Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14180 del 12/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 12/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13244/2010 proposto da:

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 103, presso l’avvocato MASSIMO LETIZIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PAOLUCCI,

VITTORIO PAOLUCCI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., (c.f. (OMISSIS)), S.M.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 94, presso l’avvocato MAURO LONGO, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ANDREA CHIOSSI, DAVIDE AMADEI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 433/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LETIZIA MASSIMO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato LONGO MAURO che ha

chiesto il rigetto o l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi C.G. e S.M., proprietari di un immobile in (OMISSIS), adiacente la corsia nord dell’autostrada (OMISSIS), ottennero nei confronti della s.p.a.

Autostrade del Brennero un provvedimento ex art. 700 c.p.c., teso a imporre la realizzazione di un’apposita barriera antirumore.

Convennero quindi la società dinanzi al tribunale di Modena per il giudizio di merito, reiterando le ragioni esposte in sede cautelare e instando per il risarcimento del danno.

Nella resistenza della società, il tribunale (sez. dist. di Carpi), ritenute esistenti le immissioni rumorose oltre la soglia di normale tollerabilità, confermò la misura anticipatoria e ordinò in via definitiva alla convenuta di provvedere alla realizzazione della barriera.

Rigettò ogni ulteriore domanda.

La sentenza, impugnata dalla società, veniva confermata dalla corte d’appello di Bologna e avverso la relativa decisione, assunta il 1 aprile 2009, ricorre adesso per cassazione la società medesima articolando otto motivi.

I coniugi C. resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. – Col primo motivo di ricorso la società denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 90 del 1998, artt. 33 e 35, e il vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo d’appello col quale era stata eccepita la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Il motivo, ove non inammissibile in relazione al quesito di diritto, che si rivela composto in mero interpello in ordine al fatto “se, alla luce delle considerazioni dedotte, la fattispecie rientri nella giurisdizione esclusiva (..)” e “se, alla luce delle considerazioni dedotte, la sentenza della corte d’appello (..) abbia o meno violato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 90 del 1998, artt. 33 e 35”, e ove non inammissibile perchè la sottostante questione era (ed è) questione giuridica, e dunque non poteva essere dedotta mediante critica della motivazione, è in ogni caso manifestamente infondato.

Questa corte, a sezioni unite, ha già affermato che l’inosservanza da parte della p.a. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna a un facere; tale domanda non investe difatti scelte e atti autoritativi, ma attività soggetta al principio del neminem laedere (cfr. Sez. un. n. 22116-14, relativamente ad analoga domanda di condanna alla riduzione nei limiti di tollerabilità di immissioni rumorose nella specie prodotte da convogli ferroviari, oltre che al risarcimento dei danni da inquinamento acustico).

La pronuncia di manifesta infondatezza del motivo di ricorso è consentita direttamente in questa sede in base all’art. 374 c.p.c., comma 1. – Col secondo mezzo la società denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 669 octies c.p.c., (testo pro tempore), essendo stato il giudizio di merito instaurato dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento cautelare.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, avuto riguardo alla funzione solo anticipatoria del provvedimento cautelare, destinato infine a essere assorbito – così come in effetti risulta esser stato assorbito – nella statuizione definitiva di merito.

In ogni caso il motivo è anche infondato, giacchè dalla sentenza risulta che l’ordinanza cautelare era stata pronunciata fuori udienza e comunicata il 30-8-2000; sicchè l’instaurazione del giudizio di merito, avvenuta con citazione notificata il 13-10-2000 (fatto pacifico anche in base alle difese della società, che addirittura ha indicato il 12-10-2000 come data di spedizione dell’atto), era certamente tempestiva.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine per l’instaurazione del giudizio di merito che segua all’emissione di un provvedimento cautelare è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

La deroga alla sospensione (in base alla L. n. 742 del 1969, art. 3, nel riferimento all’art. 92 dell’ord. giud.) non va oltre la fase cautelare.

3. – Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c., e il vizio di motivazione, avendo l’impugnata sentenza mancato di considerare la necessità di contemperamento della disciplina sulle immissioni con le esigenze della produzione.

Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza necessita di essere integrata nel senso che segue.

4. – La corte d’appello ha ritenuto “pretestuoso” l’altrui richiamo alle esigenze della produzione affermando che il comportamento della società convenuta dovevasi considerare illecito perchè protratto per anni nel superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni acustiche.

La ricorrente lamenta che nè in fase cautelare, nè nel giudizio di merito, sia stata disposta una c.t.u. per stabilire i livelli di inquinamento riscontrabili in loco.

Può osservarsi che una simile doglianza è inefficace, dal momento che l’impugnata sentenza ha risolto la questione della prova dell’intollerabilità delle immissioni in base al principio di non contestazione. Ha infatti premesso che era da considerare “conclamata ed incontestata” l’immissione di rumori superanti i limiti di tollerabilità.

In tal modo il giudice a quo non ha infranto disposizioni di legge, dal momento che il principio di non contestazione operava anche prima della riforma dell’art. 115 c.p.c., giacchè il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., era in ogni caso tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali potevano quindi ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nella comparsa di costituzione e risposta si fosse limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda (e v. già in tal senso Sez. 3^ n. 1989615).

In una simile condizione di accertato superamento dei, limiti di tollerabilità del livello di inquinamento acustico, eccepire il contemperamento delle esigenze della produzione ex art. 844, 2 comma, cod. civ. non è rilevante.

L’art. 844 detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue.

Evoca le immissioni connesse all’espletamento di attività produttive, dinanzi alle quali è consentita l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il fondamentale diritto alla salute, da considerarsi valore sempre prevalente in funzione del soddisfacimento del diritto a una normale qualità della vita (v. tra le tante, Sez. 2^ n. 8420-06, n. 5564-10, n. 939-11, tutte nel solco dell’esegesi costituzionalmente orientata tratta da C. cost. n. 247-74).

