Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14179 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14179 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 12494-2008 proposto da:
OCALP DI PUPPO BRUNO & C, SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio
dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2013

1416

MARONGIU GIOVANNI, ODINO LUIGI giusta delega in
calce;
– ricorrente contro
COMUNE DI GENOVA, EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

Data pubblicazione: 05/06/2013

sul ricorso 16233-2008 proposto da:
COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE
14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI
GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente

– controricorrentee ricorrente incidentale contro

OCALP DI PUPPO BRUNO & C. SNC, EQUITALIA POLIS SPA
AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI GENOVA;

intimati

avverso la sentenza n. 112/2007 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata 1’11/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

all’avvocato ODONE EDDA giusta delega a margine;

12494-08
16233-08

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 11.1.2008 la commissione tributaria
regionale della Liguria, in controversia relativa
all’impugnazione di una cartella di pagamento da parte
della società Ocalp di Puppo Bruno e c. s.n.c., riformando

la decisione di primo grado ha ritenuto dovuta la Tarsu
relativa all’anno 2002, dichiarando applicabile l’ultima
tariffa vigente prima di quella annullata dal giudice
amministrativo.
Per quanto rileva, ha argomentato che l’annullamento in
sede giurisdizionale della delibera di approvazione della
relativa tariffa non poteva esonerare il contribuente dal
pagamento dell’imposta, la quale doveva essere appunto
commisurata alla tariffa riguardante l’ annualità
anteriore, in base alla delibera, non impugnata, che ne
aveva determinato l’ ammontare.
La società ha proposto ricorso per cassazione in cinque
motivi.
Il comune di Genova ha resistito con controricorso e ha
proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato.
La concessionaria alla riscossione non ha svolto difese.
Il comune ha infine depositato una memoria
Motivi della decisione
I. – I ricorsi principale e incidentale, iscritti in
separati numeri di ruolo, vanno riuniti ai sensi dell’art.
335 c.p.c.

1

- Col primo mezzo la ricorrente deduce la nullità del
procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo
la sentenza dichiarato, in mancanza di domanda di parte,
l’applicabilità di una tariffa diversa da quella posta a
base dell’avviso di accertamento; segnatamente
l’applicabilità dell’ultima vigente prima di quelle

annullate.
Il mezzo è infondato.
La decisione,

sulla base della sotto evidenziata

interpretazione dell’art. 69, 1° co., d. lgs. n. 507 del
1993, ha proceduto alla quantificazione della pretesa
erariale restando nell’ambito della pretesa azionata con
l’atto impositivo.
Al riguardo, non può sussistere l’invocata violazione
dell’art. 112 c.p.c. perché non incorre in vizio di
ultrapetizione il giudice che, fermi restando i fatti
addotti dall’amministrazione a sostegno della propria
pretesa e senza immutare il

petitum,

proceda alla

riqualificazione giuridica della fattispecie (v. Cass. n.
3936-02; nonché Cass. n. 21221-06; n. 22932-05 e n. 2039805) ovvero alla definizione del quantum della pretesa alla
luce della normativa in effetti applicabile.
III. – Col secondo motivo, la ricorrente denunzia la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 69,

10 co.,

del d. lgs. n. 507/1993, sul rilievo che la commissione
tributaria regionale avrebbe errato nel dichiarare
applicabile alla fattispecie la proroga che la citata
disposizione prevede per il solo caso di mancata

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tempestiva approvazione della tariffa; e dunque per il
caso di inerzia dell’organo comunale nell’approvazione
della tariffa, anziché per il caso – qui rilevante – di
intervenuto annullamento della determinazione
amministrativa positivamente adottata.
Il motivo è infondato.

Questa corte ha ripetutamente affermato (v. tra le tante
Cass. n. 2201-11; n. 16715-10; n. 8875-10) che, in tema di
tassa sui rifiuti, dalla disposizione dell’art. 69, 1°
co., cit. può ricavarsi un principio di carattere
generale, secondo il quale la pronuncia di annullamento
del giudice amministrativo, per illegittimità, di una
delibera tariffaria ha come conseguenza non già la
liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di
pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, bensì
l’applicazione della tariffa vigente in precedenza.
Ne consegue che il contribuente non è liberato
dall’obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei
rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai
sensi della predetta norma, giustappunto la tariffa
precedentemente vigente. Egli può chiedere soltanto lo
sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore,
richiesta dal comune sulla scorta degli atti poi
annullati, o il rimborso della differenza del maggiore
importo eventualmente versato.
IV. – Col terzo motivo è dedotta la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 69, 3 0 co., e 72 del d. lgs. n.
507/1993, in base al quesito di diritto se sia conforme ai

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parametri normativi indicati l’interpretazione secondo la
quale, in caso di acclarata illegittimità della delibera
tariffaria presupposta dall’avviso, il comune possa
esigere la tassa attraverso le opportune nuove
deliberazioni senza più incorrere negli ordinari termini
di decadenza.

Il motivo si palesa inammissibile per novità.
Dalla sentenza non risulta che l’impugnazione della
cartella sia stata altresì sorretta da una eccezione di
decadenza per allusione all’istituto ex art. 72 del d.
lgs. n. 507 del 1993, che è riferito alla formazione dei
ruoli e alla consegna al concessionario.
Per cui il motivo, omettendo di riportare i termini delle
deduzioni a suo tempo svolte onde sostenere la pretesa di
annullamento, non è idoneo, in prospettiva di
autosufficienza, a superare il rilievo di novità della
questione sottostante.
V. – Pure inammissibili sono il quarto e il quinto mezzo.
Nel quarto, dove è indistintamente dedotta l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su punto
decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), non è infine
specificato il fatto controverso.
Nel quinto, dove è dedotto il vizio di omessa pronuncia
sul profilo, asseritamente consegnato al giudizio di
merito, di intassabilità dell’area ai fini della Tarsu
(per essere stata la stessa produttiva di rifiuti
speciali), la censura è malposta, avendo la commissione

4

ttSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D:e.R. 2d i Aio6
N. 131 TAB. ALL. 5. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
tributaria regionale ritenuto assorbita la questione
suddetta.
Del che dà atto la stessa ricorrente.
Per cui, diversamente da quanto sostenuto nel motivo, la
pronuncia esiste negli specifici termini considerati, e

circa la valutazione al riguardo espressa non è deducibile
come violazione dell’art. 112 c.p.c.
VI. – Conclusivamente il ricorso principale è rigettato.
L’incidentale è assorbito.
Spese alla soccombenza.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito
l’incidentale e condanna la società alle spese
processuali, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro
2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 18 aprile 2013.

Il Con igliere est nsore
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l’eventualità di un errore da parte del giudice di merito

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