Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14175 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32385-2005 proposto da:

INGEGNERE CAPO DISTRETTO MINERARIO (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 507/2004 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

26/10/2004;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che nulla osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna la sentenza n. 507 del 2004 del Tribunale di Gela depositata il 26 ottobre 2004, non notificata, che accoglieva l’opposizione proposta dall’odierno intimato, P. N., avverso l’ordinanza ingiunzione n. 4 del 2003 per aver esercitato abusivamente una cava senza autorizzazione.

2. – Il Tribunale di Gela accoglieva l’opposizione, ritenendo che non era stata raggiunta la prova della violazione contestata. Al riguardo il giudicante rilevava che dagli stessi testi, funzionati dell’amministrazione, era risultato che sul terreno in contestazione non erano stati trovati, al momento del sopralluogo, “nè mezzi nè persone, nè impianti a differenza che per gli appezzamenti vicini;

inoltre nel terreno in oggetto erano presenti cumuli di terra di riporto”. Osserva altresì il giudice unico del Tribunale di Gela che con riguardo all’appezzamento di terreno in questione era stata richiesta ed ottenuta una concessione per effettuare lavori di scavo per realizzare un impianto di serre.

3. – Parte ricorrente lamenta l’omessa motivazione e la mancata valutazione da parte del giudice delle proprie osservazioni tempestivamente depositate in giudizio dalle quali risultavano le ragioni per le quali si era giunti alla contestazione in questione.

Al riguardo l’Amministrazione faceva rilevare che; a) a seguito dell’infrazione contestata era pervenuto scritto difensivo nel quale l’odierno intimato non negava l’esecuzione dei lavori che venivano però indicati come effettuati dal fratello; b) sul terreno in questione non era stato realizzato alcun impianto di serre nè i lavori in questione potevano ritenersi congrui e propedeutici all’istallazione di tali impianti; c) nelle particelle limitrofe erano stati eseguiti ulteriori interventi di scavo abusivo.

Osservava, inoltre, che nello scritto depositato erano state indicate analiticamente le attività di accertamento espletate, in relazione alle quali il giudice a quo non aveva fornito alcuna indicazione.

4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

6. – Le conclusioni della Procura Generale non possono essere accolte.

Infatti, questa Corte, successivamente alle richieste scritte della Procura Generale, a Sezioni Unite (Cass. 2008 n. 18040) ha ritenuto che “appartiene alla giurisdizione ordinaria la causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave, sia perchè la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis nel ripartire la competenza tra Giudice di Pace e Tribunale nella materia delle opposizioni a sanzioni amministrative, presuppone che la stessa appartenga, nella sua interezza, alla giurisdizione ordinaria, sia perchè, pur essendo la materia delle cave inerente all’uso del territorio, e quindi compresa in quella urbanistica, per la quale il D.Lgs. 31 marzo 1998, art. 34 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà – alla base della previsione di giurisdizione esclusiva – di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poichè la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo”.

Tale principio è condiviso da questo Collegio.

7. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Nella sua motivazione, il giudice unico del Tribunale di Gela non da alcun conto delle osservazioni e delle indicazioni contenute nelle deduzioni scritte dell’odierna parte ricorrente, malgrado la specificità dei fatti indicati, che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione.

8. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Gela), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

 

 

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