Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14176 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.M.M.M.A., elettivamente domiciliato

in Roma, via San Tommaso d’Aquino 116, presso l’avv. Antonino

Dierna, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Nucera per

procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

antoninodierna.ordineavvocatiroma.org e al fax n. 06/39737077;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura di Ancona;

Questura di Ancona;

– intimate –

avverso la ordinanza n. 91/14 del Giudice di Pace, emessa e

depositata il 22 ottobre 2014, n. R.G. 863/14.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Rilevato che:

1. Il Giudice di Pace, con ordinanza n. 91/14, ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona il 14 aprile 2014 nei confronti del cittadino (OMISSIS) A.M. M.M. A.. Il Giudice di pace ha affermato che i motivi addotti dal ricorrente (necessità di ricorrere a cure mediche in Italia, matrimonio in Italia con K.L., regolarmente soggiornante in Italia, e da cui ha avuto una figlia) per giustificare l’inottemperanza di un precedente ordine di allontanamento emesso dal Questore non appaiono idonei ad accogliere il ricorso non essendo stata provata l’impossibilità di ottenere le cure mediche nel paese di origine e la convivenza con la K..

2. Ricorre per cassazione A.M.A. affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 19 T.U. immigrazione D.Lgs. n. 286 del 1998; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; c) violazione dell’art. 8 C.E.D.U.; d) violazione e falsa applicazione della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri dell’U.E. quanto al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cd. direttiva rimpatri), direttamente applicabili dal 21 dicembre 2010.

3. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ritiene che la decisione sia stata fondata sulla ricognizione di un elemento irrilevante quale la convivenza, che l’art. 19 del T.U. immigrazione riferisce solo all’ipotesi di matrimonio dello straniero con cittadino/a italiano. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia valutato la circostanza decisiva della nascita della figlia che comporta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’annullamento dell’espulsione, e il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare ex art. 29 t.u. e all’accoglimento dell’istanza ex art. 31. Il ricorrente richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che antepone la tutela del minore anche alle valutazioni relative alla pericolosità sociale. Con il terzo motivo il ricorrente rileva la violazione dell’art. 8 della C.E.D.U., norma di diretta applicazione nel nostro ordinamento e che comporta l’attribuzione al giudice ordinario di poteri di annullamento con effetti sostitutivi dell’azione amministrativa contrastante con il diritto fondamentale sancito dalla norma convenzionale (C. Cost. n. 140/2001. C.E.D.U., Aoulmd c. Francia del 17 gennaio 2006, Ezzohudi c. Francia del 13 febbraio 2001). Infine con il quarto motivo il ricorrente afferma che la conferma del decreto prefettizio, anche con specifico riferimento all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica risulta illegittimo in quanto sono insussistenti i presupposti del pericolo di fuga ovvero della minaccia all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sicurezza nazionale così come quella del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno respinta perchè manifestamente infondata o fraudolenta.

4. Non svolgono difese la Prefettura e la Questura intimate.

Ritenuto che:

5. Il ricorso appare fondato alla luce della giurisprudenza (Cass. civ. sez. 1 15362 del 22 luglio 2015) secondo cui in tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE –

anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. con riferimento all’art. 8 C.E.D.U. e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., diritto che limita l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 2 della C.E.D.U., solo se prevista dalla legge e quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (Cass. civ. sez. 6-1 n. 14610 del 13 luglio 2015).

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso vada accolto con conseguente cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Ancona cui la causa va rinviata anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia a diverso Giudice di pace di Ancona anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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