Ne consegue che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter, convertito con modificazioni in L. n. 13 del 2009, che ha introdotto misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente (v. Sez. 3^ n. 20927-15).

In altre parole, neppure un tale impianto normativo possiede una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c.. Esso non esclude l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi sempre prevalente, come detto, il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione.

Nel caso specifico, si discorreva di inquinamento acustico derivante da sorgente mobile, quale il traffico veicolare dell’autostrada della cui costruzione e del cui esercizio la società convenuta era concessionaria.

La causa petendi – per quanto dalla sentenza si apprende era circoscritta all’art. 32 Cost., e art. 2043 c.c., dovendosi giudicare di immissioni recanti pregiudizio alla salute umana e all’ambiente.

Pertanto la verifica del superamento della soglia di normale tollerabilità (finanche rapportata all’art. 844 c.c.) comportava doversi escludere qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e/o di priorità dell’uso, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno, rientrante nello schema dell’azione generale di cui all’art. 2043 c.c..

5. – Col quarto motivo la società, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 155, della L. n. 249 del 1986, del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della legge quadro n. 447 del 1995, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e del D.M. 29 novembre 2000, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 155, artt. 844 e 2043 c.c., e vizio di motivazione, censura la sentenza perchè la realizzazione della barriera antirumore non era dovuta per norma di legge, e quindi non avrebbe potuto essere posta a carico della società.

Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte a proposito del presidio costituzionale preminente (art. 32 Cost.), posto al fondo della domanda e della conseguente sentenza. A ogni modo esso è nella prima parte anche inammissibile per astrattezza del quesito di diritto, che si presenta privo di ogni riferimento alla fattispecie e composto in mero interrogativo se la corte d’appello abbia o meno fatto corretta applicazione delle norme evocate.

6. – Eguali considerazioni valgono per i motivi quinto e sesto, nei quali vengono denunziati vizi di motivazione (i) sul punto afferente le fasce di pertinenza e la dedotta inapplicabilità all’interno di esse dei limiti assoluti di immissione e (ii) in ordine alla deduzione circa la “non debenza” della barriera in ragione della intempestività con cui era stata pretesa “l’attuazione di parte di un più ampio piano costituente mero obbligo pubblicistico”.

Anche in tal senso si tratta di censure assorbite da quanto già evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso, essendo stata accertata la possibile compromissione del diritto alla salute e all’ambiente.

7. – Col settimo motivo la società in unico contesto denunzia: (i) vizio di motivazione; (ii) violazione di legge D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 155, art. 32 Cost., e artt. 844 e 2043 c.c.; (iii) ancora vizio di motivazione.

La duplice censura di vizio di motivazione inammissibile perchè non conclusa da adeguata sintesi caratterizzante il cd. quesito di fatto.

Ancora una volta si fa generica questione di “assoluta carente motivazione (..) della richiesta declaratoria di non debenza della barriera da parte di Autobrennero”, senza migliore specificazione.

La critica di violazione di legge è assorbita in quanto più sopra esposto ed è comunque inammissibile perchè non calibrata sulla ratio decidendi della sentenza.

Si sostiene che il giudice di merito abbia imposto la realizzazione della barriera pur in mancanza di documentazione idonea a riscontrare il livello di inquinamento acustico e il superamento della normale tollerabilità, e pur in mancanza di elementi volti a ricondurre l’emissione rumorosa in capo alla società convenuta senza verifica del nesso di causalità.

Per quanto non si faccia fatica a condividere la premessa del ragionamento dell’impugnante, secondo cui il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, vi è che tale notazione nulla toglie all’accertamento di fatto sul quale risulta basata la decisione in esame.

Indubbiamente, ai fini che interessano, non si può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante sulla quale vengono a innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo). E altrettanto indubbiamente la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere in generale riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale (v. già Sez. 2^ n. 17051-11).

Ma il punto è che spetta pur sempre al giudice del merito accertare in concreto se le immissioni abbiano superato l’ambito della normale tollerabilità.

Proprio questo la corte d’appello ha accertato quanto alle immissioni provenienti dal transito autostradale nel tratto gestito dalla convenuta, sottolineando che la circostanza del superamento del limite della normale tollerabilità non era stata “mai negata dalla s.p.a. Autostrada del Brennero”.

La corrispondente quaestio facti è stata dunque definita – ancora si ripete – in base al principio di non contestazione. E la ricorrente non ha sindacato tale presupposto della ratio decidendi.

Da tanto discende l’inammissibilità dell’attuale doglianza in ordine alla prova delle immissioni e del nesso causale.

8. – Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla domanda di accertamento dell’inammissibilità di una produzione documentale e del conseguente “stralcio” dal fascicolo di causa, anche in ragione della violazione del diritto al contraddittorio. Viene inoltre censurata la sentenza in relazione alla domanda di cancellazione di una frase asseritamente ingiuriosa leggibile a pag. 6 della costituzione degli appellati.

Il motivo è inammissibile sotto tutti i denunciati profili.

Nella prima parte, neppure risulta a tacer d’altro specificato quale fosse l’oggetto della produzione documentale, così da potersene in qualche modo apprezzare una benchè minima rilevanza ai fini della decisione.

Quanto alla seconda parte, la censura suppone una violazione di norma processuale, la quale non può essere prospettata a mezzo del sindacato sulla motivazione della sentenza. Tale sindacato, invero, non eccede i limiti della questione di fatto.

IX. – In conclusione, il ricorso è rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e maggiorazione forfetaria di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA