Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14174 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

K.K.D.L.G.A., rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Katte Klitsche

de la Grange Teodoro, presso lo studio del quale in Roma, via degli

Scialoja n. 6, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

K.K.D.L.G.N., rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato Rabacchi

Giovanni, presso lo studio del quale in Roma, via degli Scipioni n.

167, è elettivamente domiciliato;

– resistente –

avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 22937/08, depositata in

data 20 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che K.K.d.l.G. con citazione notificata il 9 gennaio 2005, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, K.K.d.l.G.N., esponendo che essi erano comproprietari, unitamente ad C.E., del convento di (OMISSIS), che, con scrittura del (OMISSIS), era stato suddiviso in tre parti uguali e da allora in poi goduto separatamente dai tre comproprietari;

che, proseguiva l’attore, C.E., deceduta il (OMISSIS), gli aveva legato con testamento la sua quota, che peraltro era stata occupata dall’altro comproprietario K.K.d.l.

G.N.;

che egli aveva quindi convenuto quest’ultimo dinnanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al rilascio della parte dell’immobile oggetto del legato;

che, peraltro, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 27795 del 2004, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, ma la causa non era stata riassunta innanzi al giudice indicato come competente;

che, avendo il convenuto K.K.d.l.G.N. residenza in (OMISSIS) ed essendo l’azione proposta di natura personale, l’attore chiedeva al Tribunale di Roma, previa declaratoria di validità ed efficacia dell’atto di divisione e del diritto di esso attore di godere in via esclusiva della porzione legatagli, la condanna del convenuto al rilascio del predetto immobile;

che si costituiva K.K.d.l.G.N. eccependo l’intervenuto giudicato sulla competenza e comunque l’incompetenza del Tribunale di Roma, indicando come competente il Tribunale di Civitavecchia;

che il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 20 novembre 2003, dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Civitavecchia;

che, esclusa la sussistenza dell’eccepito giudicato sulla competenza e rilevata la tempestività dell’eccezione di incompetenza, il Tribunale osservava che la causa aveva ad oggetto l’accertamento, in capo all’attore, del diritto di proprietà di un immobile, e precisamente della quota legatagli da C.E., sicchè doveva ritenersi che la stessa involgesse quanto meno in linea principale l’accertamento positivo o negativo o i modi di costituzione del diritto reale fatto valere dall’attore e le posizioni soggettive, attive e passive, da questo derivanti, non anche alle obbligazioni scaturenti dalla divisione immobiliare del (OMISSIS) e neanche alle questioni relative al riconoscimento del legato;

che, pertanto, la competenza doveva essere determinata in base all’art. 21 cod. proc. civ. e spettava al giudice del luogo dove è posto l’immobile, e cioè al Tribunale di Civitavecchia;

che avverso questa sentenza K.K.d.l.G.A. ha proposto regolamento di competenza sulla base di cinque motivi, cui ha resistito, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., K.R. d.l.G.N.;

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 18, 20 e 22 cod. proc. civ., rilevando essere pacifico che il convenuto risiede a (OMISSIS), che l’atto di divisione in data (OMISSIS) era stato convenuto a (OMISSIS) e che la defunta C. E. risiedeva a (OMISSIS), sicchè la competenza del Tribunale di Roma doveva ritenersi radicata sia con riferimento al foro delle persone fisiche, sia al foro relativo alle cause di obbligazioni e a quelle successorie, avendo egli chiesto l’accertamento della validità ed efficacia sia dell’atto di divisione, sia del legato testamentario e, come conseguenza della divisione e del legato, il rilascio della porzione legatagli dalla C., facendo cosi valere un’azione di carattere personale;

che il ricorrente chiede quindi alla Corte, nell’esercizio del potere di interpretazione della domanda ai fini della individuazione del giudice competente , di accertare la natura personale della domanda proposta e quindi la competenza del Tribunale di Roma, formulando in proposito il seguente quesito di diritto : “Se non costituisca violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20 e 21 cod. proc. civ. che il Tribunale abbia ritenuto azione reale e di tutela della proprietà e di conseguenza si sia dichiarato incompetente, la domanda e l’azione qualificata dalla parte come personale e accertamento della validità ed efficacia della divisione del (OMISSIS) tra i condividenti e i loro aventi causa (come il legatario qui ricorrente), e di rilascio di parte della porzione pervenuta all’attore in forza del legato nel testamento della de cuius C.E.”;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con gli artt. 166, 167, 171 e 180 c.p.c., rilevando che l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile era stata sollevata dal convenuto solo nella comparsa di risposta, depositata in udienza e non anche nel termine di venti giorni prima di detta udienza, e formula quindi il seguente quesito di diritto: “se sia tardivamente proposta l’eccezione d’incompetenza territoriale semplice sollevata dal convenuto oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c. e se, contrariamente a quanto giudicato dal tribunale, il convenuto ne sia decaduto con relativo radicamento della competenza al Tribunale di Roma”;

