Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14176 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26924-2014 proposto da:

M.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VALLEBONA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende giusta in atti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3050/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2014 r.g.n. 8013/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA;

udito l’Avvocato ENZO MORRICO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 4.7.2012 che aveva respinto la domanda di M.T. con la quale la lavoratrice, dipendente Alitalia in qualità di assistente di volo, aveva chiesto che venisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento comunicatole il 10.9.2010 per superamento del periodo di comporto, con le conseguenti statuizioni di cui all’art. 18 Sd L.

2) La M. aveva lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado che non aveva ritenuto la tardività del recesso avvenuto dopo due mesi dal comporto e neanche l’illegittimità di tale licenziamento per violazione dell’art. 14 del CCNL del settore, non avendo concesso la datrice di lavoro un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, pur in presenza di una sua richiesta inviata in data 15.6.2010, unitamente al certificato attestante la chiusura della malattia e la permanenza dello stato di inidoneità al lavoro, come previsto dalla norma collettiva.

2) La Corte territoriale, partendo dall’esame dell’art. 14 del CCNL, ha ritenuto che la norma collettiva prevede, per il lavoratore che intenda beneficiare dell’aspettativa non retribuita, un onere di documentare lo stato di inabilità temporanea mediante un certificato dell’istituto medico legale dell’Aeronautica militare, certificato non presentato dalla M., la quale neanche successivamente alla asserita richiesta di aspettativa, aveva fatto pervenire tale documentazione.

3) La Corte poi, pur ritenendo assorbente tale considerazione, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse neanche provato l’invio della raccomandata contenente la domanda di aspettativa, prova che non poteva essere offerta attraverso la testimonianza di cui la lavoratrice aveva chiesto l’ammissione,essendo generiche le circostanze oggetto della testimonianza.

4) Ha infine escluso la Corte la tardività del licenziamento perchè comunicato dopo tre mesi dal superamento del comporto, dovendosi contemperare più fattori con riferimento al contesto delle circostanze significative di ciascuna fattispecie concreta, che nel caso in esame vedeva la società priva di conoscenza sulle condizioni di salute della lavoratrice.

5) Ha proposto ricorso per Cassazione la M., affidata a due motivi, seguito poi dal deposito di memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ha resistito con controricorso Alitalia SPA.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione art. 101 c.p.c., comma 2 in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte territoriale assegnato alle parti termine per contraddire su una questione rilevata d’ufficio e posta a base della sentenza impugnata; questione individuata nelle considerazioni secondo cui l’art. 14 ccnl pur prevedendo una facoltà del lavoratore di chiedere un periodo continuativo di aspettativa non retribuita, giustificato dalla permanenza dello stato di inabilità temporanea certificato dall’IML fino ad un massimo di 12 mesi, avrebbe previsto un onere di documentare tale permanenza dello stato di inabilità, ostativo all’operare della domanda di aspettativa. Secondo la ricorrente si tratterebbe di una “sentenza a sorpresa “nulla ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2 per non aver concesso alle parti termine per deposito di memorie.

7) Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Inammissibile perchè violativo del principio di autosufficienza, in quanto la ricorrente non trascrive tutta la norma di cui all’art. 14 del CCNL, ma solo parte del n. 3, ultimo capoverso, così da non consentire un’esame completo e sistematico della disciplina della fattispecie, esclusivamente di fonte contrattuale, dell’aspettativa non retribuita. Infondato perchè nel caso in esame la Corte non ha posto a fondamento della decisione una questione che ha rilevato d’ufficio, cadendo quindi in un error in procedendo, ma semplicemente ha fornito un’interpretazione della norma contrattuale ex art. 1362 c.c., secondo cui la volontà dei contraenti sarebbe quella di subordinare il riconoscimento di un periodo continuativo massimo di 12 mesi di aspettativa non retribuita alla permanenza dello stato di inabilità temporanea certificata da IML, tesi interpretativa peraltro proposta dalla società sin nella memoria di costituzione di primo grado, come si ricava nella parte trascritta da Alitalia nel controricorso.

8) Ma ancora non può dirsi neanche che la Corte abbia posto a fondamento della propria decisione solo tale questione, atteso che ha comunque aggiunto una seconda distinta motivazione, sorretta da autonoma ratio decidendi, sia pure ritenendola a completamento della prima definita assorbente: la mancata prova dell’invio della domanda di aspettativa, che Alitalia aveva negato di aver ricevuto.

9) con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 344, 414 n.4 e 5 e 420 e 437 c.p.c. in relazione ad art. 360, comma 1, n. 4, per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale su un fatto decisivo, consistente nell’invio della raccomandata alla società unitamente al certificato medico del 15.6.2010, quest’ultimo pacificamente ricevuto da Alitalia. In particolare lamenta la ricorrente che non sia stato ammesso il capitolo di prova in cui si deduceva che nella la raccomandata inviata alla società in data 17.6.2001 la M. aveva inserito non solo l’ultimo certificato medico del 15.6.2010, ma anche la domanda di aspettativa non retribuita. Rileva la ricorrente che la datrice di lavoro non aveva mai negato la ricezione del certificato medico.

10) Anche tale motivo è infondato. La Corte distrettuale ha adeguatamente motivato sull’inidoneità della prova richiesta, di carattere decisivo secondo la prospettazione della parte appellante, rilevando come tale prova fosse generica, perchè non sufficientemente specificate le modalità e le circostanze di luogo e di tempo in cui sarebbe avvenuta la spedizione a cui la teste avrebbe assistito, essendo limitato il capitolo di prova soltanto alla conferma dell’invio alla società “in data 17.6.2010 del certificato medico del 15.6.2010, unitamente alla domanda di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 14, u.c. del ccnl sezione B per gli assistenti di volo”.

11) La mancata ammissione della testimonianza non ha comportato alcuna violazione delle norme processuali indicate. Proprio in fattispecie analoga di mancata ammissione da parte del giudice di merito di prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti, si è espressa questa corte, ritenendo che il mancato esercizio da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cfr Cass. 29/03/2007 n. 7700, Cass. n. 8/02/2012 n. 1754).

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della ricorrente, soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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