Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14179 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10051-2007 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. FRISI

18, presso lo studio dell’avvocato RIZZICA CECILIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIARELLO GIUSEPPINA, come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

143, presso lo studio dell’avvocato SIMONE ROBERTA, rappresentato e

difeso dagli avvocati BOVIO EMILIO, BOVIO VINCENZO, come da procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/02/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che, modificando le conclusioni scritte, chiede il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – C.P. impugna la sentenza n. 76 del 2006 della Corte d’appello di Bari del 27 gennaio 2006, depositata il 7 febbraio 2006.

1.1 – Espone che Z.A. aveva chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato con l’odierno ricorrente e relativo alla costruzione e ampliamento di un vano rurale di proprietà di quest’ultimo con condanna al risarcimento dei danni. Assumeva l’attore Z.A. che l’opera non era stata completata, che presentava diversi vizi, emersi anche in sede di accertamento tecnico preventivo, e che i lavori appaltati erano stati sospesi nonostante l’avvenuto pagamento di un acconto di L. 29.500.000 a fronte di un importo complessivo pari a L. 32 milioni.

1.2 – P.C., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che il mancato completamento dell’opera era dovuto al recesso unilaterale dell’attore dal contratto, tanto che i lavori erano così stati proseguiti da altra impresa: si era quindi verificata la decadenza dalla garanzia per difetti a lui non imputabili in ogni caso per il decorso del termine ex art. 1667 c.c..

2. – Il Tribunale di Trani con sentenza 1367 del 2001 dichiarava l’attore decaduto della garanzia e lo condannava al pagamento delle spese, avendo ritenuto raggiunta la prova che il rapporto era stato risolto dal (OMISSIS) e che la denuncia della difformità dell’opera non era stata inoltrata entro l’ottobre del detto anno.

3. – Z.A. proponeva appello per l’errata valutazione delle prove e per l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 1667 c.c., comma 2. Erroneamente il giudice di primo grado aveva applicato la disciplina dell’art. 1667 c.c. mentre doveva essere applicato l’art. 1453 c.c., posto che non vi era stata la consegna dell’opera.

4. – La Corte d’appello di Bari con sentenza 74 del 2006 accoglieva l’appello e condannava P.C. al pagamento della somma di Euro 13.000.

5. – L’odierno ricorrente, P.C., articola tre motivi di ricorso.

6. – Resiste con controricorso l’intimato, Z.A..

7. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

8. – Occorre rilevare che tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., primo e secondo comma, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

9. – Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo e infondato nel resto.

9.1 – Il primo motivo di ricorso va rigettato. Viene dedotto il difetto dì motivazione per erronea valutazione delle risultanze probatorie del giudizio di merito. La censura si risolve, però, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede.

9.2 – Anche il secondo motivo è infondato. Viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1667 c.c.. La Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto inapplicabile l’art. 1667 c.c. senza considerare che l’appaltatore aveva consegnato l’opera, mettendo a disposizione del committente Z.A., nello stato in cui era stato concesso di realizzarla fino a quel momento e cioè nel luglio del (OMISSIS), dalla quale iniziava a decorrere il termine di decadenza che non risultava rispettato. Anche in questo caso la censura tende a provocare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato e compiutamente valutato dalla Corte territoriale.

9.3 – Il terzo motivo è, invece, fondato. Si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. e art. 115 c.p.c., avendo la Corte territoriale fatto ricorso all’art. 1226 c.c. pur potendo valutare il danno ed avendo fatto comunque riferimento ad un criterio (la equiparazione tra vecchie lire e l’euro) mai avallato dalle istituzioni.

La censura è fondata. La Corte territoriale, dovendo adeguare all’attualità l’importo del danno accertato al suo valore all’epoca del fatto, ha ritenuto di far ricorso ad un criterio del tutto empirico e non basato su dati certi, normalmente invece utilizzati quando occorre rivalutare all’attualità un importo determinato con riguardo ad un momento anteriore. Facendo correttamente ricorso all’art. 1226 c.c. la Corte territoriale avrebbe potuto scegliere vari criteri al riguardo, e tra questi quello usualmente utilizzato, che fa riferimento agli indici ISTAT di rivalutazione delle somme all’attualità, costituendo tali dati un punto di riferimento oggettivo cui ancorare la valutandone. In ogni caso la scelta deve prevedere un criterio chiaro, univoco ed oggettivo. Il criterio scelto all’evidenza non risponde a nessuno degli indicati criteri.

10. Il ricorso va accolto quanto al terzo motivo, il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che nel valutare il danno si atterrà ai criteri su indicati.

Al giudice del rinvio è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

 

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