Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14182 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25159/2005 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso lo studio dell’avvocato SEPE

VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato FICI Aldo;

– ricorrente –

contro

G.L. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso

l’avvocato PINNARO’ MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FERINA Federico;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 747/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Fici Aldo difensore della ricorrente che si riporta

agli atti;

udito l’Avv. Ferina Federico difensore dei resistenti che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) F.A., convivente moire uxorio con R.A., dopo la morte di questi, avvenuta nel (OMISSIS), chiedeva con citazione del 1991 ai di lui figli, A.F. e A. V., il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali causati con iniziative giudiziarie lesive del suo onore e reputazione.

A.F., contumace il fratello, costituendosi chiedeva in via riconvenzionale la condanna della F. a restituire agli eredi di R. i certificati di credito del tesoro che la attrice aveva sottratto alla morte del padre.

Il tribunale di Palermo respingeva le domande delle parti.

La Corte d’appello veniva adita da G.L., nata nel (OMISSIS), C.M., nato nel (OMISSIS) e C.G., nato nel (OMISSIS), qualificatisi eredi dei due fratelli A..

La Corte rilevava che la attrice non aveva impugnato il rigetto della propria domanda. Riteneva fondata l’impugnazione proposta dai C. – G. quanto alla restituzione di L. 346 milioni, pari alla differenza tra il valore dei titoli acquistati dal de cuius e il valore, 4 milioni, di titoli acquistati da terzi estranei.

A tal fine considerava provato che i titoli erano compresi nell’asse ereditario del de cuius e che non fossero mai stati oggetto di donazione alla F..

Quest’ultima con tre motivi ricorre per cassazione. Resistono gli appellanti con controricorso. E’ stata depositata memoria di parte ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Perno della decisione impugnata è il principio sancito da Cass. 18345/03, secondo la quale: “In materia di certificati di deposito al portatore, il trasferimento si perfeziona con la sola consegna del titolo e opera l’effetto di costituire, in capo all'”accipiens”, la legittimazione a riscuotere, indipendentemente dalla prova di una “iusta causa traditlonls”. Da ciò consegue che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando all’erede del soggetto cui il titolo sia stato rilasciato dall’istituto emittente, il quale eventualmente pretenda la restituzione della somma portata dal titolo, dimostrare l’esistenza di una valida ragione giustificativa della propria pretesa, come, ad esempio, l’acquisto in mala fede da parte del portatore attuale”.

La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza di prova dell’acquisto in mala fede, da parte della ricorrente, dei 350 milioni di certificati di deposito che dal 1986/87 appartenevano al de cuius e ha negato che vi fosse stata valida donazione o altra iusta causa traditionis di detto cespite alla ricorrente.

3) Primo e secondo motivo di ricorso attaccano questa conclusione.

Il primo motivo assume che gli eredi A. avrebbero dovuto dare la prova della proprietà dei titoli in capo al de cuius fino al momento della morte. Nega che così fosse, sulla base del fatto che nelle disposizioni testamentarie non si faceva cenno a questo valore, della circostanza che la quasi totalità delle cedole era stata riscossa per conto della F. stessa e della mancanza di prova di anteriore riscossione di cedole di interessi da parte del de cuius prima della morte.

La censura non ha pregio. Quanto all’inclusione o meno del cespite nel testamento, occorre in primo luogo rilevare che alcun indizio può trarsi da ciò circa la appartenenza dei certificati di deposito al testatore al momento della morte, per più motivi. Non è dato sapere quando sia stato redatto il testamento, cioè se prima o dopo l’acquisto dei titoli: poichè l’acquisto risale, stando alla sentenza impugnata, a poco tempo prima della morte, per sostenere la rilevanza della circostanza era fondamentale la conoscenza di detto particolare. Parte ricorrente lo ha taciuto, così come ha omesso di riportare integralmente il testo delle ultime volontà del de cuius, impedendo in tal modo alla Corte di legittimità, che non ha accesso agli atti di causa, di valutare la rilevanza della omissione di cui si parla nel motivo. Peraltro è appena il caso di rilevare che per la validità del testamento non è necessaria l’indicazione di ogni cespite posseduto dal testatore, che può limitarsi a disporre solo di alcuni di essi. Quanto alla riscossione di cedole dei certificati da parte della A., la ricorrente tace in ricorso che detta riscossione avvenne dopo la morte del de cuius e che la Corte d’appello ha, con ineccepibile rigore logico, considerato tale circostanza come elemento di prova della malafede della ricorrente.

Ha notato infatti che costei fece riscuotere le cedole da persone diverse, cioè da T.S. e dal convivente di costei, B.A..

Determinante inoltre è stata la insuperata circostanza che alla Guardia di Finanza era stata la stessa F. a dichiarare di non saper nulla dei titoli acquistati dal defunto e di non averne avuti da lui in donazione.

A fronte di questo portato probatorio, le mere illazioni poste a base del ricorso non possono raggiungere lo scopo.

3.1) Altrettanto vale per il secondo motivo, che lamenta parimenti vizi di motivazione e imprecisate violazioni di legge.

