Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14170 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei
Carracci 1, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Di Simone,
rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Calderoni per procura
speciale in calce al ricorso che indica per le comunicazioni relative
al processo il fax n. 0862/070108 e la p.e.c.
vincenzo.calderoni.pecordineavvocatilaquila.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ma.Lu., elettivamente domiciliata in Roma, via Traversari
55, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marzano, rappresentata e
difesa dall’avv. Donatella Boccabella, giusta procura speciale a
margine del controricorso che indica per le comunicazioni relative al
processo il fax n. 0862/413388 e la p.e.c.
donatella.boccabella.pecordineavvocatilaquila.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/2013 della Corte di appello de L’Aquila,
emessa il 19 novembre 2013 e depositata il 4 dicembre 2013, n. R.G.
1837/2013.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.
Rilevato che:
1. Il Tribunale de L’Aquila modificando le condizioni della separazione a suo tempo consensualmente concordate da M. M. e Ma.Lu. ha disposto l’affidamento congiunto dei tre figli minori fissando la residenza del figlio A. presso il padre e degli altri due presso la madre.
2. Ha proposto reclamo il M. chiedendo la correzione di un errore materiale relativo al nome della figlia L. e censurando la decisione di condanna alle spese pronunciata dal Tribunale nei suoi confronti nonostante il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla Ma. e nonostante che le disposizioni relative ai figli non potessero essere considerate in termini di soccombenza dell’uno o dell’altro coniuge.
3. La Corte di appello de L’Aquila ha accolto il reclamo limitatamente alla correzione dell’errore materiale mentre ha ritenuto sostanzialmente soccombente in primo grado il M. e ha confermato la sua condanna al pagamento delle spese del primo grado cui ha aggiunto quelle del giudizio di appello.
4. Ricorre per cassazione M.M. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale si deduce violazione dell’art. 92 c.p.c. e illogicità della motivazione.
Ritenuto che:
5. Il ricorso è fondato in quanto la Corte di appello ha escluso la soccombenza parziale della Ma. in primo grado relativamente al rigetto della domanda di assegno divorzile rilevando illogicamente che anche in sede di separazione le parti avevano escluso il diritto della Ma. a percepire un assegno di mantenimento e prescindendo così nei fatti dall’esito del giudizio.
6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso ed eventuale decisione nel merito della controversia.
La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito che, tenendo conto del complessivo esito del giudizio, ritiene sussistere i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese dell’intero giudizio. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016