Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14171 del 12/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.R., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura a margine

del ricorso, dall’avv. Vincenzo Riccardi, che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 081/5548954

e alla vincenzoriccardi.avvocatinappli.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.A.;

– intimata –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, emesso il 12

febbraio 2014 e depositato il 12 marzo 2014, n. R.G. 1126/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Napoli ha omologato in data 22 ottobre 2004, con sentenza n. 618/2004, le condizioni del divorzio congiunto di G. R. e S.A.. In tali condizioni era previsto che il G. avrebbe concorso nella misura di 150.000 Euro all’acquisto di un immobile da intestare in usufrutto ad S.A. e in nuda proprietà ai figli entro quattro anni dalla richiesta. Dopo l’acquisto l’assegno divorzile si sarebbe ridotto a 500 Euro da 800.

2. In data 21 settembre 2012 la S. ha convenuto il G. davanti al Tribunale di Napoli per ottenere la sua condanna alla corresponsione della quota del 40% del T.F.R. già percepito.

3. Si è costituito il G. chiedendo il rigetto della domanda e agendo in riconvenzionale per la restituzione della somma, che convenzionalmente gravava sulla S., di 22.557 Euro anticipata per aiutare i figli nell’acquisto delle loro abitazioni. Quanto alla domanda relativa al T.F.R. il G. ha eccepito che la somma, destinata all’acquisto dell’immobile, prevista nelle condizioni di divorzio, era costituita almeno parzialmente proprio dal 40% del T.F.R..

In subordine ha eccepito che per la sua natura di incentivo all’esodo la somma percepita dal suo datore di lavoro Telecom Italia non era soggetta alla disposizione di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis.

4. Il Tribunale con provvedimento del 29 ottobre 2013 ha accolto il ricorso della S. e condannato il G. al pagamento di 64.455,97 Euro a titolo di versamento, L. n. 898 del 1970, ex art. 12 bis, della quota del 40% del TFR e incentivo all’esodo. Ha respinto la riconvenzionale del G..

5. La Corte di appello di Napoli, con decreto del 12 febbraio 2014, ha respinto il reclamo del G..

6. Ricorre per cassazione G.R. affidandosi a due motivi di impugnazione deducendo: a) violazione dell’art. 4 L. divorzio,art. 1965 c.c. e artt. 1362 c.c. e segg.; b) violazione dell’art. 12 bis della legge sul divorzio.

7. Non svolge difese S.A..

Ritenuto che:

8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile infatti la dedotta violazione di legge non è affatto specificata cosicchè il motivo costituisce sostanzialmente una inammissibile contestazione alla valutazione di merito della Corte di appello che appare peraltro congruamente e sufficientemente motivata.

9. Il secondo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza secondo cui le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo) non hanno natura liberale nè eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (Cass. civ. sezione lavoro n. 14621 del 20 giugno 2007 e Cass. civ. sez. 5, n. 13777 del 31 maggio 2013 e n. 17986 del 24 luglio 2013).

10. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva che non apporta sostanziali argomenti difensivi a quelli già spesi con il ricorso, condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese. Rileva in ogni caso che nessuna specifica ragione viene addotta dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei canoni ermeneutici se non quella di non aver ritenuto fondata la sua tesi interpretativa secondo cui il contributo all’acquisto dell’immobile in favore della S. e dei figli avrebbe dovuto esentarlo dal versare la quota di pertinenza dell’ex coniuge dell’incentivo all’esodo percepito dal datore di lavoro, voce che la giurisprudenza di legittimità considera univocamente, e non solo ai fini fiscali, integrativa della retribuzione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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