Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14177 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 02/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25276-2011 proposto da:

M.L., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE VITERBO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA MATALUNO, rappresentato e difeso dagli avvocati

FERNANDO VALERI e RAFFAELLA VALERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7128/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2010, R.G. N. 3553/2007;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato ANTONELLA GIANNINI per delega verbale ALESSANDRO

GRAZIANI;

udito l’Avvocato FERNANDO VALERI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 ottobre 2010) pronunciandosi sugli appelli riuniti del Comune di Viterbo avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva del Tribunale di Viterbo indicate in atti, riformando tali sentenze, dichiara il difetto di giurisdizione dell’AGO in ordine ad ogni pretesa afferente il periodo del rapporto di lavoro anteriore all’1 luglio 1998 e per il periodo successivo rigetta la domanda proposta da M.L. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel proprio diritto all’inquadramento nella 7^ qualifica funzionale, per effetto della scelta del Comune di Viterbo di abbandonare, per difetto di interesse, il giudizio che il Comune stesso aveva instaurato dinanzi al TAR Lazio avverso la decisione del CO.RE.CO. (del 10 novembre 1993) che aveva annullato il provvedimento del Comune, con il quale, fra l’altro, alla M. era stato attribuito il diritto ad ottenere il suindicato inquadramento, con decorrenza 1 ottobre 1990.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) l’impugnazione, da parte del Comune di Viterbo, del provvedimento del CO.RE.CO. in oggetto è da considerare il frutto di una scelta ampiamente discrezionale e facoltativa della P.A. e non può certamente considerarsi obbligatoria, allo stesso modo va considerata la decisione di non coltivare il giudizio dinanzi al TAR, originariamente instaurato;

b) il comportamento processuale della P.A. che si è tradotto nella rinuncia al suindicato processo del 21 novembre 2002 non ha alcuna relazione causale diretta con la fattispecie di danno dedotta in giudizio, essendo la ipotizzata lesione mediata dall’esito incerto del giudizio medesimo;

c) era onere della ricorrente far valere i propri diritti a fronte di atti amministrativi ritenuti lesivi, non potendo la P.A. surrogarsi nella posizione dell’interessata per far valere diritti propri soltanto di quest’ultima.

2. Il ricorso di M.L., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, il Comune di Viterbo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1. Con decreto del 28 marzo 2013 il Primo Presidente Aggiunto ha disposto che la Sezione Lavoro ex art. 374 c.p.c., comma 1, si pronunci anche sulla questione di giurisdizione posta con il primo motivo di ricorso.

2- Sintesi dei motivi di ricorso.

2. Il ricorso è articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea declinatoria di giurisdizione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45.

Si rileva che nel ricorso introduttivo la lavoratrice ha formulato le proprie richieste invocando due cause petendi, rappresentate, rispettivamente: a) dal mancato rispetto, da parte del Comune, dell’obbligo di fare sì che avesse pieno effetto l’inquadramento disposto con la delibera comunale annullata dal CO.RE.CO. (titolo contrattuale); b) dal comportamento negligente del Comune costituito dall’aver provocato l’estinzione del giudizio dinanzi al TAR avente ad oggetto l’impugnazione del suddetto provvedimento del CO.RE.CO. (titolo extracontrattuale).

Il Tribunale ha escluso il primo titolo e accolto la domanda riferita al secondo. Peraltro, prima della desistenza dal giudizio dinanzi al TAR la condotta del Comune è stata corretta e tale desistenza si è verificata soltanto il 21 novembre 2002, pertanto essendo questo il fatto generatore delle pretese la Corte d’appello avrebbe sbagliato a declinare in parte la propria giurisdizione, in quanto tale fatto consente di riconoscere alla ricorrente tutte le differenze retributive dall’1 ottobre 1990 in poi, come richieste. Infatti, la loro mancata corresponsione è dipesa dalla suddetta scelta processuale del Comune.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della L. 29 marzo 1983, n. 93, art. 2; del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68; del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, art. 34, comma 1; degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c..

Si contestano le seguenti affermazioni della Corte d’appello: a) l’insussistenza, per effetto dell’annullamento del CO.RE.CO. di una posizione giuridica della M. tutelabile nei confronti della P.A.; b) la piena facoltà dell’Amministrazione di rinunciare al giudizio intrapreso dinanzi al TAR, incombendo semmai sulla lavoratrice l’onere di difendersi giudizialmente dinanzi al GA, entro il previsto termine di decadenza.

