Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14181 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31529-2005 proposto da:

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLI 29 presso l’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PEZZELLA ANNA MARIA

(dell’Avvocatura Regionale), giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRASCINETO 8, presso lo studio dell’avvocato MARTINOLI ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCI RAFFAELE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2862/2004 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE del 14.12.04, depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in accoglimento di uno dei motivi dell’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e ss. proposta dal sig. B.M., ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa il 13 febbraio 2001 dalla Regione Campania nei confronti dell’opponente, incolpato di abusivo esercizio di attività estrattiva di cava;

che il Tribunale ha infatti ritenuto tardiva l’emissione dell’ordinanza ingiunzione, in quanto adottata oltre il termine di 60 giorni di cui alla L.R. 10 gennaio 1983, n. 13, art. 8, comma 2;

che la Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui l’intimato ha resisitito con controricorso e memoria;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si lamenta l’incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata e si deduce l’inconferenza dei richiami di giurisprudenza in essa contenuta, attinenti a fattispecie di violazione del codice della strada, per le quale vige l’art. 204 c.p.c., mentre la fattispecie in esame è disciplinata esclusivamente dalla L.R. n. 13 del 1983, art. 8 cit., e dalla L. n. 689 del 1981 cit., la quale non prevede alcun termine per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione, se non quello quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28; si deduce, altresì, l’inapplicabilità del termine di 30 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo;

che – esclusa, manifestamente, la fondatezza della censura di difetto assoluto di motivazione, essendo invece ben chiaro il ragionamento svolto dal Tribunale – per il resto il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la effettiva ratio della decisione impugnata, basata sul rilievo che un termine di 60 giorni per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione sarebbe previsto dall’art. 8, comma secondo, L.R. cit., onde è sull’esegesi di detta norma che l’amministrazione ricorrente avrebbe dovuto semmai incentrare – ma non lo ha fatto – la sua critica;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

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