Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14174 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26119-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. BOSCOVICH

3, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI LELIO, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALINI ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1555/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avv. P.M., proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Bologna, avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall’Avv. P.P. per la somma di Euro 4.582,08, a titolo di compensi professionali, eccependo che la procura alle liti era stata rilasciata dalla comune cliente Pa.Mo. ad entrambi i legali, diversamente da quanto affermato dalla P..

Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1555 del 2018, nella resistenza dell’opposta, respingeva l’opposizione ritenendola infondata, dando atto del pagamento della somma di Euro 5.888,00 avvenuto in corso di causa.

In virtù di appello interposto dal Preziosi, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell’appellata, rigettava il gravame e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo ritenendo non provata l’esistenza di accordi tra le parti in merito ad un mandato congiunto che avrebbe posto l’obbligo di pagamento dei compensi della P. a carico della Pa..

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna il Preziosi propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui replica la P. con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, tenuto conto dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla P. nel controricorso, ritiene che alla luce della Sezioni Unite n. 10648 del 2017 (v. già Cass. 10 luglio 2013 n. 17066), che hanno ribadito l’orientamento di cui alla decisione n. 11850 del 2018, quanto alla questione della procedibilità del ricorso, non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio, per cui si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perchè possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2020, riconvocata il 30 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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