Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14179 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9142-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, SFERRAZZA MAURO, TRIOLO

VINCENZO;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8145/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto l’opposizione dell’INPS avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di C.F., con il quale era stato ingiunto all’Istituto il pagamento a carico del Fondo di garanzia presso l’Istituto della somma di Euro 8.899,01 a titolo di retribuzioni dovute per le mensilità di giugno e luglio 2005, ai sensi del gli D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2;

a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’INPS non aveva alcun potere di contestare i crediti ammessi definitivamente allo stato passivo, come chiarito da Cass. 13 novembre 2014 numero 24231 e Cass. 04/12/2015 n. 24730;

avverso la sentenza ha proposto ricorso (‘INPS, articolato in due motivi e illustrato mediante memoria;

C.F. non ha opposto difese;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis-c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS fosse tenuto ad erogare la prestazione a seguito della definitiva ammissione del credito di lavoro alla procedura concorsuale, in ragione della vincolatività dell’accertamento contenuto nello stato passivo riguardo alla sussistenza dei presupposti dell’obbligazione previdenziale, senza tenere conto del fatto che i crediti ammessi non rientravano nell’arco temporale, coperto dalla garanzia, di 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro;

con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, rilevando che era stata accolta integralmente la richiesta dell’assicurato, senza considerare il limite massimo del pagamento dovuto dal Fondo di garanzia istituito presso l’Inps a titolo di ultime tre mensilità, da contenere entro il massimale stabilito per legge;

in relazione al primo motivo va rilevato che il principio affermato da questa Corte nelle pronunce citate in sentenza è stato superato dalla giurisprudenza successiva, a partire da Cass. 19 luglio 2018 n. 19277 (conformi: Cass. n. 30804/2018, Cass. n. 29363/2018, Cass. 28/11/2019 del 31128), in forza della quale è stato ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all’originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di garanzia non deriva l’effetto di totale inibizione dell’accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi da cui nasce l’obbligo di tutela assicurativa, nè la impossibilità per l’INPS di contestare, a seguito dell’ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2;

ai fini dell’attribuzione al lavoratore del beneficio in discussione, pertanto, non deve reputarsi sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale – contrariamente a quanto ritenuto della sentenza impugnata – ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi (in particolare, per quanto qui rileva, temporali) della obbligazione previdenziale, come fissati dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, mediante accertamento in fatto che viene demandato al giudice del merito in sede di rinvio;

il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo;

conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per il prosieguo alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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