Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14176 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., D.A., D.G., rappresentate

e difese, per procura a margine del ricorso, dall’Avvocato DONATO

Giuseppe, elettivamente domiciliate in Roma, via Francesco Crispi n.

89, presso lo studio dell’Avvocato Leone Pontecorvo;

– ricorrenti –

contro

S.M.A., S.G., quali eredi di D.

M.A., rappresentati e difesi, per procura a margine del

controricorso, dagli Avvocati VIGLIOTTI Ivano e Lucia Margini,

elettivamente domiciliati in Roma, Via di Santa Costanza n. 27,

presso lo studio della seconda;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 632 del 2005,

depositata il 20 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Fabrizio Imbardelli per delega;

sentito, per i resistenti, l’Avvocato Elisabetta Marini per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.A. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Savona, con citazione notificata l’8 gennaio 1998, P. S., A. e D.G., quali eredi di De.

G., chiedendo che fosse accertato il suo diritto di proprietà esclusiva di due cantine esistenti nell’edificio ubicato in (OMISSIS), ovvero, in subordine, l’accertamento della proprietà nella misura del 25% dell’intero edificio e del terreno circostante di mq 130, quale quota dell’eredità del padre De.Am.; l’attrice chiese in ogni caso la condanna delle convenute al risarcimento dei danni conseguenti all’illecito comportamento del loro dante causa De.Gi. in occasione della presentazione della dichiarazione di successione del padre De.Am..

Costituitosi il contraddittorio, l’adito Tribunale, con sentenza del 28 maggio 2001, respinse tutte le domande.

Avverso questa sentenza propose appello D.M.A. e la Corte d’appello di Genova, nella resistenza delle appellate, dopo avere ammesso la prova testimoniale e per interrogatorio articolata dall’appellante, con sentenza depositata il 20 giugno 2005, accolse il gravame, dichiarando che D.M.A. aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà delle due cantine oggetto della domanda principale, e condannando le appellate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte d’appello, premesso che l’accettazione dell’eredità può intervenire anche tacitamente e che l’apprensione dei beni da parte del chiamato costituisce comportamento univocamente idoneo a manifestare la volontà di accettare l’eredità, rilevò che l’istruttoria svolta in grado di appello aveva confermato pienamente sotto ogni aspetto la prospettazione dedotta dall’appellante a fondamento della domanda principale.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso P. S., A. e D.G. sulla base di tre motivi;

hanno resistito, con controricorso, M.A. e G. G., nella qualità di eredi di D.M.A., deceduta il (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Le ricorrenti rilevano, in particolare, che la Corte d’appello ha affermato che l’apprensione dei mobili ereditari di per sè denota univoca e concludente manifestazione del chiamato di accettare l’eredità, laddove mai era emerso nella istruttoria che la appellante avesse appreso beni mobili. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere possibile la prova testimoniale di una intervenuta divisione di beni immobili, salvo poi impropriamente riferire la detta prova ad una non meglio precisata divisione di beni mobili.

Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano vizio di violazione di legge dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’apprensione dei beni mobili potesse essere qualificata come divisione parziale del compendio ereditario comportante, ex art. 476 cod. civ., accettazione tacita di eredità e non piuttosto come semplice dazione di beni mobili di modico valore di proprietà di De.Gi., con i quali questi avrebbe inteso beneficiare la sorella di alcuni ricordi del padre. Detto atto, quindi, avrebbe avuto natura donativa e non divisoria, con conseguente irrilevanza ai fini dell’accettazione dell’eredità da parte dell’attrice, la quale anzi sarebbe decaduta da tale diritto con lo spirare del termine di dieci anni.

Il primo e il secondo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Tutte le censure muovono infatti dalla premessa che la Corte d’appello abbia desunto l’accettazione tacita dall’apprensione di beni mobili, laddove in realtà della apprensione di tali beni non vi sarebbe traccia nelle risultanze istruttorie. Al contrario, una piana lettura della sentenza impugnata consente di affermare che la Corte d’appello, lungi dallo svolgere le proprie argomentazioni in ordine alla apprensione dei beni mobili, ha puntualmente svolto l’esame delle risultanze istruttorie con specifico ed esclusivo riferimento alle due cantine oggetto della domanda principale. All’evidenza, l’affermazione contenuta a pag. 11 della sentenza, secondo cui “la materiale apprensione dei beni mobili ereditari di per sè sola denota univoca e concludente manifestazione della volontà del chiamato di accettare l’eredità (…)”, altro non costituisce che lo sviluppo, in termini generali e non ancora riferiti al caso di specie, del principio riportato poche righe prima attraverso la citazione di una sentenza di legittimità.

La erroneità della premessa dalla quale muovono i due motivi di ricorso, ne comporta la infondatezza.

Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono vizio di motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia confuso atti di mera tolleranza – riconducibili a comportamenti di cortesia consueti tra parenti – con atti idonei a integrare l’interversione del possesso. Inoltre la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che fosse stata offerta la prova che la D. avesse goduto in modo esclusivo dei locali, giacchè era stata offerta la prova contraria, essendo emerso che i locali erano detenuti da una locatrice in forza di contratto di locazione sottoscritto da De.Gi.. Infine, la Corte avrebbe errato nel ritenere sussistenti i presupposti integranti la fattispecie dell’usucapione.

Il motivo è inammissibile sia per la genericità delle censure proposte, sia perchè le stesse attengono, all’evidenza, ad accertamenti di fatto, sia infine perchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultano trascritte le risultanze istruttorie mal valutate o non valutate dalla Corte d’appello e che avrebbero dovuto indurre ad escludere, nella specie, il possesso utile all’usucapione delle due cantine da parte di D.M.A..

Per costante insegnamento di questa Corte, invero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello di cui trattasi – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè, coitìè del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Si deve, inoltre, considerare che, allorchè sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è innanzitutto necessario che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze – mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso – evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa. E ciò, in ottemperanza al principio dell’autosufficienza del ricorso posto al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo – necessariamente preliminare ed, in caso d’esito negativo, assorbente – anche sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo agli elementi di giudizio acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell’adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio.

Ciò in quanto il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione necessariamente comporta, quale condizione d’ammissibilità del motivo, il consentire al giudice di legittimità d’effettuare la valutazione della decisività dei mezzi istruttori in discussione (nel caso di prove per interpello o per testi, le circostanze oggetto dei capitoli sui quali interrogare od escutere;

nel caso di documenti, gli elementi identificativi ed il contenuto) in relazione alla prospettata pretesa d’una soluzione della controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo, valutazione da compiere ancor prima di procedere a quella del merito della censura, dacchè l’una è logicamente preliminare ed il suo solo esito positivo può dare ingresso all’altra.

Orbene, il terzo motivo di ricorso non risponde in alcun modo ai principi ora richiamati ed è quindi inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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