Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14177 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9055-2007 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

MOTORISTI 62, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VANTAGGIATO ANGELO, come da

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNIONE LIUNI, in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso

LIBERAL SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ORLANDINI

ALESSANDRO, come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 515/2006 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 26/01/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che si riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. -Parte ricorrente, L.A., impugna la sentenza n. 515/2006 del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il 26/01/2006, che rigettava la sua opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla COMUNIONE LIUNI, costituita tra i proprietari di terreni aventi diritto di servitù e presa d’acqua, per il pagamento di Euro 749,16 euro quale credito per il consumo di acqua, oltre interessi, spese e competenze di procedura per un totale di Euro 1254,66 oltre e iva. Deduceva l’infondatezza della pretesa per non essere applicabili le norme in tema di comunione alla servitù, per essere stato rilasciato decreto ingiuntivo al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 633 c.p.c. e art. 63 disp. att. c.p.c., per la mancata fruizione del servizio idrico (insufficiente nei periodi invernali e assente in quelli estivi). Spiegava anche domanda riconvenzionale per i danni subiti.

2. – Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, affermando che il quadro probatorio emerso dall’istruttoria svolta smentiva le affermazioni dell’opponente. La fornitura dell’acqua avveniva regolarmente, salvo una certa diminuzione nel periodo estivo o occasionalmente. Di qui anche il rigetto della riconvenzionale.

Affermava inoltre il Giudice di Pace che la parte opponente era tenuta al rimborso delle spese pro quota sulla base del regolamento della Comunione Liuni.

3. – La ricorrente articola quattro motivi di ricorso, che denunciano violazione di legge, sotto il profilo dell’omessa pronuncia, nonchè difetto di motivazione.

4. – Resiste la Comunione che eccepisce anche l’inammissibilità dell’impugnazione per essere proponibile l’appello. La domanda riconvenzionale proposta non era stata contenuta nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace secondo equità, criterio quest’ultimo al quale si era fatto riferimento ai soli fini della liquidazione del danno (artt. 2056 e 1226 c.c.).

5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. – Il ricorso è inammissibile per essere la sentenza impugnata soggetta ad appello e non al ricorso per cassazione, come sostenuto dall’intimata. Infatti, la decisione impugnata, nel rigettare anche la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla stessa odierna ricorrente (domanda che non risulta formulata con la richiesta di contenimento nell’ambito della competenza per il giudizio di equità riservato al Giudice di Pace) deve ritenersi adottata nell’ambito della competenza del Giudice di Pace secondo diritto con i conseguenti effetti in ordine al regime di impugnazione applicabile (l’appello e non il ricorso per cassazione). Sul punto vedi Cass. 2008 n. 10238 che ha affermato che: “Nel caso in cui dinanzi al giudice di pace, in una controversia soggetta a regola di decisione secondo equità, venga proposta una domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto e connessa alla domanda principale, il fatto che la riconvenzione sia inammissibile (come nella specie, in quanto riconvenzionale proposta dall’opposto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo) – e, come tale, è pur sempre rilevante ai fini della determinazione della competenza – non esclude che, in ragione della connessione, la regola di decisione dell’intera controversia debba identificarsi in quella secondo diritto, con ogni conseguenza in punto di mezzo di impugnazione esperibile”.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 700,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA