Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14175 del 05/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 14175 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 18692/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Marchiò Giacomo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Asiago n. 8/2, presso lo Studio dell’Avv. Ludovico
Villani, che lo rappresenta e difende unitamente
all’Avv. Giovanni Gerbi, giusta delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 05/06/2013

- con troricorrente avverso la sentenza n. 17/08/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 20
marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente;
udito Stefano Santarelli, per delega dell’Avv. Ludovico
Villani, per il resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 17/08/08, depositata il 20
marzo 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Liguria,

sull’appello

pronunciando

in

contribuente Marchiò Giacomo,
decisione

n.

342/20/06

della

di

Genova,

liquidazione

e

irrogazione

REGISTRO col

sanzioni

dal

riforma della

Commissione

annullava

Provinciale

proposto

Tributaria

l’avviso
n.

di

2005/67866

quale venivano recuperati a tassazione C

83.17,79, a seguito di revoca del beneficio “prima
casa”, per esser l’abitazione, secondo l’Ufficio, “di
lusso” a’ sensi dell’art. 6 d.m. 2 agosto 1969, avendo
una superficie superiore a 240 mq.

2

udienza del 18 aprile 2013, dal Consigliere Dott.

Secondo la CTR, al contrario, poiché l’abitazione in
parola era stata costruita in epoca anteriore al d.m. 2
agosto 1969, doveva esser applicato il d.m. 4 dicembre
1961, giusto quanto stabilito dall’art. 10 dello
stesso, con la conseguenza che la casa non poteva
definirsi “di lusso”; e ritenendo, con ciò, assorbita

di unità immobiliare non potendosi, in ogni caso,
applicare il d.m. 2 agosto 1969″.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.

Il

contribuente

resisteva

con

controricorso,

avvalendosi altresì della facoltà di depositare
memoria.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza per
“Violazione e falsa applicazione art. l Tariffa Parte I
d.p.r. 131/86; art. l Tariffa allegata al d.lgs. 347/90
d.m. 2 agosto 1969”, deducendo, a riguardo, che l’art.
l Tariffa parte l allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n.
131 stabiliva la registrazione a tassa fissa soltanto,
cioè, in modo esclusivo, per le “abitazioni non di
lusso” di cui al d.m. 2 agosto 1969, indipendentemente
dall’epoca di costruzione della casa; questo perché, a
giudizio dell’Agenzia delle Entrate, l’art. 10 d.m. 2
agosto 1969 consisteva in una disposizione di diritto
transitorio relativa ad agevolazioni d’imposta
differenti da quella di registro, come, in effetti,

3

“la diatriba in merito alla definizione di abitazione o

sarebbe poi stato “plasticamente evidenziato” dall’art.
2, comma 1, dl. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in 1. 5
aprile 1985, n. 118, per il quale “Fino al 31 dicembre
1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei
confronti di persone fisiche da soggetti che non
agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione,

di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
d.m. 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data
della loro costruzione, sono soggetti all’imposta di
registro del due per cento e dalle imposte fisse
ipotecarie e catastali L’illustrazione del motivo,
terminava col quesito: “Vero che i criteri in base ai
quali determinare se una casa di abitazione sia di
lusso -ai fini delle agevolazioni prima casa dettate
dall’art. l l Tariffa Parte Prima d.p.r. 131/86 e
dall’art. 1 Tariffa allegata al d.lgs. 347/90 – sono
(quale che sia la data di costruzione dell’immobile)
solo ed esclusivamente quelli dettati direttamente dal
d.m. 2 agosto 1969 agli artt. da l a 8, restando
assolutamente esclusa l’applicabilità dei criteri
dettati dal precedente d.m. 4 dicembre 1961, sicché
erra il giudice tributario – violando e falsamente
applicando il combinato disposto dell’art. l Tariffa
Parte I d.p.r. 131/86 e dell’art.1 Tariffa all. d.lgs.
347/90 e del d.m. 2 agosto 1969 – che ritenga che per
le abitazioni costruite prima dell’entrata in vigore
del d.m. 2 agosto 1969 il carattere di lusso vada

4

di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso

nom DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26(4/19t6
N. 131 `MB. ALL.
N. 5
AMPENUTURARLA
determinato – ai fini delle considerate agevolazioni –

in base al precedente d.m. 4 dicembre 1961?”.
Il motivo è fondato.
Difatti, come questa Corte ha già avuto modo di
chiarire, l’art. 2, comma 1, d.l. 7 febbraio 1985, n.
12, conv. in 1. 5 aprile 1985, n. 118, dispone in modo
che,

ai

fini

dell’imposta

di

registro, la definizione di “abitazione di lusso”,
indipendentemente dall’epoca della sua costruzione, è
solamente quella di cui al d.m. 2 agosto 1969, ciò che
comporta che, l’applicazione del d.m. 4 dicembre 1961,
cui rinvia l’art. 10 d.m. 2 agosto 1969, non può che
essere riferita ad agevolazioni diverse da quelle
stabilite per la casa non di lusso dall’art. l Tariffa
Allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (Cass. sez. trib. n.
16366 del 2008; Cass. sez. trib. n. 13064 del 2006).
2. Segue la cassazione, con rinvio, dell’ impugna t a CEPOE1 iffATO IN CANCELLERIA
L r h 61U. 2.Q13
sentenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Liguria, altra sezione, che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi,
oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 aprile 2013

incontrovertibile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA