Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14175 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 993-2019 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUFRANO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3704/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,

pronunciata il 2/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con ricorso del 29 novembre 2017 N.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza, pronunciata in data 28 ottobre 2017, con cui il Tribunale di Ancona aveva liquidato i compensi spettanti al suo difensore nel procedimento r.g.n. 5734/2016 senza tenere conto di quelli relativi alle attività svolte anteriormente al deposito dell’istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3.

Con ordinanza pronunciata il 2 maggio 2018, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, confermando che la retroattività degli effetti dell’ammissione andava riferita alla sola istanza effettivamente accolta, dovendosi escludere che quella avanzata al Tribunale ex art. 126 fosse la medesima istanza già rivolta al Consiglio dell’Ordine.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione N.A., con atto basato su un motivo.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il Collegio rileva che è necessario verificare la tempestività della proposizione del ricorso, notificato in data 6 dicembre 2018. Il ricorrente infatti deduce che il provvedimento impugnato è stato depositato il 5 maggio 2018 (v. p. 1 del ricorso), ma dagli atti disponibili risulta unicamente la data della pronuncia del provvedimento, il 2 maggio 2018, così che si rende necessaria l’acquisizione dell’attestazione ufficiale relativa alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato.

Si dà atto che il presente ricorso è stato deciso in data 21 maggio 2020, a seguito di riconvocazione del Collegio.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria della Corte di cassazione di acquisire dalla cancelleria del Tribunale di Ancona l’attestazione ufficiale circa la data di pubblicazione del provvedimento impugnato, reso dal giudice Mazzagreco Pierfilippo nel procedimento n. r.g. 2017/3704.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 21 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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