che, con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 cod. proc. civ., in quanto il convenuto, con la memoria depositata tardivamente, non aveva contestato la competenza per territorio dell’adito Tribunale di Roma con riferimento a tutti i criteri, e in particolare nulla aveva dedotto quanto alla possibilità che detta competenza fosse radicata ai sensi dell’art. 22 cod. proc. civ.;

che, a conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “se non sia in violazione degli artt. 166, 167, 28, 38 e 180 c.p.c. che il Tribunale abbia accolto l’eccezione d’incompetenza relativa al foro successorio, malgrado non formulata nel termine decadenziale, e le altre in relazione agli artt. 18 e 20 c.p.c. malgrado formulate in modo generico e confuso, e che di conseguenza non siasi radicata la competenza del Tribunale di Roma, per decadenza del convenuto da poter proporre le eccezioni relative”;

che, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei principi generali del processo civile, nella identificazione e qualificazione della domanda, sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato la domanda proposta, che era di carattere personale e non reale, incorrendo così in vizio di ultrapetizione;

che, in proposto, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “se non sia incorso nel vizio di ultrapetizione il Tribunale nell’aver qualificato come reale l’azione proposta dall’attore malgrado lo stesso avesse chiarito il carattere personale dell’azione e l’avesse fondata su titoli (divisione e legato) personale e ad effetti obbligatori e non su diritti reali”;

che, con l’ultimo motivo, K.K.d.l.G.A. lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale trascritto nella sentenza le conclusioni formulate dalle parti e per averle travisate, formula il seguente quesito di diritto: “Dica anche la Corte Suprema adita se non costituisca violazione dell’art. 112 e 132 c.p.c. (n. 3) che il Tribunale abbia omesso di trascrivere le conclusioni delle parti rassegnate sia nel ricorso che all’udienza del 24/01/2003, non pronunciando sui capi di domanda come formulati”;

che l’eccezione di inammissibilità del regolamento proposta dal resistente è infondata, dovendosi ribadire il principio, del quale il Tribunale di Roma ha fatto applicazione, per cui “le sentenze che statuiscono sulla competenza – ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza – non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poichè la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, da luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso” (Cass., n. 2697 del 1995; Cass., n. 17248 del 2003);

che, invero, anche di recente questa Corte ha affermato che “la sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell’incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall’art. 28 cod. proc. civ., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice” (Cass., n. 26327 del 2008);

che assume carattere preliminare l’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso per regolamento di competenza;

che il secondo motivo è infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, “in applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 2, art. 166 c.p.c., art. 171 c.p.c., comma 2 e art. 167 c.p.c., comma 2 (quest’ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all’entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80), l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto “fino alla prima udienza”, mentre, successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, l’eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione”;

che, nella specie, l’atto di citazione è stato notificato il 5 febbraio 2005, e si applica quindi la disciplina anteriore alle modificazioni di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80 del 2005, sicchè l’eccezione formulata nella comparsa di risposta, anche se depositata con la costituzione del convenuto, deve ritenersi tempestivamente proposta;

che anche il terzo motivo è infondato, sia per le medesime ragioni esposte con riferimento al secondo motivo, per la parte in cui il terzo motivo è riproduttivo del precedente, sia perchè, con specifico riferimento alla asserita mancata contestazione della competenza dell’adito Tribunale in relazione al foro successorio, il detto foro non era nella specie configurabile, posto che, ai sensi dell’art. 22 c.p.c., comma 1, n. 3, la competenza territoriale in relazione ai legati presuppone che la domanda venga proposta entro i due anni dall’apertura della successione; e su tale argomentazione contenuta nella sentenza impugnata il ricorrente non svolge censure di sorta;

