Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14182 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3757-2012 proposto da:

IL CIGNO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO MIRABELLO 34, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

SALVAGO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7988/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2011 R.G.N. 5688/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo parzialmente il ricorso di S.D., ex dipendente della società Il Cigno SRL, aveva riconosciuto come dovuti Euro 5335,97 a fronte di una maggior somma richiesta, per importi relativi a ratei di 13^ e per permessi e ferie non goduti. La Corte territoriale ha ritenuto che la datrice di lavoro non avesse provato di aver corrisposto detti importi in quanto il bonifico bancario, prodotto dalla società a dimostrazione del pagamento del credito, indicava solo la voce “ratei di fine rapporto-TFR”, senza esatta corrispondenza fra detta somma e quelle richieste da S.. La Corte ha escluso che il documento prodotto dalla datrice di lavoro – busta paga del settembre 2005-, contenente l’elencazioni delle voci retributive spettanti e, a dire della società, pagate, costituisse idonea prova dell’avvenuto pagamento di tutte le voci richieste, non trattandosi di atto consegnato al lavoratore e non recante la sua firma di ricezione.

Ha proposto ricorso per cassazione la società ricorrente affidato ad un solo articolato motivo, poi seguito dal deposito di memoria ex art. 378 c.p.c.. Ha resistito il S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo di ricorso la società Il Cigno SRL lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1993 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte erroneamente negato l’estinzione del debito relativamente ai ratei di tredicesima e delle ferie e permessi non goduti, nonostante il datore di lavoro avesse esattamente indicato nella busta paga del settembre 2005 (prodotta e trascritta in ricorso) gli importi dovuti per TFR – pari ad Euro 2492,37 -, i ratei di 13^ – pari ad Euro 761,02-, l’indennità ferie non godute – pari ad Euro 558,47-, l’indennità per riposi non goduti – pari ad Euro 1.055,25-. Secondo la ricorrente l’intero importo, pari ad Euro 3.784,44 netti, era stato corrisposto con bonifico il 25.1.2006, sebbene fosse stata usata una causale sintetica, recante la dicitura “ratei fine rapporto – TFR”.

In particolare lamenta la ricorrente la violazione dell’art. 1193 c.c. secondo cui spetta al debitore imputare il pagamento effettuato, ma anche un vizio logico di motivazione. Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto non idonea la prova del pagamento mediante il bonifico per la non contestualità tra il materiale pagamento e l’emissione della busta paga, laddove sarebbe invece circostanza normale in quanto il pagamento effettuato tramite banca è sempre successivo alla predisposizione della busta paga. Ma ancora la ricorrente lamenta una insufficiente o comunque omessa motivazione per non avere la Corte neanche precisato a quale titolo sarebbe stata quindi pagata la somma di cui al bonifico bancario, regolarmente incassata dal S., somma pacificamente superiore all’importo del TFR spettante.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto. Sussistendone i presupposti questa Corte può anche decidere, in via rescissoria, nel merito ai sensi dell’art. 384 c.pc., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

E’ fondata la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo chiara ed invece viziata logicamente la motivazione della sentenza.

La Corte non precisa l’ammontare dei singoli titoli che formano il credito riconosciuto dal primo giudice e confermato dalla sentenza di appello, ammontante alla somma lorda di Euro 5335,97. In base alle domande formulate in primo grado, tuttavia, tale importo finirebbe per essere riferito solo alle voci relative alla 13^ mensilità ed all’indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, avendo la corte dato atto del pagamento del TFR e della 14^ mensilità, attraverso il bonifico bancario del settembre 2005. Non ha contestato infatti il S. di aver percepito gli importi di cui al bonifico, che sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno ritenuto essere riferito appunto al solo TFR e non ad altre voci retributive pure richieste.

La società odierna ricorrente ha precisato, senza che ciò sia stato contestato dal contro ricorrente, che il lavoratore aveva chiesto in primo grado il pagamento delle seguenti voci: Euro 749,72 per ratei 13^ del 2005, Euro 448,17 per ferie ed Euro 1.182,81 per risposi non goduti, ammontanti a complessivi Euro 2380,00. Tali importi sono quelli contenuti di fatto nella busta paga emessa dalla società, che indica le seguenti voci: 761.02 per rateo 13^, Euro 558,47 per indennità ferie non godute, Euro 1055,25 per riposi, ammontanti complessivamente proprio ad Euro 2380,00. A ciò va aggiunta la somma spettante a titolo di TFR, indicata in detta busta paga in Euro 2542,00 lorde, oltre alla somma di Euro 190,26 per rateo di 14 mensilità.

La somma lorda complessiva di tali voci, pari ad Euro 5.110,85 ammonta al netto di Euro 3784,44, ossia all’importo erogato con il bonifico, documento egualmente trascritto nel ricorso.

Vi è dunque una sostanziale coincidenza tra l’importo netto spettante indicato nella busta paga e quello netto erogato con il bonifico e ciò prova che la società non ha pagato soltanto il TFR, ma anche le altre voci retributive richieste.

Diversamente da quanto osservato dalla corte territoriale tale prova risulta raggiunta proprio in base al confronto tra le voci retributive oggetto della domanda del S. e quelle corrispondenti indicate nella busta paga prodotta dalla società, che hanno portato alla determinazione di un identico ammontare complessivo del debito della società datrice di lavoro nei confronti del S..

Non sono invero rilevanti, per escludere l’avvenuto corretto pagamento delle somme spettanti, nè la mancata contestualità dell’emissione della busta paga e del bonifico, pacificamente ricevuto dal dipendete, nè tanto meno la mancata consegna del prospetto paga. La violazione dell’obbligo previsto dalla L. n. 4 del 1953, art. 1 di consegna della busta paga al lavoratore non comporta alcuna nullità del documento prodotto in giudizio e non contestato nel suo contenuto.

La sentenza deve quindi essere cassata e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la domanda originaria di pagamento delle voci retributive relative ai ratei di 13^ mensilità, permessi e ferie non godute, deve essere respinta.

Le spese dei due gradi di merito possono compensarsi, essendovi stata comunque una reciproca parziale soccombenza. Vanno invece poste a carico del S. le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese del due gradi di merito e condanna il contro ricorrente al pagamento delle spese del presente grado che liquida in Euro 200,00 per esborso, Euro 3000,00 per compenso professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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