Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14181 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 24/05/2021), n.14181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29126/2016 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO CIMINO;

– ricorrente –

contro

PHARMA LINE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO FERNIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/06/2016 R.G.N. 100/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso: che il Tribunale di Fermo ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso di C.A. dal contratto di agenzia con Pharma Line S.r.l., giusta causa motivata con le variazioni delle “scalette provvigionali” e delle aree di attività intervenute nel corso del rapporto; ha conseguentemente rigettato le domande del ricorrente, con la condanna dello stesso – in accoglimento della riconvenzionale della società – al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;

– che la Corte di appello di Ancona, con la sentenza n. 357/2015, pubblicata il 10 giugno 2016, ha respinto il gravame del ricorrente, rilevando a sostegno della propria decisione che: – le “scalette”, più volte modificate nel corso del rapporto, avevano incrementato il volume delle vendite, ma avevano previsto anche percentuali più alte delle provvigioni; che tali variazioni erano state ripetutamente accettate dall’agente; – che il contratto stipulato dalle parti aveva previsto la facoltà per la preponente di modificare le aree di operatività dell’agente, ma ciò era da considerarsi legittimo nell’osservanza dei principi di correttezza e buona fede e, nella specie, le modifiche contrattuali, riguardanti le aree di operatività, oltre ad essere state accettate (come da documenti prodotti), erano risultate di minima entità: elementi tutti che portavano la Corte a ritenere che il recesso del C. non avesse avuto alcuna giustificazione;

– che la Corte di appello ha inoltre rilevato, quanto alle provvigioni “indirette”, come il ricorrente non avesse dato la prova che gli incombeva: in particolare, il C. avrebbe potuto accedere alla documentazione a ciò necessaria, poichè la società si era dichiarata disponibile a fornirgli i documenti che le fossero stati richiesti specificamente, ma tale accesso non vi era stato;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., con due motivi, cui ha resistito Pharma Line S.r.l. con controricorso;

rilevato: che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 c.c. e segg., artt. 1749 e 2697 c.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento a quelle parti della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Ancona, come già il giudice di primo grado, ha ritenuto insussistente una fattispecie di recesso dell’agente per giusta causa;

– che con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle stesse norme richiamate nel primo motivo ed inoltre dell’art. 210 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto che l’onere della prova relativo alla maturazione di provvigioni “indirette” fosse a carico dell’agente e che questi non avesse esercitato il diritto riconosciutogli dall’art. 1749 c.c., pur a fronte della disponibilità manifestata dalla preponente; per avere altresì respinto la domanda volta a ottenere l’indennità “meritocratica” e le altre conseguenti all’accertamento di una giusta causa di recesso, senza che l’agente fosse stato posto in grado di acquisire le informazioni necessarie;

osservato: che entrambi i motivi di ricorso risultano inammissibili;

– che, là dove è dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, essi non tengono conto della preclusione (c.d. “doppia conforme”) stabilita dall’art. 348 ter c.p.c., u.c.;

– che, d’altra parte, il ricorrente, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità, non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle alla base della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014 e successive conformi);

– che i motivi risultano inammissibili anche là dove deducono il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non conformandosi al principio, per il quale “In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi);

– che, in ogni caso, la Corte di merito ha fatto puntuale applicazione di principi parimenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità; al riguardo si richiamano, in particolare: Cass. n. 13580/2015, per la quale “Nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quella relativa al portafoglio clienti, può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come esse sono mutate durante il decorso del tempo, ma, perchè non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto violati i principi di correttezza e buona fede a fronte di una riduzione del portafoglio clienti pari all’88 per cento, tale da implicare la possibilità di ammettere un sostanziale recesso immediato ad opera del preponente)”: in tal senso già Cass. n. 5467/2000, in una fattispecie di intervenuta modifica delle clausole contrattuali relative all’ambito territoriale e alla misura delle provvigioni; Cass. n. 11376/1997, per la quale “L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia; pertanto, anche in relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che si distingue dal giustificato motivo soggettivo per la particolare lesività del comportamento addebitato) deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi l’elemento fiduciario delle parti, secondo un accertamento che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato”; Cass. n. 6258/1996, per la quale “L’agente che, al fine di ottenere il pagamento delle relative provvigioni, deduca la conclusione di affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva, nella zona a lui riservata, ha l’onere di provare l’avvenuta conclusione di tali affari, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente relativa agli anni nei quali assume essersi verificata la violazione del patto, potendo richiedere solo che siano esibiti atti e documenti specificamente individuati e individuabili”: nello stesso senso, già Cass. n. 10834/1994 (“L’agente che chiede in giudizio il pagamento delle provvigioni ha l’onere di provare – quali fatti costitutivi della pretesa – gli affari da lui promossi e la loro regolare esecuzione; ed al mancato assolvimento di tale onere non può supplire la richiesta di esibizione, la quale esige comunque l’indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili, non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso)”;

ritenuto: conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA