Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14176 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7058-2007 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Seconda sezione civile della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CORSIERO MARIO,

COMPARONE TOMMASO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PASTORANO, GEST LINE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 209/2006 del GIUDICE DI PACE di PIGNATARO

MAGGIORE, depositata il 14/02/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che si riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – I.A. impugna la sentenza n. 209 del 2006 del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore del 18 gennaio 2006 e pubblicata il 14 febbraio 2006, non comunicata nè notificata, che dichiarava inammissibile il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) relativa alla sanzione amministrativa conseguente all’infrazione al Codice della Strada elevata nell’anno 2002 dalla Polizia municipale di Pastorano.

2. – Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 163 bis c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23 non essendo intercorsi i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. tra la notifica del decreto di fissazione dell’udienza (14 gennaio 2006) e l’udienza (18 gennaio 2006).

3. – Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

5. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Questa Corte di recente ha avuto occasione di affermare che “In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 3, così come modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza e quest’ultima deve intercorrere (nella disciplina anteriore alla L. n. 263 del 2005, applicabile nella specie “ratione temporis”) un termine non inferiore a sessanta giorni. Tale termine, tuttavia, è inderogabile, a pena di nullità della sentenza, esclusivamente a beneficio dell’autorità convenuta che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che soltanto per essa la notifica del ricorso ha il valore di “vocatio in ius”, e non anche a favore dell’opponente, per il quale, invece, la notifica è prevista solo in funzione di conoscenza della data del?udienza alfine di consentirgli la presenza a quest’ultima, posto che egli già conosce gli atti di causa ed il ricorso che ha lui stesso introdotto” (Cass. 2009 n. 23662 rv 610587). Tale principio appare condivisibile.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

 

 

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