3 – Esame delle censure.

3. Il primo motivo del ricorso è da accogliere.

3.1. Come è stato ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e va qui ribadito, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (vedi Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonchè: Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918; Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074).

3.2. La Corte d’appello di Roma – aderendo dichiaratamente al precedente orientamento di questa Corte, superato con l’affermazione del suindicato indirizzo – ha ritenuto che si dovesse applicare il criterio del frazionamento della giurisdizione incentrato sulla data della privatizzazione del rapporto di lavoro, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione nella parte in cui la pretesa azionata dalla ricorrente si riferiva ad un periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998.

Viceversa, riguardando il presente giudizio la domanda di differenze retributive, con correlato trattamento previdenziale, con riguardo ad un unico rapporto di lavoro per un periodo di tempo in parte precedente e in parte successivo al 30 giugno 1998, in ragione del nuovo corso giurisprudenziale e del principio di diritto sopra enunciato, la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice deve considerarsi unitaria e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’intero periodo controverso e non già solo per il periodo successivo al 30 giugno 1998.

3.3. Tanto più che la stessa giurisprudenza ha altresì chiarito che l’art. 69, comma 7, cit., fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al “momento storico” dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione.

Ciò significa che occorre far riferimento al momento in cui in concreto la pretesa dedotta in giudizio sia azionabile (vedi Cass. S.U. 19 aprile 2007, n. 9319; Cass. S.U. 29 aprile 2011, n. 9509; Cass. S.U. 19 maggio 2014, n. 19015; Cass. SU 9 giugno 2016, n. 11853; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26276), il che, nella specie, secondo la prospettazione della M. si sarebbe verificato solo con la desistenza dal giudizio dinanzi al TAR da parte del Comune di Viterbo, desistenza verificatasi il 21 novembre 2002 e costituente il fatto generatore delle pretese della lavoratrice.

4. Il secondo motivo, invece, è infondato.

Appare, infatti, del tutto da condividere nonchè rispettosa del quadro normativo di riferimento la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito alla scelta del Comune di Viterbo di non coltivare – per di più dopo dieci anni di pendenza in primo grado – il giudizio dinanzi al TAR Lazio, originariamente instaurato per impugnare la decisione del CO.RE.CO. (del 10 novembre 1993) che aveva annullato il provvedimento del Comune, con il quale, fra l’altro, alla M. era stato attribuito il diritto all’inquadramento nella 7^ qualifica funzionale, con decorrenza 1 ottobre 1990.

Invero, non può dubitarsi del carattere squisitamente discrezionale sia della decisione del Comune di introdurre il suddetto giudizio sia di quella di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il Comune agito, in un caso come nell’altro, sempre per la tutela dei propri interessi come ente locale e non di quelli dei dipendenti che, come la M., avevano interesse all’annullamento della decisione del CO.RE.CO. in oggetto.

Ne deriva che quel che appare “fuori sistema” è la richiesta giudiziale di un danno fatta derivare da un legittimo comportamento processuale della P.A. (la rinuncia al suindicato processo del 21 novembre 2002) privo di alcuna relazione causale diretta con la posizione della dipendente, la quale, a fronte di atti amministrativi ritenuti lesivi, avrebbe ben potuto agire in giudizio in prima persona, anzichè ipotizzare – attraverso una richiesta di risarcimento dei danni priva di causa – che la P.A. avrebbe dovuto surrogarsi nella posizione dell’interessata per far valere diritti propri soltanto di quest’ultima.

Va precisato, infine, che per quanto si è detto a proposito della appartenenza della presente controversia alla giurisdizione dell’AGO – senza alcun frazionamento temporale – i suddetti argomenti valgono con riguardo al rapporto di lavoro de quo nella sua interezza, quindi anche con riferimento al periodo del rapporto antecedente il giorno 1 luglio 1998.

4. – Conclusioni.

5. In sintesi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo del rapporto antecedente il giorno 1 luglio 1998.

Il secondo motivo di ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del primo motivo, dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto antecedente il giorno 1 luglio 1998; rigetta il secondo motivo di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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