Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14178 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8480-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO

VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, SFERRAZZA MAURO;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1708/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda di A.F. diretta al pagamento da parte del Fondo di Garanzia presso l’Inps del trattamento di fine rapporto e della retribuzione di aprile, emolumenti maturati dal lavoratore e non percepiti perchè il datore di lavoro era stato dichiarato fallito con sentenza 501/2010 del Tribunale di Milano;

il ricorrente, ottenuto il decreto ingiuntivo per gli importi relativi ai predetti emolumenti, aveva notificato il precetto il 16/10/2010, dichiarando di aver appreso in ritardo della dichiarazione di fallimento della società debitrice, dalla quale era stato licenziato nel maggio 2010;

a fondamento della decisione la Corte territoriale, ritenuta tardiva, perchè dedotta solo in appello, l’eccezione di decadenza della domanda giudiziale per violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 comma 3, perchè proposta oltre il termine di un anno con decorrenza dal trecentesimo giorno dall’esaurimento del procedimento amministrativo, accertava la sussistenza dei presupposti per la prestazione richiesta;

avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;

A.F. non ha opposto difese;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con unico motivo l’Istituto ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 9 marzo 1989 n. 88, art. 24, del D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438 con riferimento agli artt. 2968 e 2969 c.c., rilevando che l’eccezione di decadenza formulata in appello non poteva essere ritenuta tardiva perchè rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di decadenza di natura sostanziale rispondente a esigenze di ordine pubblico, e che la stessa era fondata, perchè la domanda amministrativa volta a ottenere l’intervento del fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dell’ultima mensilità era stata presentata il 1 febbraio 2012 e il ricorso giudiziale era stato depositato il 23 giugno 2015;

il motivo è fondato;

va richiamato, in primo luogo, il consolidato orientamento di legittimità in ordine alla natura della decadenza in discussione e alla sua rilevabilità d’ufficio (ex plurimis Cass. n. 3990 del 29/02/2016: i”‘La decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicchè è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d’ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall’istituto previdenziale.”), in adesione al quale deve ritenersi che erroneamente la Corte territoriale abbia affermato la tardività della proposizione della suddetta eccezione;

ciò posto, una volta ritenuta scrutinabile l’eccezione, la fondatezza della stessa emerge da confronto tra l’indicata data della domanda amministrativa (1 febbraio 2012), volta a ottenere l’intervento del fondo di garanzia, e quella della proposizione della domanda giudiziale (23 giugno 2015), quando era ormai maturata la decadenza de qua, essendo decorsi più di un anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, in conformità all’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 19992/09 e dalla giurisprudenza successiva;

il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata l’originaria domanda;

le peculiari circostanze attinenti al tardivo rilievo dell’eccezione ad opera dell’Inps e al mancato rilievo della medesima da parte dell’ufficio giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originaria domanda.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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