Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14174 del 12/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.R.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli

39, presso lo studio dell’avv. Alessandro Lembo, che lo

rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso e indica per

le comunicazioni relative al processo il fax n. 06/36002774 e la

p.e.c. alessandrolembo.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Savonarola

39, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Palmieri, che la

rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/2014 della Corte di appello di Roma,

emessa il 20 novembre 2013 e depositata il 29 gennaio 2014, n. R.G.

3559/2011.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta;

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 marzo 2011, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra D. R.C. e M.L., ha previsto l’obbligo per il D.R. di versare un assegno mensile di 450 Euro per il mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora non indipendente economicamente e convivente con la madre nella casa di proprietà di quest’ultima.

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 596/14, ha rigettato l’appello principale del D.R. e quello incidentale della M. aventi ad oggetto l’ammontare dell’assegno.

3. Ricorre per cassazione D.R.C. affidandosi a due motivi di impugnazione.

4. Si difende con controricorso M.L..

Ritenuto che:

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.c. (come novellato da ultimo del D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 5), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Il ricorrente con entrambi i motivi di ricorso censura la decisione della Corte di appello per non aver ritenuto attendibile la propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha affermato di essere proprietario di un immobile gravato da duplice ipoteca, di essere inadempiente nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario di essere impossidente e non percettore di redditi, nè titolare di conti correnti.

8. Il ricorso è inammissibile consistendo nella contestazione del merito delle valutazioni espresse dalla Corte di appello che, sulla base del profilo professionale, dei redditi pregressi, della attività di consulenza e imprenditoriale svolta dal D.R., ha ritenuto presumibile una capacità lavorativa e di guadagno ancora in atto e/o quanto meno ha presunto la pregressa accumulazione di un capitale bastevole a fare fronte alla modesta, e limitata nel tempo, contribuzione al mantenimento della figlia non ancora indipendente ma già vicina ai trent’anni.

9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e rileva che nel ricorso non vi è alcuna chiara deduzione circa la pretesa violazione dell’art. 155 c.c., mentre il fatto di cui si lamenta l’omesso esame (la ragione addotta, peraltro tardivamente, delle dimissioni dal posto di lavoro) è in realtà stato ritenuto non attendibile e comunque irrilevante dalla Corte di appello.

La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100, di cui Euro 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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