Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1418 del 20/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 27/06/2016, dep.20/01/2017),  n. 1418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25846-2013 proposto da:

B.G. (OMISSIS), E.P. (OMISSIS),

B.K. (OMISSIS), tutti sia in proprio che nella qualità di

eredi legittimi di B.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato RENATO

ARCHIDIACONO, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO MANSUTTI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, N.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4657/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MAURIZIO MANSUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Latina accolse, nella misura del 50%, la domanda risarcitoria proposta da E.P. e B.G., in proprio e quali esercenti potestà sulla figlia K., nei confronti di M.P. e della s.p.a. Universo Assicurazioni, ritenendo che l’incidente in conseguenza del quale l’altra figlia, B.R., aveva perso la vita fosse da ascriversi alla concorrente e paritaria responsabilità della vittima e dello stesso M..

Nel quantificare il danno, il giudice di primo grado attribuì ai coniugi, tanto iure proprio quanto iure haereditario, la somma di Lire 536.250.000 a titolo di danno biologico, e quella di Lire 238.333.000 a titolo di danno morale, oltre a quella di Lire 24.295.312 in favore della minore superstite.

La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice, la accolse limitatamente alla liquidazione del danno biologico (ridotto ad Euro 53.493 per ciascuno dei genitori).

Questa Corte, in accoglimento del quarto motivo del ricorso proposto dai coniugi B., ha cassato la sentenza quanto al mancato riconoscimento del danno da lesione della salute che aveva poi portato in breve tempo ad esito letale, prodottosi in capo alla vittima che aveva lucidamente percepito l’approssimarsi della morte, specificando come tale danno, di natura psichica, non dipenda, nella sua concreta essenza, dalla durata dell’intervallo tra la lesione e la morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito.

La Corte d’appello di Roma, premesso che la bambina era stata ricoverata in condizioni definite già gravissime al momento dell’ingresso in ospedale il (OMISSIS), per poi peggiorare fino a raggiungere lo stato di coma depassè il successivo (OMISSIS), ha liquidato ai tre eredi la complessiva somma di 900 (novecento) Euro, equamente ripartita in ragione di 300 Euro ciascuno.

Avverso la sentenza della Corte capitolina i B. hanno proposto nuovo ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di censura.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

Il motivo è pienamente fondato.

La Corte territoriale è incorsa in un grave errore di diritto, liquidando il danno, sulla base delle tabelle romane, in guisa di un qualsivoglia danno biologico da invalidità temporanea, quale ristoro del bene-salute.

Altro e diverso danno era stato, di converso, indicato da questa Corte regolatrice quale reale oggetto di indagine e di liquidazione, in sede di annullamento della prima sentenza di appello, in ossequio all’insegnamento delle sezioni unite di questa stessa Corte (Cass. S.U. n. 26745/2008), e cioè il danno derivante dalla dolorosa consapevolezza dell’imminenza della fine. Risultando coperto da giudicato interno l’aspetto fattuale relativo alla predicabilità di tale consapevolezza e della sua intensità in capo alla vittima, appare del tutto evidente come l’assoluta (quanto offensiva) irrisorietà del risarcimento riconosciuto dalla Corte romana ai genitori ed alla sorella della vittima confligga proprio con i principi dettati, in argomento, dalle sezioni unite di questa Corte, e non può trovare conferma alcuna da parte di questo collegio. Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del procedimento ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Firenze, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in altra composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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