Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14173 del 12/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Caio Mario

7, presso l’avv. Luigi Fedeli Barbantini (p.e.c.:

luigifedelibarbantini.ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e

difende, come da mandato in calce al ricorso, con gli avv.ti

Giovanni Battista Cugurra

(giovannibattista.curraga.ordineavvocatigenova.it) e Maria Teresa

Barbantini (fax n. 321121030 p.e.c.

mariateresabarbantini.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

nei confronti di:

P.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli

Scipioni 267, presso lo studio dell’avv. Andrea Pugliese,

rappresentata e difesa in gratuito patrocinio, per mandato a margine

del controricorso, dall’avv. Elisabetta Silva che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 02/3313664

e alla p.e.c. elisabetta.silva.milano.pecavvocati.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3225/14 della Corte di appello di Milano,

emessa il 7 maggio 2014 e depositata il 30 giugno 2014, n. R.G.

1556/2012.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Voghera, con sentenza n. 652/11, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi G.F. e P. L. con addebito della separazione ad entrambi, ha affidato ad entrambi i genitori i figli C., allora diciassettenne, e D., allora quattordicenne, fissando la loro residenza presso la madre e disponendo la libera frequentazione con il padre, ha posto a carico di quest’ultimo il pagamento di un assegno mensile di 1.200 Euro a titolo di contributo al mantenimento dei figli e l’onere del canone di locazione della casa abitata dai figli, nonchè di pagare il 50% delle spese mediche, non coperte dal SSN, delle spese di istruzione e di quelle ricreative (concordate) previamente documentate. Ha compensato le spese del giudizio.

2. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3225/14, ha respinto l’appello principale del G. e quello incidentale della P. relativi all’addebito, ha rideterminato l’obbligo di contribuzione del G., con decorrenza dal dicembre 2012, in euro 2.200 mensili, comprensivi della rivalutazione dal 2007, del canone di locazione, delle utenze domestiche, delle spese universitare e scolastiche, delle spese mediche non coperte dal SSN. Ha previsto che le spese ricreative e sportive, e ogni altra spesa straordinaria, siano concordate e documentate preventivamente e sostenute al 50% dai due genitori. Ha compensato per metà le spese del giudizio di appello ponendo la quota residua a carico del G..

3. Ricorre per cassazione il G. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e lamenta che la Corte di appello non ha preso in considerazione le sue denunce fiscali da cui risulta la sua disoccupazione ma si è basata sull’elemento presuntivo del pagamento dell’assegno di mantenimento come prova del reddito senza tenere conto della provenienza del denaro destinato al mantenimento dei nipoti dalla nonna paterna.

4. Si difende con controricorso la P..

Ritenuto che:

5. il ricorso è inammissibile o comunque infondato perchè non coglie la ratio decidendi che ha desunto la capacità economica del G. dal suo tenore di vita e dal possesso di un consistente patrimonio immobiliare. La constatazione del regolare pagamento dell’assegno di mantenimento non ha costituito quindi la prova del reddito dell’obbligato ma ha confermato la valutazione della Corte di appello sul tenore di vita.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte, rilevato che il ricorrente ha depositato tardivamente in data 5 aprile 2016 note difensive di cui non può tenersi conto, condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100, di cui Euro 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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