristretti casi che potevano determinare delle anomalie, un’erronea inclusione fra le partite debitorie di alcune somme non dovute, ma tra cui non rientravano in alcun modo quelle richieste alla società appellata le quali facevano riferimento a contributi previdenziali e/o somme aggiuntive relativi a dati dichiarati dalla stessa società. La tesi esposta dal giudice di merito non viola perciò in alcun modo le norme indicate dal ricorrente, mentre lo stesso motivo mira in realtà a mettere in discussione l’accertamento di merito effettuato dalla Corte territoriale circa l’idoneità della diffida a fungere da valido atto interruttivo.

3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 18, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al sistema sanzionatorio applicabile dovendosi fare applicazione del nuovo regime sanzionatorio più favorevole dettato dall’art. 116 cit. in luogo di quello più gravoso applicato nell’avviso di addebito alla luce della L. n. 662 del 1996, posto che come chiarito dalla Corte di Cassazione il nuovo più favorevole regime si applicava anche ai casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti.

3.1. Il motivo è infondato. La Corte di merito sul punto ha rigettato l’eccezione relativa al regime sanzionatorio applicato perchè si tratta di contributi dovuti per gli anni 1991 e 1992 per i quali non potrebbe ritenersi applicabile ratione tempore il regime sanzionatorio introdotto dalla L. n. 388 del 2000. Il ricorrente invoca il principio affermato da questa Corte con sentenza n. 6680/2001 di applicazione del nuovo regime a tutti i casi di omissioni contributive non ancora esauriti. La giurisprudenza successiva, che si è pronunciata reiteratamente sulla stessa questione, si è però consolidata in senso contrario, avendo chiarito che per i crediti accertati al 30 settembre 2000, ma non ancora esauriti, non si applichi la nuova disciplina, bensì quella precedente, salvo conguaglio nell’anno successivo. Il collegio ritiene di dover aderire a questo secondo orientamento in quanto rispondente al sistema dell’ordinamento ed alla lettera della legge. In tal senso infatti si è infatti osservato che in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza – ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all’INPS, possa rilevare lo “ius superveniens” di cui all’art. 116, comma 8 e ss., della L. n. 388 del 2000, contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso sia che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicchè ne è esclusa l’applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore, sia che il riferimento contenuto nell’art. 16 comma 18 ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all’obbligo di immediato pagamento delle predette sanzioni, prevedendo anche un meccanismo in base al quale la differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente (Cass. N. 12669 del 2002, Sez. L, Sentenza n. 19334 del 17/12/2003 Sez. L, Sentenza n. 6972 del 09/04/2004 Sez. L, Sentenza n. 14771 del 13/07/2005.)

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato. Nulla deve disporsi per le spese non avendo l’INPS svolto attività difensiva. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del contributo se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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