Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1418 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1418 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 20336-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CAFFE’ AIL-kNI SRL in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso
lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIANLUCA BOCCALATTE e EUGENIO
BRIGUGLIO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 620/12/2016 della COMMISSIONE
too-tu”))A- ‘2i)i 4
TRIBUTARIA REGIONALE Ei MILAN0,31epositata il 02/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2016 n. 20336 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione
da parte della Caffè Miani s.r.l. di avviso di
accertamento relativo ad IRES, IVA ed IRAP

della Lombardia, rigettando l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di
primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo,
annullando l’atto impositivo perché emesso in
violazione dell’art.12, co. 7 dello Statuto del
contribuente e non motivato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, su tre motivi, l’Agenzia delle entrate.
Caffè Miani s.r.l. resiste con controricorso e
deposita memoria.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo si deduce violazione di
legge (art. 12 comma 7 1. 212/2000), per avere la CTR
ritenuto applicabile alla fattispecie l’art.12, co 7 legge
n.212/2000, malgrado per l’annualità. oggetto di
accertamento non vi fosse stato accesso o verifica
presso i locali dell’Associazione.
1.1. La censura è inammissibile per carenza di
autosufficienza, non risultando dal testo della decisione
impugnata che non vi fosse stato accesso o verifica nel

Ric. 2016 n.20336

dell’anno 2008, la Commissione Tributaria Regionale

locali dell’azienda, né avendo l’odierno ricorrente – ai
fini dell’autosufficienza del suo atto – trascritto l’avviso
di accertamento in modo da rendere possibile a questa
Corte il controllo di quanto dedotto; ciò peraltro in
presenza di eccezione della controricorrente, che

pvc, per cui si applica il termine dilatorio di 60 giorni,
previsto dall’art. 12, comma 7, 1. n. 212/00. Non risulta
infatti dal testo della decisione impugnata, né l’odierno
ricorrente – ai fini dell’autosufficienza del suo atto – ha
ritrascritto il punto del gravame ove i predetti
argomenti erano stati proposti o ne ha indicato
l’allocazione specifica.
Al rigetto del primo motivo, comportante
l’acclarata nullità dell’atto impositivo, consegue
l’inammissibilità del secondo motivo, concernente la
motivazione dello stesso atto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle
entrate al pagamento delle spese liquidate in C. 4.000,00
oltre spese generali, nella misura forfetaria del 15% e
accessori di legge.
Roma, 30/11/2017

deduce che vi fu accesso, come riportato nello stesso

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