Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14182 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 24/05/2021), n.14182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1334/2017 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIANA, 53, presso lo studio dell’avvocato CARLO BRUNI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCA ANDREA CANTONE, MARCO

RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 460/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/07/2016 R.G.N. 1014/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sent. n. 460/2016, depositata luglio 2016, la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto privo di giusta causa il recesso di D.C. dal contratto di agenzia con Barclays Bank PLC, recesso comunicato a motivo delle sempre peggiori e più penalizzanti condizioni di offerta dei tassi dei mutui adottate dalla preponente;

– che, in particolare, e per quanto di rilievo ai fini del presente ricorso per cassazione, la Corte: (1) ha respinto le istanze istruttorie del promotore finanziario riproposte in grado di appello, facendo “integralmente propria” l’ordinanza del giudice di primo grado, anche perchè la stessa non aveva “formato oggetto di specifica contestazione” (cfr. sentenza, pp. 8-9); (2) ha poi osservato, nel merito, che se era vero che la Banca aveva modificato le condizioni di offerta dei mutui alla clientela, aumentando i tassi, tuttavia tali variazioni, tempestivamente portate a conoscenza dell’agente, erano da porsi in stretta correlazione causale con l’incontestato incremento del costo del denaro per l’azienda di credito e che decisioni simili erano state prese – come pure non contestato – da tutti gli altri operatori del settore, concorrenti di Barclays (pp. 10 ss.);

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D., affidandosi a due motivi, cui la Banca ha resistito con controricorso, assistito da memoria;

rilevato che con il primo motivo il ricorrente censura la parte di sentenza sub (1), osservando come non vi fosse alcun onere di specifica contestazione della ordinanza istruttoria di primo grado, poichè con essa il giudice si era limitato alla valutazione della rilevanza dei mezzi di prova e non anche della loro ammissibilità;

– che con il secondo viene censurata la parte di sentenza sub (2), dovendosi ritenere, diversamente dalle conclusioni cui era pervenuto il giudice di appello, che la Banca, in violazione dell’art. 1749 c.c., non avesse agito con lealtà e buona fede nei confronti del suo agente, per non avergli fornito tempestivamente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto e per non averlo avvertito – entro il termine “ragionevole” stabilito dalla norma – della prevedibile riduzione del volume delle operazioni commerciali in conseguenza dell’aumento del margine di interesse bancario;

osservato:

– che il primo motivo è inammissibile;

– che, infatti, la deduzione dello stesso non risulta conforme al principio, per il quale il ricorso per cassazione, oltre a richiedere, per ogni motivo, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per le quali il motivo medesimo (tra quelli previsti dall’art. 360) è dedotto, “esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza” (Cass. n. 18421/2009);

– che è stato conseguentemente e ripetutamente affermato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 635/2015);

– che il motivo in esame è, sotto altro profilo, inammissibile, poichè non si confronta con la sentenza impugnata, là dove la Corte di appello di Bologna, con propria e autonoma motivazione, in parte richiama, condividendole e recependole, le considerazioni già svolte dal Tribunale, per altra parte formula propri rilievi, concludendo nel senso che nessuna delle istanze istruttorie avrebbe potuto trovare legittimamente ingresso nel giudizio (pp. 9-10);

– che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso;

– che al riguardo si deve premettere che la sentenza di appello ha accertato (p. 13) come le deliberate variazioni (in aumento) dei tassi fossero state tempestivamente portate a conoscenza dell’agente e ciò sia con riferimento alla “prima manovra mutui” (settembre-ottobre 2011), sia con riferimento alla “seconda” (dicembre 2011-gennaio 2012);

– che la valutazione di “ragionevolezza” del termine previsto dall’art. 1749 c.c., comma 1 e cioè della sua congruità, nel caso concreto, rispetto all’esigenza di protezione dell’interesse dell’agente, nell’ipotesi in cui debba prevedersi una notevole riduzione del volume delle operazioni commerciali e, quindi, del suo livello reddituale, costituisce accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato;

– che peraltro, con il motivo in esame, non è stata formulata alcuna critica di ordine “motivazionale” all’accertamento compiuto dalla Corte di merito, la quale ha comunque rilevato come analoghe modifiche dei tassi fossero state decise da tutti gli operatori del settore di competenza professionale del ricorrente, per effetto dell’intervenuto aumento del costo del denaro per le banche;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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