Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14176 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14176 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 05/06/2013

SENTENZA

sul ricorso n. 837/08 proposto da:
Lupi Pierfrancesco, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Crescenzio n. 19, presso lo Studio dell’Avv.
Francesco Scacchi, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– controricorrente –

pL‘

avverso la sentenza n. 107/08/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 22
novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 aprile 2013, dal Consigliere Dott.

udito

l’Avv.

Alessandro

Piermarini,

per

delega

dell’Avv. Francesco Scacchi, per il ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 107/08/07, depositata il
22/11/2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma
della

decisione

n.

240/02/05

della

Commissione

Tributaria Provinciale di Milano, respingeva il ricorso
proposto dal contribuente Lupi Pierfrancesco avverso
l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n.
20022V4151 REGISTRO 2002 col quale veniva revocata
l’agevolazione “prima casa” a cagione della variazione
catastale “da abitazione a ufficio”, in relazione
all’acquisto di un garage pertinenza della stessa.
La

CTR,

in

rito,

dichiarava

l’ammissibilità

dell’appello dell’Agenzia delle Entrate perché, pur

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Ernestino Bruschetta;

essendo vero che l’indicato numero della sentenza
impugnata non era quello esatto, la stessa era però
“sufficientemente individuata”, oltreché erano anche
“sufficientemente specificati i motivi”; la CTR, nel
merito,

evidenziato

dapprima

che

la

ratio

dell’agevolazione era nel senso “che i benefici sono

dello scopo per cui vengono concessi”, con la
conseguente perdita dell’agevolazione in ipotesi di non
utilizzo dell’abitazione come “prima casa”, statuiva
che “l’intervenuta variazione urbanistica”, anche se
non espressamente prevista come motivo di decadenza, in
mancanza di contraria prova documentale, “dimostrava
senza alcun dubbio che il contribuente aveva acquistato
l’immobile per adibirlo ad un uso diverso da quello per
la quale la legge concede il beneficio fiscale”.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1.

Col primo motivo del ricorso, il contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n., c.p.c. per violazione dell’art. 57 d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, oltreché degli artt. 99, 112 e
345 c.p.c., deducendo, in particolare la “Nullità della
sentenza impugnata”, questo perché la motivazione
dell’opposto avviso era nel senso della perdita del
beneficio per aver variato, senza che fossero trascorsi
cinque anni dall’acquisto, il classamento della “prima

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per loro natura subordinati al serio perseguimento

casa” al cui servizio era destinato

il

garage,

interpretazione contestata dal contribuente perché
questa ipotesi di decadenza dall’agevolazione non era
tra quelle previste dalla legge, tesi poi fatta propria
dalla CTP che aveva, proprio perciò, annullato
l’avviso;

sennonché,

nell’atto

d’appello,

così

specificatamente contestato la

ratio decidendi

del

primo giudice, cioè quella dell’irrilevanza del
mutamento catastale, bensì aveva introdotto argomenti e
domande nuove; per tali ragioni,
contribuente,

concludeva il

la CTR avrebbe dovuto dichiarare

inammissibile l’appello e non invece pronunciarsi sullo
stesso, come aveva erroneamente fatto. Il quesito era
il seguente: “Nel processo tributario – il cui
carattere «impugnatorio>> descrive le modalità di
accesso del contribuente alla tutela giurisdizionale ed
i limiti della stessa -, la posizione di attore, in
senso sostanziale, compete all’Ufficio Fiscale. Essa
resta definita, per ciò che attiene ai principi della
domanda (art. 99 c.p.c.) e di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), dal
contenuto dell’atto impugnato, sicché l’Ufficio, non
può sostituire nella fase contenziosa, addirittura nel
giudizio d’appello – come è accaduto nel caso di specie
e tanto non è stato rilevato dal giudice d’appello – il
parametro prescelto con l’atto impositivo notificato”.
2. Col secondo motivo del ricorso, il contribuente
censurava la sentenza, deducendone la nullità, a’ sensi

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evidenziava il contribuente, l’Ufficio non aveva

dell’art. 360, comma l, n. 4 c.p.c. per violazione
degli artt. 99 e 112 c.p.c., rilevando vizio di
extrapetizione ed esponendo, in sintesi, che con
l’impugnato

avviso l’agevolazione all’acquisto del

garage era stata revocata unicamente “per aver variato
il classamento” dell’abitazione ch’era stata acquistata

illegittimo dalla CTP, laddove, invece, l’Agenzia delle
Entrate, con l’atto d’appello, aveva introdotto domande
affatto “nuove”, in ragione cioè della novità della
causa petendi,

sulle quali domande “nuove”, pertanto,

la CTR non poteva pronunciarsi; secondo il
contribuente, difatti, la novità della

causa petendi

della revoca dell’agevolazione era da rinvenirsi nella
circostanza, appunto

ex novo

allegata nell’atto

d’appello, per cui “l’intervenuta variazione catastale
dell’immobile, dall’Ufficio indicata quale esclusiva
causa di decadenza, era stata trasformata in elemento
di prova a supporto di una diversa causa di decadenza
dall’agevolazione”.