che, peraltro, l’eccezione di incompetenza per territorio formulata sul presupposto dell’applicazione del foro di cui all’art. 21 cod. proc. civ. ha in sè implicitamente la deduzione della impossibilità di ritenere radicabile la competenza del giudice adito in forza dei fori di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., che il medesimo ricorrente deduce essere stata comunque dedotta dal convenuto, ancorchè in modo generico e confuso;

che, per esigenze logiche, va poi esaminato il quinto motivo;

che tale motivo è inammissibile, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, “l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza non è causa di nullità, ma può rilevare come vizio di motivazione su un punto decisivo o come omessa pronunzia su un capo di domanda, qualora dalla motivazione stessa non risulti che il giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte” (Cass., n. 3869 del 1989; Cass., n. 801 del 1999; Cass., n. 13785 del 2004; Cass., n. 4208 del 2007);

che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a dedurre la mancata trascrizione delle conclusioni e solo genericamente prospetta che tale omissione possa a-vere provocato un travisamento della domanda, senza alcuna ulteriore specificazione che dia concretezza al suo assunto;

che il primo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione;

che tali motivi sono infondati;

che deve innanzitutto rilevarsi, come esattamente affermato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria scritta, che essendo i criteri di competenza territoriale derogabile disponibili dalle parti solo con l’accordo delle stesse, non può essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui sarebbe stato sufficiente il fatto che egli ha dichiarato di voler proporre un’azione di tipo personale, per precludere al giudice, stante la contestazione sul punto del convenuto, di qualificare la domanda effettivamente proposta; il che esclude senz’altro la possibilità di configurare nel caso di specie la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

che il Tribunale ha affermato che la causa “ha ad oggetto l’accertamento in capo all’attore del diritto di proprietà su un immobile e precisamente sulla porzione della casa di (OMISSIS), già attribuita a C.E. nella divisione intercorsa tra quest’ultima ed i figli a seguito del decesso del marito K. K.d.l.G.A.”;

che la qualificazione della domanda ritenuta dal tribunale appare immune dai denunciati vizi;

che, invero, lo stesso ricorrente, nell’atto di citazione, al punto tre della premessa in fatto, afferma testualmente “è chiaro che l’attore è proprietario di parte del convento de quo, per disposizione testamentaria (doc. (OMISSIS)) e per precedente divisione dell’immobile (doc. (OMISSIS)), debitamente sottoscritta dallo zio, che occupa la parte assegnatagli nell’atto di divisione dell’immobile del (OMISSIS)”;

che il medesimo ricorrente, nel citato atto di citazione, ha ulteriormente rilevato come il convenuto “pretendeva di avere diritto a possedere le chiavi che danno accesso all’altra parte della porzione legata all’attore dalla nonna E.”, precisando che tutto ciò “provoca un’inammissibile situazione di contestazione, incertezza, fonte di abusi e pretese infondate a carico del qui attore”;

che, al contrario, il convenuto si è difeso opponendo una situazione di comproprietà indivisa sul bene oggetto della domanda;

che in tale contesto, la circostanza che il ricorrente abbia inteso fondare la propria azione di rilascio della porzione immobiliare sull’atto di divisione ovvero sull’azione di successione non vale ad eliminare la fondamentale e preliminare autoqualificazione del medesimo come proprietario dell’immobile in discussione, nonchè ad elidere la rilevanza della posizione difensiva assunta dal convenuto, il quale ha appunto contestato l’esistenza di una situazione di proprietà esclusiva;

che conseguentemente la domanda proposta correttamente è stata qualificata dal Tribunale come domanda di tipo reale, volta a sentir dichiarare la proprietà del bene in contestazione e solo quale effetto di tale accertamento la condanna al rilascio;

che, come affermato da questa Corte, “in tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza ab origine di qualsiasi titolo” (Cass., n. 4416 del 2007);

che, nella specie, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, nel mentre risulta affermata la proprietà del bene oggetto della controversia, non risulta neanche dedotto il titolo in base al quale il medesimo ricorrente avrebbe concesso il godimento del bene al convenuto, il quale, anzi, ha opposto una situazione di comproprietà indivisa del bene del quale il ricorrente assume di avere la proprietà esclusiva;

che in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Civitavecchia, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;

che la statuizione sulle spese del presente giudizio per regolamento di competenza va rimessa al merito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia; fissa per la riassunzione i termini di legge; demanda al giudice del merito la statuizione sulle spese del giudizio per regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

 

 

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