Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14174 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 24/01/2017, dep.07/06/2017),  n. 14174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovani – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25021-2014 proposto da:

C.S.M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato

DARIO IMPARATO, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA

ARMIERO, BRUNO ARENA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.I.A.R.- SERVIZI INTEGRATI ASSITENZIALI E RESIDENZIALI, – SOC. COOP.

SOCIALE A R.L., IL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA

A.R.L, CIAK CLINICAL INVESTIGATION ADVANCED KEY POINT COOP.VA DI

SERVIZI SANITARI IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

Nonchè contro:

A.C.I.S.M.O.M. – ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO

MILITARE ORDINE DI MALTA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio degli avvocati PATRIZIO MARIA

RAIMONDI, CARLO BOURSIER NIUTTA che la rappresentano e difendono

unitamente agli Avvocati ARTURO MARESCA, ENRICO MARIA D’ONOFRIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.S.M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato

DARIO IMPARATO, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA

ARMIERO, BRUNO ARENA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

S.I.A.R. SERVIZI INTEGRATI ASSITENZIALI E RESIDENZIALI SOC. COOP.

SOCIALE A R.L., IL FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA (OMISSIS) A R.L.,

CIAK CLINICAL INVESTIGATION ADVANCED KEY POINT – COOPERATIVA DI

SERVIZI SANITARI IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 235/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/04/2014 R.G.N. 6766/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, inammissibilità o in subordine rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ANTONIO ARMENTANO per delega verbale Avvocato CARLO

BOURSIER NIUTTA;

udito l’Avvocato BRUNO ARENA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La corte d’Appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso di C.S.M.L. con cui la lavoratrice aveva chiesto accertarsi l’esistenza di un unico rapporto di lavoro esistente con la A.C.I.S.M.O.M. (Associazione Cavalieri di Malta), se del caso accertando la natura simulatoria dei contratti di lavoro intercorsi con le cooperative CIAK, AIER e SIAR, il diritto ad essere inquadrata nel livello D del CCNL sanità pubblica, con condanna al pagamento delle differenze retributive, dichiararsi l’inesistenza, la nullità o l’inefficacia del recesso dal rapporto di lavoro intimatole dalla cooperativa SIAR, con condanna dell’Associazione al pagamento delle differenze retributive ed a riammetterla in servizio o a reintegrarla nel posto di lavoro in precedenza occupato.

2) La Corte dopo aver riesaminato le prove testimoniali assunte in primo grado, riportandosi a quanto riferito dai tre testi escussi ha ritenuto che la S. avesse assolto l’onere probatorio sull’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, essendo emerso che la lavoratrice era assoggettata al potere direttivo e disciplinare del dott. G.L., direttore sanitario dell’ACISMOM, il quale controllava il lavoro della S., impartendole disposizioni. Previa determinazione delle differenze retributive attraverso CTU contabile, la Corte ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione, l’inefficacia del recesso dal rapporto di lavoro comunicato dalla cooperativa SIAR, formale datrice di lavoro, con condanna di ACISMOM al pagamento delle differenze retributive maturate sino alla sentenza.

3) S.M.L. ha chiesto la parziale cassazione della sentenza affidata ad un solo articolato motivo con riferimento alla domanda di condanna alla riammissione in servizio, ovvero alla reomtegrta ed al risarcimento del danno.

4) Ha resistito l’Associazione con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale svolgendo due motivi. Ha depositato controricorso la lavoratrice.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5) Con l’unico motivo di ricorso principale la S. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omesso esame della domanda di condanna della ACISMOM alla riammissione in servizio o alla reintegrazione, riproposta in appello. Secondo la ricorrente avendo la Corte d’appello riconosciuto essersi verificato nella fattispecie un appalto di manodopera vietato in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e pur avendo accertato la persistenza del rapporto di lavoro in capo all’Associazione, ha omesso di esaminare la domanda con cui si era chiesta la condanna alla riammissione al lavoro, quale effetto del licenziamento, intimato dalla SIAR cooperativa con lettera 11.5.2009, atto che era stato impugnato con dichiarazione della lavoratrice di messa q disposizione delle energie lavorative, inviata anche alla ACISMOM.

6) Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato tra la C.S. e l’Associazione ACISMOM sin dal 1993, con conseguente inefficacia del licenziamento comunicato alla lavoratrice dalla cooperativa SIAR, soggetto che non rivestiva la qualità di datore di lavoro, dunque privo di relativo potere di recesso da un contratto di cui non era parte. L’ininfluenza del licenziamento intimato dalla cooperativa SIAR, che è tamquam non esset e che pertanto nessun effetto può spiegare sul rapporto di lavoro tra la S. e l’Associazione odierna controricorrente, fa venir meno qualsiasi interesse della ricorrente principale ad una pronuncia di riammissione in servizio, statuizione che è implicitamente contenuta in quella della perdurante vigenza dell’effettivo rapporto di lavoro intercorrente con ACISMOM.

