Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14173 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.07/06/2017),  n. 14173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BORNZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4000-2015 proposto da:

B.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SALVATORE FLORIO, FABRIZIO SAVERIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/11/2014 R.G.N. 1340/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato ANTONIO

PILEGGI;

udito l’Avvocato SALVATORE FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 506/2014 del 10.7.2014 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia n. 444/2011, emessa dal Tribunale di Verona, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da B.M., originariamente nei confronti della Unicredito Gestione Crediti Banca spa (già Mediovenezie Banca spa, poi Unicredito Gestione Crediti Banca spa, successivamente Unicredit Credit Management spa ed attualmente doBanK spa), diretta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, intercorso tra le parti dal 3.7.2000 al 27.2.2002, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive dovutegli in relazione all’inquadramento come quadro direttivo di 4^ livello, alla reintegrazione nel posto di lavoro, stante l’illegittimità del licenziamento, e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18 oltre a quello biologico, morale ed esistenziale subiti a causa del recesso, nonchè, in via subordinata, all’accertamento della natura di collaborazione coordinata e continuativa, sempre con ogni pronuncia consequenziale di tipo economico.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha precisato, ritenendo che correttamente il Tribunale aveva escluso che il rapporto lavorativo si fosse svolto secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, che: a) era stata dimostrata una assoluta ed insindacabile libertà del consulente di accettare o meno le pratiche di recupero crediti assegnate che era del tutto incompatibile con la pretesa sussistenza di poteri direttivi datoriali; b) il rifiuto delle pratiche conferite, che determinava per un certo periodo la sospensione di assegnazioni, non era punibile disciplinarmente; c) la Banca aveva messo a disposizione dei propri consulenti locali ed attrezzature di ufficio in misura assolutamente insufficiente per tutti i collaboratori; d) non vi era un obbligo di presenza nei locali messi a disposizione dalla Banca, nè l’osservanza di un orario di lavoro; e) non vi erano mai state richieste di giustificazioni in caso di assenze per ferie, potendo il consulente decidere in piena autonomia; f) l’attività di coordinamento, da parte dei gestori, consisteva nella emanazione di direttive generali e non di ordini precisi vincolanti; g) i compensi venivano parametrati ad una percentuale calcolata sulle effettive somme incassate all’atto della definizione della pratica sugli incassi, senza alcun rimborso, con un sistema di pagamento del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato.

3. Per la cassazione propone ricorso B.M. affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso la Unicredit Management Bank spa che deposita memoria ex art. 378 c.p.c. in cui dà atto di avere modificato la propria denominazione sociale in “doBank spa”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè l’omesso esame del fatto decisivo inerente al tipo di prestazione lavorativa oggetto del contratto (art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce che, stante la particolare natura della prestazione, il vincolo della subordinazione avrebbe dovuto essere colto nell’assoluta prevalenza ed, anzi, esclusività degli indici sintomatici della subordinazione: in particolare, avrebbe dovuto essere considerato che, da un lato, si trattava di prestazione predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, dall’altro, che presentava un certo contenuto intellettuale (nella valutazione delle pratiche di recupero crediti) il cui esercizio non poteva essere certo ritenuto indice di non subordinazione. Sostiene, poi, che il suddetto vizio nel metodo abbia inciso nella valutazione di tutte le risultanze istruttorie.

2. Con il secondo motivo il B. si duole della nullità della sentenza e/o del procedimento, per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c. e/o art. 111Cost., comma 6 (art. 360 c.p.c., n. 4) nella parte in cui (pag. 9 riga 7) era stata esclusa la sussistenza dl potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale con una motivazione apodittica in quanto priva di riscontro negli atti processuali.

3. Con il terzo motivo si sostiene la nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1 nonchè falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3), per non avere valutato i giudici di merito in concreto la ricorrenza di tutti gli indici al fine di stabilire se il rapporto instaurato tra le parti, a prescindere dal nomen juris, fosse di natura subordinata o autonoma.

4. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento, per omessa pronuncia su una domanda proposta da una delle parti, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), per non avere la Corte territoriale esaminato le domande subordinate di accertamento della natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto di lavoro de quo.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. La censura relativa alla asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., per non avere colto la Corte di appello il vincolo della subordinazione, in considerazione della particolare natura della prestazione, nell’assoluta prevalenza degli indici sintomatici della subordinazione stessa, non coglie nel segno perchè i giudici di merito, con ampia ed esaustiva analisi, hanno esaminato proprio tutti i criteri complementari e sussidiari del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, con riferimento alle modalità di pagamento della prestazione, alla presenza o meno di una struttura imprenditoriale minima, alle modalità con cui venivano gestite le ferie, le eventuali giustificazioni, al potere direttivo e disciplinare in capo ai gestori: ciò prescindendo dal nomen juris del contratto e da un concetto statico del vincolo di subordinazione consistente unicamente in un vincolo di assoggettamento gerarchico.

7. E’ stato, quindi, dai giudici di seconde cure, senza incorrere nel vizio denunciato, osservato il principio di diritto (cfr. Cass. 26.8.2013 n. 19568) secondo cui, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’elemento della subordinazione costituisce una modalità di essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice di merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto e non prescindendo dal concreto riferimento alle modalità di espletamento dello stesso e degli elementi sussidiari.

8. In ordine, invece, alla asserita errata valutazione di tutte le risultanze istruttorie, va rimarcato che, nel giudizio di cassazione, è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in esame in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

9. Il secondo motivo è inammissibile.

10. Si ha motivazione apparente quando non si rende percepibile il fondamento della decisione perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez. Un. 3.11.2016 n. 22232). Tale vizio non è ravvisabile nel caso in esame perchè le considerazioni dei giudici di merito sono state congrue, rispetto alle questioni prospettate, ed idonee a sorreggere la decisione.

11. In verità, la doglianza si sostanzia in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte territoriale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (in questi termini Cass. Sez. Un. 25.10.2013 n. 24148).

12. Il terzo motivo presenta anche esso profili di inammissibilità.

13. In primo luogo, il cumulo giuridico di due mezzi di ricorso (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), senza che la formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentire l’esame separato, determina ragione di inammissibilità.

14. In secondo luogo, l’articolazione non rende intellegibile la violazione di legge denunziata, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata da disposizioni di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (tra le altre cfr. Cass. 26.6.2013 n. 16038), nè quale sia l’error in procedendo, non essendo stati specificati gli elementi e i riferimenti atti ad individuare nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio procedurale (cfr. Cass. 30.9.2015 n. 19410).

15. In terzo luogo va ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito (come nel caso di specie rispetto all’utilizzo da parte del B. del software gestionale EPC ovvero circa l’asserito rispetto di un orario di lavoro) devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice di fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr. Cass. 28.11.2014 n. 25332).

16. Infine, anche il quarto motivo non è meritevole di pregio.

17. Da un lato, deve evidenziarsi che, come eccepito dalla controricorrente società, vi era stata una precisazione del procuratore di parte appellante in ordine alla riproposizione per errore della domanda subordinata di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato, che non era stato oggetto di motivo di gravame in appello. Dall’altro, a fronte di una pronuncia di rigetto in prime cure, è agevole rilevare che i giudici di merito non sono incorsi nel vizio di omessa pronuncia perchè, riconoscendo in sostanza l’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, hanno di fatto escluso ogni altra forma di contratto di lavoro.

18. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

19. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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