Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14171 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10139-2020 proposto da:

K.A.H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 4274/2020 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

K.A.H.M., cittadino egiziano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 14 febbraio 2020 con cui Tribunale di Roma ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti, ossia la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Egitto.

Il secondo mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’errore commesso dal “Tribunale nel non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che vi possa correre gravi rischi.

Ritenuto che.

Il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sesta-1 Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 (RGN 10188 del 2020) – U.P. 25 maggio 2021.

P.Q.M.

dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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