Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14173 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 08/07/2020), n.14173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3052-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TUFANO SABATO;

– ricorrente –

contro

CELOTTO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 49, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

D’ALESSIO CLAUDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5688/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La società Celotto s.n.c., lamentando la presenza di macchie di umidità all’interno dei propri locali, agiva in giudizio chiedendo al Tribunale di Torre Annunziata di condannare I.M. alla rimozione di una fioriera posta in adiacenza al muro di confine tra gli immobili delle parti e di un vetro apposto all’esterno di una finestra di proprietà dell’attrice, nonchè al risarcimento del danno conseguente. La convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande dell’attrice e proponeva domanda riconvenzionale per “ottenere l’adeguamento” della luce, a suo avviso irregolare, o la sua chiusura nel caso l’apertura costituisse una veduta. Deceduta la convenuta, il processo veniva riassunto e si costituiva l’attuale ricorrente.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento delle domande attoree, condannava la convenuta alla eliminazione della fioriera, ovvero alla immissione di strati isolanti e impermeabilizzanti tra la fioriera e la muratura di confine, e al pagamento di Euro 1.670 a titolo di risarcimento del danno; in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta condannava l’attrice alla rimozione della luce irregolare.

2. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la società Celotto s.n.c., censurando la possibilità, concessa alla convenuta, di procedere alla immissione di strati isolanti in alternativa alla rimozione, la quantificazione del risarcimento del danno e la chiusura della luce irregolare. Costituitasi in giudizio, C.M. chiedeva il rigetto dell’appello e – così la sentenza impugnata – “in comparsa conclusionale formulava appello incidentale in relazione alla somma liquidata dal giudice in Euro 1.670, a titolo di risarcimento del danno”. Con sentenza 10 dicembre 2018, n. 5688, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, “fermo l’accoglimento della domanda riconvenzionale”, condannava Celotto s.n.c. alla regolarizzazione della luce in luogo della sua chiusura e C.M. alla rimozione del vetro-pannello apposto a chiusura della luce irregolare; dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da quest’ultima “in comparsa conclusionale”.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.M..

Resiste con controricorso la società Celotto s.n.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il Collegio rileva che il vaglio del secondo motivo di ricorso – che lamenta come il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile la richiesta di riforma della sentenza di primo grado laddove ha disposto la condanna al pagamento di Euro 1.670 a titolo di risarcimento del danno piuttosto che al pagamento di Euro 450 in quanto la richiesta era stata effettuata nella comparsa conclusionale, quando era invece stata tempestivamente proposta nella comparsa di risposta comporta la verifica dell’originale della comparsa di risposta in appello depositata da parte C., stante l’esistenza tra gli atti disponibili di due diverse versioni della medesima.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda la cancelleria perchè acquisisca dalla Corte di appello di Napoli il fascicolo del secondo grado di giudizio definito con la sentenza 10 dicembre 2018, n. 5688, oggetto del ricorso per cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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