Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14177 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14177 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 6101-2008 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
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contro

MORELLI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell’avvocato
BIANCHI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PALMIERI FRANCESCO giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/06/2013

avverso la sentenza n. 188/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 09/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

chiesto l’accoglimento;

6101-08

Svolgimento del processo
Pietro Morelli proponeva ricorso avverso il silenziorifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di una somma
liquidata a titolo d’imposta ipotecaria, per la
annotazione in cancellazione di un’ipoteca giudiziale.

L’ipoteca era stata iscritta su diversi cespiti a seguito
di un decreto ingiuntivo; e la cancellazione era stata
assentita, dalla creditrice Banca di sconto e conti
correnti s.p.a., con due atti autenticati nelle firme in
date diverse.
Avendo pagato l’imposta proporzionale in relazione a
entrambe le domande di annotazione, il contribuente
invocava il diritto al rimborso di quella liquidata in
occasione della domanda presentata per seconda, allegando
l’unicità del titolo di iscrizione e la conseguente
applicabilità della disciplina agevolativa di cui all’art.
4 del d. lgs. n. 347 del 1990.
Radicatosi il contraddittorio, il ricorso era respinto
dall’adita commissione tributaria provinciale di Napoli,
per non esservi stato alla base della duplice annotazione
un unico atto notarile.
Su appello del contribuente la commissione tributaria
regionale della Campania, con la sentenza in data
9.1.2007, ribaltava la decisione.
Premesso che a seguito del ripetuto decreto ingiuntivo,
era stata iscritta l’ipoteca su più cespiti, e tra questi,
in particolare, con l’iscrizione n. 4383, su un immobile

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posto in Ischia, la commissione regionale affermava che la
banca procedente aveva dapprima assentito a cancellare
l’iscrizione relativa al detto bene e, poi, a cancellare
l’iscrizione su tutti i restanti. Donde, unico essendo
stato il titolo di iscrizione e unica la garanzia iscritta
su più cespiti, dovevasi considerare illegittima la

pretesa di duplicare l’imposta proporzionale, in quanto,
pagata la detta imposta in relazione alla prima
annotazione, l’ufficio avrebbe dovuto riscuotere, per le
altre, la sola imposta fissa.
Contro la sentenza di secondo grado, l’agenzia del
territorio ha proposto ricorso per cassazione in unico
motivo.
L’intimato ha replicato con controricorso e successiva
memoria.
Motivi della decisione
I. – Deducendo “violazione e/o falsa applicazione di norme
di diritto: art. 4, commi 1, 2 e 3 D.Lgs 347/90, e art. 12
disp. gen., in combinato disposto”, l’agenzia censura la
decisione per non aver considerato che la seconda
cancellazione non si fondava sullo stesso atto di assenso
che aveva determinato la prima, sicché gli atti fondativi
della annotazione posta a base dell’imposta erano due.
Alla fattispecie, dunque, non potevasi considerare
applicabile l’art. 4 cit. e la successiva annotazione di
cancellazione non doveva soggiacere a imposta fissa, ma
essa pure a imposta proporzionale.

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- Il ricorso va disatteso, ancorché debba essere
corretta la motivazione dell’impugnata sentenza nei suoi
passaggi essenziali.
III. – Il giudice d’appello ha ritenuto sussistere i
presupposti per l’applicazione della previsione di cui
all’art. 4, 1° e 2° co., del d. lgs. n. 347 del 1990 in

considerazione del fatto che le formalità richieste si
riferivano al medesimo vincolo ipotecario derivante da un
unico credito incidente su più immobili.
Ha accertato che il debitore aveva ottenuto un primo
consenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta su un
immobile posto a Ischia, onde permetterne la vendita, e,
successivamente, un secondo consenso per la cancellazione
totale dell’ipoteca (“su tutti i restanti beni”).
IV. – L’amministrazione oppone che la norma non avrebbe
potuto considerarsi estensibile alla fattispecie, perché
la seconda cancellazione si fondava su un diverso atto di
assenso.
L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente non è
condivisibile.
L’art. 4, 1° co., del d. lgs. cit. si compone del precetto
secondo il quale: “E’ soggetta ad imposta proporzionale
una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in
virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o
rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni, o
rinnovazioni è dovuta l’imposta fissa”.
Come da questa corte già affermato, la norma tende a
mitigare, attraverso la previsione di una sorta di cumulo