7) con il primo motivo di ricorso incidentale l’Associazione ACISMOM lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poi comunque l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti ai sensi del comma 1, n. 5, ancora la violazione della L. n. 169 del 1960, art. 4 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 2, art. 29 comma 3 bis in relazione all’art. 360, n. 3. In sintesi secondo la ricorrente incidentale la Corte territoriale non avrebbe considerato, omettendo di valutarle, circostanze fondamentali, quali l’esistenza di tre diversi rapporti di lavoro intercorsi con le cooperative CIAK, (OMISSIS) arl e S.I.A.R. sin dal 1993, quindi con soggetti diversi dall’Associazione di cui il G. non era neanche dipendente, ma esclusivamente responsabile del laboratorio in qualità di consulente. Non avrebbe considerato la corte che la S. aveva conciliato in sede sindacale una vertenza con la cooperativa CIAK in data 16.10.2002, con la quale era stato instaurato un primo rapporto, poi cessato nel 2000; che era seguito un secondo rapporto di lavoro con la cooperativa (OMISSIS) dal marzo 2001, conclusosi con le dimissioni della lavoratrice il 31.12.2007 e quindi un terzo rapporto con la cooperativa SIAR, iniziato nel gennaio 2008 e terminato nel marzo 2009 per licenziamento. La corte non avrebbe quindi deciso secondo le prove documentali offerte sin dal primo grado, relative alla regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorsi con le cooperative e la S., oltre che ai contratti di appalto conclusi dalle cooperative con ACISMOM per la gestione del laboratorio.

8) Con il secondo motivo di ricorso incidentale ACISMOM lamenta sempre la falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, ma anche un omesso esame circa fatti decisivi in relazione a comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente incidentale la Corte avrebbe valorizzato elementi neutri, quale l’utilizzo del camice bianco, dei macchinari della committente, negando rilievo logico e giuridico alla circostanza che il responsabile dott. G. non fosse dipendente della committente ACISMOM ma un collaboratore con rapporto libero professionale, comunque cessato nel 2007 e che le cooperative, quali ditte appaltatrici, realizzassero il servizio, organizzandolo autonomamente, anche attraverso il rapporto con la lavoratrice.

9) Entrambi i motivi di ricorso incidentale sono inammissibili; possono comunque esaminarsi congiuntamente essendo connessi e in parte sovrapponibili, prospettando in realtà la medesima questione, ma sotto profili incompatibili o errati quali quello della violazione di legge e allo stesso tempo di omesso esame di fatti decisivi. Al presente giudizio si applica, peraltro, l’art. 360, comma 1, n. 5 novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, con la conseguenza che è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. SSUU n.8053/2014, Cass. n. 12928/2014). Ma non è il caso in esame.

10) Ed infatti la motivazione della corte è coerente con le risultanze istruttorie relative alle circostanze di fatto ricavabili da tutte le testimonianze di dipendenti ACISMOM, riportate in sentenza, relative sia alla posizione del direttore sanitario del laboratorio della dott. G., che aveva assunto la S. e gestito il suo rapporto di lavoro, dando disposizioni e controllando la sua attività giornaliera, sia alla estraneità all’organizzazione del laboratorio delle cooperative, ideate di fatto dal G., come riferito da teste B..

13) L’Associazione ricorrente si limita a rintrodurre circostanze di fatto che non rivestono carattere di decisività, non essendo idonee a scalfire quanto argomentato dalla sentenza in punto di assenza di effettiva organizzazione autonoma di tali cooperative nell’espletamento dell’attività di laboratorio sanitario, così da escludere il fenomeno interpositorio vietato dalla L. n. 1369 del 1960, disciplina applicabile al rapporto di lavoro in esame dal 1993 sino all’introduzione del D.Lgs. n. 276 del 2003, normativa che non in concreto non nega l’esistenza di tale fenomeno, solo disciplinandolo attraverso la diversa fattispecie sia pure nella diversa fattispecie della somministrazione irregolare (cfr Cass. 25014/2015). I motivi di ricorso incidentale tendono entrambi di fatto a prospettare una nuova valutazione dei fatti diversa da quella fatta propria dalla corte.

15) il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno pertanto respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

Respinge il ricorso principale ed in ricorso incidentale, compensando le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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