Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14177 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 24/05/2021), n.14177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28877-2019 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato RUGGERI IVO MARIO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato IZZO FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2019 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il

23/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

P.R. propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza 23 febbraio 2019, n. 226, del Tribunale di Siena;

che resiste M.G. con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Considerato che è pervenuta a quest’Ufficio un’istanza, datata 30 marzo 2021, sottoscritta dal ricorrente P.R., con la quale egli dichiara di ricusare, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., il Consigliere relatore che ha redatto la proposta di decisione ai sensi dell’art. 380-bis cit. e il “rimanente Collegio giudicante” dell’odierno ricorso; che l’istanza di ricusazione è tempestiva e che pertanto, ai sensi dell’art. 52 cit., va disposta la sospensione del procedimento.

PQM

La Corte dispone la sospensione del procedimento e rinvia la decisione a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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