Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14175 del 24/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 24/05/2021), n.14175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2111-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.L., B.P., TE.NI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4503/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI
MARCO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
– rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 23901/20, hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di stabilire se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1 gennaio 1983; nonchè se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa di conseguenza anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1 gennaio 1983;
– ritenuto che l’esito di tale questione pregiudiziale incida sul presente giudizio, e sia doveroso pertanto attendere l’esito della pronuncia della Corte di Lussemburgo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021