Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14183 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.N., rappresentato e difeso dall’avv. Greco Francesco

ed elett.te dom.to in Roma, Via Pasquale Baffi n. 75 scala C, presso

l’avv. Gisella Serranò Liistro;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Floridia n. 115/05

depositata il 29 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di

consiglio del 19 febbraio 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. DESTRO Carlo, di accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il sig. L.N. propose opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 avverso verbale di accertamento di violazione del codice della strada redatto dalla Polizia Municipale di (OMISSIS) e notificato nella sua abitazione, a mani di sua moglie, il (OMISSIS), deducendo la nullità della notifica e la tardività della stessa rispetto alla commissione dell’illecito, avvenuta il (OMISSIS) e verbalizzata il (OMISSIS) dello stesso anno;

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Floridia, nel contraddittorio con il Comune di (OMISSIS), ha respinto l’opposizione osservando che un primo tentativo di notifica non era andato a buon fine a causa del trasferimento del trasgressore, il quale non aveva provato di avere richiesto la trascrizione del suo cambio di residenza al P.R.A., come prescritto dall’art. 94 C.d.S., e ciò giustificava il prolungamento dei termini per la notifica del verbale;

che il sig. L. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito il Comune intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si lementa l’omessa motivazione in ordine alla dedotta nullità della notifica del 6 agosto 2004 per incompetenza del funzionario che l’aveva eseguita (appartenente alla Polizia Municipale di (OMISSIS) e non a quella di (OMISSIS), che aveva eseguito l’accertamento) e la violazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 essendo stato il plico consegnato a persona diversa dal destinatario senza essere contenuto in busta chiusa; che il motivo è manifestamente infondato, essendo la nullità dedotta sotto il primo profilo sanata per effetto della proposizione dell’opposizione (Cass. 11548/2007) e non essendo prevista dall’ordinamento la nullità dedotta sotto il secondo profilo;

che con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 3, e 386 reg. C.d.S., comma 2, si deduce l’invalidità del primo tentativo di notifica, eseguito il 4 marzo 2004, per non essere stato completato con l’espletamento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.;

che tale motivo è inammissibile, non corrispondendo alla ratio della decisione impugnata, che si fonda sulla validità non della prima notifica, solo tentata, bensì della seconda;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

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