Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14172 del 12/06/2010

Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/06/2010), n.14172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

ITALY POOLS s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Maurizio Miranda

per procura speciale a margine del ricorso, domiciliata in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1287/2007, depositata

in data 11 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del dott. LECCISI Giampaolo, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata in data 11 ottobre 2007, il Tribunale di Ancona – adito da B.E. in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente di quel Tribunale su ricorso di Italy Pools s.r.l., che sosteneva di non avere ottenuto dalla B. parte della somma dovuta a titolo di pagamento per la fornitura di una piscina, consegnata a (OMISSIS) presso l’abitazione della opponente – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, affermando quella del Tribunale di Lucca;

che, ad avviso del Tribunale, la competenza di quest’ultimo Tribunale doveva ritenersi sussistente in quanto presso quell’ufficio giudiziario la B. aveva introdotto un giudizio per accertamento tecnico preventivo, nel quale la creditrice opposta non aveva formulato alcuna eccezione di incompetenza per territorio;

che, in particolare, la competenza del giudice dell’accertamento preventivo, essendo detto procedimento finalizzato alla proposta domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo pattuito per la piscina, attraeva, ad avviso del Tribunale di Ancona, anche la domanda principale proposta dalla fornitrice e volta ad ottenere il pagamento del prezzo;

che, inoltre, la competenza del Tribunale di Lucca doveva essere affermata anche perchè, vertendosi in tema di obbligazioni, quel giudice era competente in relazione al criterio del luogo ove l’obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita, mediante la consegna della piscina;

che avverso questa sentenza Italy Pools s.r.l. ha proposto regolamento necessario di competenza, con ricorso articolato su due motivi, al quale non ha resistito l’intimata;

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che il contratto avente ad oggetto la fornitura della piscina si era concluso in (OMISSIS), ove era pervenuta l’accettazione dell’acquirente, sicchè la competenza del Tribunale di Ancona trovava fondamento nell’art. 20 cod. proc. civ.;

che il Tribunale avrebbe anche errato nell’interpretare l’art. 1182 cod. civ. e nel ritenerlo prevalente sulle disposizioni di cui all’art. 20 citato, giacchè l’obbligazione di pagamento del residuo prezzo doveva essere adempiuta in (OMISSIS);

che la ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

“dica la Corte se la pluralità di fori contemplata dall’art. 20 c.p.c. trovi comunque applicazione anche laddove una delle prestazioni dedotte in contratto comprenda la consegna del bene compravenduto in un luogo diverso da quello dove il contratto si è perfezionato, consentendo dunque la proposizione della domanda avente ad oggetto il pagamento del prezzo avanti il Giudice del luogo in cui si è perfezionato il contratto”;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 693, 669-ter e 669-quaterdecies cod. proc. civ., per avere il Tribunale attribuito rilevanza alla mancata contestazione della competenza del Tribunale di Lucca ove era stato introdotto il procedimento per accertamento tecnico preventivo;

che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, osserva la ricorrente, la proposizione del procedimento ex art. 696 cod. proc. civ. non può comportare alcuna preclusione alla scelta, per il giudizio di merito, di uno dei concorrenti fori di cui all’art. 20 cod. proc. civ.;

che la ricorrente formula in conclusione il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se la mancata eccezione di incompetenza territoriale in sede di accertamento tecnico preventivo comporti il radicamento della competenza territoriale del Giudice adito per l’istruzione preventiva anche per tutte le questioni di merito connesse con il petitum azionato in sede preventiva”;

che la Procura Generale presso questa Corte, richiesta della formulazione delle proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Considerato che il ricorso appare meritevole di accoglimento;

che, per ragioni di ordine logico, deve procedersi all’esame del secondo motivo di ricorso;

che lo stesso è fondato, giacchè l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la mancata formulazione, da parte del creditore, di eccezioni di incompetenza per territorio del giudice, adito in sede di accertamento tecnico preventivo dall’acquirente, comporterebbe accettazione della competenza territoriale di detto giudice, contrasta con quanto in proposito ritenuto da questa Corte;

che, invero, si è affermato che “il provvedimento che ammette l’accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall’art. 698 cod. proc. civ., in virtù del quale l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Avverso tale provvedimento non è ammissibile neppure il regolamento di competenza, anche nel caso in cui sia ravvisabile una pronunzia sulla competenza del giudice che lo adotta, non potendo ritenersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell’art. 111 Cost.” (Cass., n. 17058 del 2005; Cass., S.U., n. 14301 del 2007);

che, pertanto, deve escludersi qualsiasi effetto di radicamento della competenza per territorio del giudice adito con ricorso per accertamento tecnico preventivo laddove questi non sia competente in relazione agli ordinari criteri attributivi della competenza;

che, con riferimento al primo motivo,lo stesso è del pari fondato, in quanto l’adito Tribunale non avrebbe potuto negare la propria competenza per territorio posto che in (OMISSIS) era sorta l’obbligazione e doveva comunque essere eseguita quella di pagamento del prezzo; circostanze, queste, che impedivano la declaratoria di incompetenza per territorio a favore del giudice competente ai sensi dell’art. 18 cod. proc. civ.;

che, pertanto, al quesito di diritto formulato dalla ricorrente deve darsi risposta affermativa nel senso che “la pluralità di fori contemplata dall’art. 20 cod. proc. civ. trova comunque applicazione anche laddove una delle prestazioni dedotte in contratto comprenda la consegna del bene compravenduto in un luogo diverso da quello dove il contratto si è perfezionato, consentendo dunque la proposizione della domanda avente ad oggetto il pagamento del prezzo avanti il Giudice del luogo in cui si è perfezionato il contratto”;

che, in accoglimento del regolamento di competenza, si deve quindi cassare la sentenza impugnata e dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona, dinnanzi al quale le parti vanno rimesse, previa riassunzione della causa nei termini di legge;

che, in applicazione del criterio della soccombenza, l’intimata deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio per regolamento, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

 

 

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