Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14180 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9376-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato PRESTA TONINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CALDERARO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1836/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado che, su istanza di C.A., aveva dichiarato la nullità di alcune iscrizioni ipotecarie relative a pretese contributive nei confronti del predetto portate da cartelle esattoriali, rigettava l’originario ricorso;

la Corte territoriale, ritenuto inesistente, in ragione della disciplina operante ratione temporis, l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento (motivo per il quale il ricorso era stato accolto in primo grado), rilevava che, stante la prova della notifica delle cartelle poste alla base dell’iscrizione ipotecaria, i motivi prospettati con l’opposizione erano inammissibili, perchè si sarebbero dovuti dedurre mediante opposizione alle cartelle, nei termini prescritti;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.A. sulla base di unico motivo;

Agenzia delle Entrate riscossione ha resistito con controricorso, ancorchè tardivo (ricorso notificato il 23 marzo 2019, controricorso inoltrato per la notifica il 13 maggio 2019, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.);

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, vizio di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, osservando di aver provveduto a tutti gli adempimenti prescritti per la c.d. rottamazione ter (D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018) e che, pur prodotta tale documentazione, la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata in giudizio ed emesso sentenza con la quale era entrata nel merito della questione, riformando la sentenza di primo grado;

il ricorso è inammissibile per difetto di trascrizione e allegazione dei documenti da cui desumere l’adesione alla rottamazione ter e il compimento di tutti gli adempimenti necessari alla definizione agevolata dei carichi pendenti attinenti alle cartelle in discussione, essendo onere del ricorrente, che in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza, trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività e verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro (Cass. n. 24340 del 04/10/2018, Cass. n. 13625 del 21/05/2019);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento in ordine alle spese in favore del controricorrente, stante la tardività del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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