La ricorrente vorrebbe porre in dubbio le conclusioni della Corte, relative all’abusiva acquisizione del possesso dei titoli, con l’affermazione che la mancanza di una donazione non esclude che i titoli le fossero stati trasferiti ad altro titolo.

Lamenta inoltre che la Corte d’appello non avrebbe considerato che in sede penale era caduta l’accusa di indebita appropriazione dei titoli, come sarebbe stato ritenuto anche in un’ordinanza di dissequestro del luglio 1991.

Di queste risultanze, non menzionate in sentenza, la Corte di Cassazione, che non è giudice di terza istanza chiamato a riesaminare il fascicolo per un nuovo giudizio di merito, non può tener conto. La ricorrente avrebbe dovuto riportarle per intero e testualmente in ricorso, onde consentire di valutarne la portata e la eventuale decisività.

Quanto all’illazione secondo cui poteva esservi altro titolo alla base del possesso dei titoli, essa diventa meno vaga a pag. 14 del ricorso, ove si fa cenno ad un’attività svolta in due società (Chemical e Sogeim) tra l’ A. e la F., dalla quale sarebbero derivati proventi, investiti congiuntamente in forza del vincolo coniugale di fatto che li avvinceva.

Di ciò, si dice, “vi è piena prova nel presente giudizio”. Anche in questo caso il ricorso inammissibilmente chiede quindi una rivisitazione degli atti di causa, ai fini di un nuovo giudizio di merito che non è consentito alla Corte di Cassazione, la quale può sindacare sulla base delle risultanze della sentenza impugnata o di quelle, già agli atti, se fedelmente riportate in ricorso, eventuali violazioni di legge o vizi della motivazione, senza poter addentrarsi in una autonoma valutazione del materiale probatorio.

4) L’ultimo motivo lamenta l’inammissibilità della domanda di restituzione dei titoli, perchè domanda nuova spiegata in appello.

Dagli atti si evince che A.R. aveva lasciato eredi i due figli V. e A.F., sposata C., costituitasi in tribunale con la domanda riconvenzionale.

Deceduta A.F., si costituivano in giudizio i di lei eredi C.M., marito, e C.G., figlio.

Nelle more dell’appello moriva anche A.V., che nominava eredi testamentari G.L. (che dalla memoria finale si apprende essere vedova di A.R. e madre di V. e F.) e il nipote ex sorore C.G..

L’appello veniva congiuntamente proposto da G.L., erede di V., da C.M., erede di A.F. e da C.G., erede della madre e dello zio.

L’atto di impugnazione riproponeva la domanda di restituzione dei titoli già proposta da A.F..

Nell’odierno ricorso la F. deduce che trattavasi di domanda che A.V., contumace in primo grado, non aveva mai proposto e che quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a “statuire in relazione alla sola quota ereditaria di A. F.”.

Parte resistente ha eccepito l’intervenuta accettazione del contraddittorio e comunque la sussistenza della legittimazione degli eredi appellanti.

La censura è infondata.

Pur prescindendo dalla dedotta accettazione del contraddittorio, sulla cui configurabilità nel vecchio rito, in ordine a domanda formulata per la prima volta in appello, sussiste contrarietà in giurisprudenza (cfr. Cass. 4007/06; 14121/04; 15213/05) va rilevato che, in relazione alle domande tempestivamente formulate da A. F., gli eredi di lei e di A.V. avevano facoltà di intervenire e di chiedere estensione degli effetti.

A.F. aveva infatti agito non pro quota, limite nel quale il ricorso vorrebbe contenere la pronuncia della Corte, ma per l’accertamento e la restituzione dell’intero, come le era consentito dalla sua qualità di erede (Cass. 2526/81).

Ed infatti l’azione di petizione di eredità (art. 533 cod. civ.) non esige l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi, così come in tema di rivendicazione della cosa comune, da parte di uno dei partecipanti alla comunione, non è necessario il contraddittorio di tutti i condomini; soltanto nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione varrà per la quota spettante a ciascuno di essi, mentre il possessore dei beni ereditar, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all’eredità (Cass 1730/69).

Se così è, l’intervento in appello dei coeredi di F., anche nella qualità di eredi di V., esprime solo il diritto degli stessi di chiedere la restituzione per l’intero, come sin dal principio domandato.

La Corte d’appello non ha esteso la materia del contendere ad un tema del decidere estraneo al giudizio di primo grado, ma ha solo riconosciuto, prendendo atto della legittimazione fatta valere, che essi, anche in quanto coeredi, beneficiavano dell’iniziativa dell’erede che aveva agito. Vantavano infatti un interesse proprio a esplicitare l’estensione degli effetti di un giudicato dal quale in ogni caso, e nello stesso modo, erano destinati ad essere beneficiati.

Non vi è quindi stata introduzione di domanda nuova nel senso vietato dall’art. 345 c.p.c..

Nè il ricorso, che lamenta genericamente violazione di legge e vizio di motivazione, espone doglianza circa ultrapetizione che vi sarebbe stata rispetto a quanto domandato sin dal primo grado da A. F..

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

La rarità, con conseguente incertezza per l’istante, di alcuni profili della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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