Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14181 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13993-2011 proposto da:

B.R., già socio accomandatario e legale rappresentante

della S.A.S. 617/2009 F. & B. DI B. R. & C.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE

43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MARIA

POESIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, D’ALOISIO CARLA, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 279/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/03/2011 R.G.N. 617/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO MARIA POESIO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti di B.R. per il mancato pagamento di contributi, ed ha rigettato di conseguenza l’opposizione svolta da quest’ultimo col ricorso di primo grado.

Ha spiegato la Corte che dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva si traeva il convincimento che l’attività lavorativa realmente svolta, cioè quella delle pulizie, non coincideva con quella prevista dai contratti di formazione lavoro adottati dalla parte datoriale, per cui era da considerare fondata la pretesa contributiva dell’Inps.

Per la cassazione della sentenza ricorre il B. con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso l’Inps. Rimane solo intimata la società Equitalia Cerit s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha attribuito valore esclusivo alle dichiarazioni rese dalle ex dipendenti R., D.F. e V. in sede amministrativa, omettendo di esaminare quelle di segno opposto raccolte nell’istruttoria giudiziale ed assistite da ben altro valore. Il ricorrente lamenta, altresì, l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha giudicato irrilevanti le pronunce rese in giudizi diversi ai quali l’Inps non aveva partecipato, sostenendo, al contrario, che si trattava di giudizio tra le stesse parti, in quanto l’istituto di previdenza aveva scelto di sdoppiare la sua pretesa contributiva attraverso la notifica di due cartelle esattoriali fondate sullo stesso verbale di accertamento ispettivo.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., il ricorrente sostiene che l’efficacia probatoria dei verbali di accertamento non poteva estendersi alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e che l’Inps non aveva assolto l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 5, in relazione all’art. 13 del ccnl 25.5.2001 per il personale dipendente dalle imprese di pulizia, nonchè la contraddittorietà della motivazione.

Sostiene il ricorrente che la predetta norma collettiva prevedeva la possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro per tutte le professionalità, ad eccezione di quelle destinate a permanere al primo livello, mentre i contratti riguardanti le predette dipendenti erano stati finalizzati all’acquisizione del 4^ livello e, quindi, erano perfettamente conformi alla normativa in esame.

3. Osserva la Corte che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, posto che la questione di fondo ad essi sottesa è identica.

In sintesi, il ricorso si sostanzia nella critica della decisione con la quale la Corte d’appello ha dato risalto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva a discapito delle testimonianze di segno opposto raccolte nel processo, trascurando anche di considerare che l’Inps non avrebbe fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva ed affermando erroneamente che l’attività di pulizia non poteva costituire oggetto di formazione lavorativa, nonostante che tale eventualità fosse stata prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Tali motivi sono infondati.

Anzitutto, corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l’indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, come nella fattispecie.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.” (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).

D’altra parte la Corte ha anche spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di dar credito alla versione dei fatti fornita in sede ispettiva dalle lavoratrici, avendo queste ultime riferito del loro rapporto di lavoro in maniera dettagliatissima, esponendo date, orario, retribuzione ed aggiungendo di non aver ricevuto nessuna formazione lavorativa, nonostante uno dei contratti la prevedesse. Inoltre, la Corte d’appello ha evidenziato che parte appellata ricorrente in opposizione in primo grado – non aveva contestato i singoli addebiti ispettivi ed ha aggiunto che i rapporti di lavoro in esame, formalizzati come contratti di formazione e lavoro, avevano riguardato le suddette lavoratici le quali avevano svolto pacificamente tutte e tre mansioni di pulizia per le quali non occorreva l’acquisizione di una professionalità specifica utile all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Al contrario la stessa Corte ha rilevato che le dichiarazioni giudiziali non erano risultate affatto univoche e le testi non avevano ricordato alcuni particolari specifici, per cui le dichiarazioni testimoniali non erano utili a smentire le risultanze dell’accertamento.

5. Per quel che riguarda, invece, la decisione della Corte d’appello di non dar rilievo all’esito dell’altro accertamento indicato dall’opponente alla cartella esattoriale è sufficiente ricordare che “in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.” (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04)

6. Quanto alla doglianza riflettente la possibilità prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento per il ricorso alla tipologia del contratto di formazione e lavoro ai fini dell’acquisizione del quarto livello delle mansioni di cui trattasi è sufficiente rilevare che la diversa realtà accertata dal giudicante attraverso l’espletamento dell’istruttoria, adeguatamente condotta, non poteva che avere la precedenza nella valutazione di merito diretta a verificare l’esattezza delle pretesa contributiva di Euro 14.554,18, oggetto di opposizione.

7. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata in favore dell’Inps come da dispositivo. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Equitalia Cerit s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in favore dell’Inps. Nulla spese nei confronti di Equitalia Cerit s.p.a..

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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