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giuridico, l’eccesso impositivo che, in mancanza, verrebbe
a determinarsi per il fatto che l’imposta ipotecaria è
imposta sull’atto (v. Sez. 5^ n. 25526-11), laddove
formalità ricollegabili al medesimo titolo incidano su una
pluralità di beni e siano eseguibili presso uffici
diversi, così da poter essere richieste e rese in tempi

diversi.
Nell’incontestata situazione che la formalità abbia a
riguardare un unico credito e uno stesso atto, devesi
dedurre, diversamente da quanto sostenuto dall’ufficio
ricorrente, che l’identità dell’atto equivalga, nel
precetto di legge, all’identità del titolo di iscrizione.
Non appare in alcun modo giustificabile il diverso assunto
che, invece, fa leva sulla unicità dell’atto di consenso,
dal momento che suppone una immotivata asimmetria rispetto
)4d1roperatività dell’unica regola fissata per l’imposta
relativa a più formalità, ancorché da compiersi presso
uffici diversi. Né appare pertinente obiettare che una
simile interpretazione renderebbe inutile il dettato
normativo, essendo allo stesso fine sufficiente ancorare
la disciplina alla sussistenza del requisito dell’unicità
del credito. Così non è perché l’unicità del credito
costituisce predicato del rapporto sostanziale da cui
deriva, e quindi non implica affatto anche l’unicità del
titolo per l’iscrizione ipotecaria.
V. – Nondimeno è vero che la norma di cui all’art. 4 non
soccorreva direttamente il caso di specie, giacché in
questo la questione riguardava il rapporto tra la

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intervenuta previa riduzione dell’ipoteca e la successiva
cancellazione totale.
Dalla sentenza emerge, difatti, e il contribuente, nel
controricorso, ne dà conferma, che la prima annotazione
(presso la conservatoria di S. Maria C. Vetere, relativa
all’immobile di Ischia) era un’ annotazione per riduzione

(o restrizione) dell’ipoteca. Mentre, estinta
l’obbligazione, la seconda annotazione (presso la
conservatoria di Napoli) era stata eseguita in totale
cancellazione.
La riduzione

(art.

2872 c.c.)

è analoga a una

cancellazione parziale e si esegue con un’annotazione a
margine dell’iscrizione. Sicché, anche in questo caso
contrariamente a quanto eccepito dall’ufficio, essa non
implica che l’ipoteca sia stata iscritta presso un’unica
conservatoria.
Rispetto ad annotazione per restrizione di ipoteca rileva

la sola imposta proporzionale; e l’art. 12 della tariffa
prevede che l’imposta proporzionale si applica, fino a
concorrenza della somma garantita, sul valore
dell’immobile liberato risultante dall’atto di assenso (o
da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le
disposizioni relative all’imposta di registro).
Ove poi sopravvenga l’annotazione in totale cancellazione,
rileva l’art. 13 della tariffa, in base al quale è dovuta
parimenti l’imposta proporzionale, ma previa deduzione
dell’imposta – pure proporzionale che sia stata
eventualmente pagata per la restrizione.

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t

Il diverso generico principio elaborato dall’impugnata
sentenza per sostenere la necessità di riscossione, nel
caso di specie, dopo il pagamento dell’imposta principale
sulla prima cancellazione, della sola imposta fissa quanto
all’altra, non merita seguito.
VI. – A questo riguardo è tuttavia possibile correggere la

sola motivazione della sentenza d’appello.
Invero la sentenza ha anche stabilito, con accertamento di
fatto insindacabile in questa sede, che Morelli aveva
pagato due volte l’imposta proporzionale sull’importo
della somma per la quale la formalità era stata richiesta,
senza cioè che fosse stata l’imposta per la riduzione
computata secondo il criterio differenziale appena visto.
In occasione della seconda formalità – si legge – egli
aveva provveduto, su richiesta della locale conservatoria
(di Napoli), a effettuare “il pagamento dell’intera
imposta proporzionale, di lire 10.080.000 già versata alla
conservatoria di S. Maria C. vetere”.
Codesto dato di fatto è decisivo per rigettare il ricorso
dell’agenzia del territorio.
E’ di tutta evidenza, infatti, che, nelle condizioni date,
comunque l’ammontare del secondo tributo era da ritenere
indebito. L’indebito risultava dall’essere stata applicata
l’imposta, anche per la riduzione dell’ipoteca, sulla
intera somma garantita, senza riferimento al valore
dell’immobile liberato e quindi senza una corretta
determinazione della base imponibile.

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78sRNTP DA REGISTRAZIONA
AI SENSI DEL D.P.R.
N. 131 TAB.

– N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

In tal senso il dispositivo della sentenza d’appello, che,
riformando quella di primo grado, ha accolto la domanda di
rimborso, è conforme a diritto.
VII.

Per le esposte considerazioni il ricorso

dell’agenzia del territorio va rigettato.

giustifica la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consig4o della quinta

L’intrinseca difficoltà della questione giuridica sottesa

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