Il quesito era: “Nel processo

tributario – il cui carattere «impugnatorio>> descrive
le modalità di accesso del contribuente alla tutela
giurisdizionale ed i limiti della stessa la
posizione di attore, in senso sostanziale, compete
all’Ufficio Fiscale. Essa resta definita, per ciò che
attiene ai principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.
112 c.p.c.), dal contenuto dell’atto impugnato, sicché
la decisione che si fonda su un’ulteriore e diversa

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come prima casa, avviso che perciò era stato giudicato

causa di revoca delle agevolazioni (mancato utilizzo
dell’abitazione, acquistata come prima casa, per lo
scopo dichiarato dimostrato dall’intervenuta variazione
urbanistica), rispetto a quella indicata nell’atto di
accertamento (intervenuta variazione catastale
dell’immobile) – è viziata da extrapetizione o

3. I motivi, che dipendono dalla soluzione di identiche
questioni, sono perciò strettamente connessi e possono
quindi esser esaminati congiuntamente. I motivi sono
peraltro inammissibili, per l’astrattezza e la
genericità dei quesiti, questi in effetti formulati in
violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non indicando,
ridetti quesiti, in cosa sarebbe esattamente consistito
il mutamento di causa petendi

(Cass. sez. Il n. 11750

del 2012; Cass. sez. III n. 2222 del 2012); peraltro,
può aggiungersi, i motivi sono altresì entrambi
infondati, poiché un cambiamento di

causa petendi può

aversi soltanto in quanto il fatto posto a base della
pretesa sia radicalmente diverso da quello costitutivo
originario, mentre qui è sempre e solo la variazione
catastale; in effetti, solo l’ipotesi del radicale
cambiamento del fatto costitutivo del diritto implica
ulteriori accertamenti fattuali, non invece quando
dall’identico fatto il giudice ricavi differenti
argomentazioni in fatto e diritto a sostegno della
decisione (Cass. sez. lav. 15795 del 2008; Cass. sez.
Il n. 7579 del 2007).

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ultrapetizione, non consentita al giudice tributario”.

4. Col terzo motivo del ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione
dell’art. 1. 22 aprile 1982, n. 168 e della Parte I,
art. 1, Nota II

bis d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131,

deducendo, a riguardo, che la CTR aveva errato nello

dell’immobile a “prima casa”, circostanza, questa, resa
evidente dalla variazione catastale, giacché, tra le
cause di decadenza dal beneficio quella del mutamento
catastale non era contemplata dalla legge, ben potendo,
invece, l’acquirente utilizzare “come meglio crede
_l’immobile legittimamente acquistato con
l’agevolazione”; per il contribuente, insomma, “l’unico
vincolo di destinazione è costituito dal divieto di
rivendita infraquiquennale dell’immobile”. Il quesito
era: “In materia di benefici sulla prima casa, per come
disciplinati dalla nota

II bis

dell’art. l della

Tariffa, Parte Prima d.p.r. n. 131/86, diversamente da
quanto ha statuito la CTR nel caso concreto, può
pronunciarsi la revoca del beneficio, ai sensi del
quarto comma della medesima nota, laddove: a) vi sia
stata dichiarazione mendace alla tre condizioni
indicate al primo comma, ossia _h) vi sia stato
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito
degli immobili acquistati con i benefici prima del
decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto; ma
non anche nella fattispecie, al contribuente
contestata,

di mancato utilizzo dell’appartamento

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statuire che la decadenza consegue dal mancato utilizzo

agevolato per lo (asserito) scopo dichiarato (come
prima casa), per intervenuta successiva variazione
catastale dello stesso in studio professionale,
giacché, tale causa di decadenza non solo non è
prevista dalla legge, ma non riconducibile all’ipotesi
di trasferimento dell’immobile agevolato. Infatti, in

in materia di agevolazione tributaria (art. 14 prel.),
non è consentito ricorrere all’analogia o ad una
esegesi estensiva del precetto normativo, per sancire
la revoca di un beneficio fiscale”.
Il motivo è infondato alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte, per cui l’agevolazione
in parola presuppone che l’immobile acquistato sia
effettivamente adibito ad abitazione principale (Cass.
sez. trib. n. 13491 del 2008; Cass. sez. n. 20376 del
2006); interpretazione, questa, direttamente ricavabile
dalla necessità di residenza ex Nota II bis 1. lett. a)
e oltreché dalla decadenza dal beneficio conseguente
all’alienazione infraquinquennale, a meno che si
acquisti una nuova abitazione “principale”

ex Nota II

bis 4.
5. Col quarto motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 5, per omessa o insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, questo
indicato “dalla mancata adibizione dell’immobile
acquistato ad abitazione _in quanto la mera circostanza
che il contribuente, dopo due anni dall’acquisto abbia

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base al criterio di stretta interpretazione delle norme

15ENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.RR. 2614119-&G
N. 131 TA’3. ALL. – N. 5
MATERIA rAtaUTAitifik

cambiato classamento non è assolutamente idonea a
dimostrare le conclusioni cui è pervenuta la CTR, e,
cioè, che all’atto dell’acquisto egli avesse intenzione
di adibire l’immobile a studio
Il motivo, che peraltro sembra nuovo e inammissibile, è
comunque infondato, perché la

ratio decidendi

della

dalla variazione di classamento il mancato uso ad
abitazione principale della casa cui il
pertinenza;

ragionamento,

quindi,

garage

non omesso

è
e

sufficiente a spiegare il perché dell’affermazione del
fatto contestato, cioè del non uso dell’abitazione.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il contribuente a
rimborsare
processuali,

all’Agenzia

delle

Entrate

queste liquidate in

le

spese

2.000,00 per

compensi, oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma,
giorno 18 aprile 2013

nella camera di consiglio del

impugnata sentenza è appunto nel senso di ricavare

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