Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14170 del 12/06/2010
Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/06/2010), n.14170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 732-2007 proposto da:
D.G.G., D.M.R., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO
RENATO, rappresentati e difesi dall’avvocato FALLICA VINCENZO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97,
presso lo studio dell’avvocato STERPETO EMILIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LO RE VINCENZO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.L.R.A., S.L.R.M.,
S.M.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 133/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, del
21/9/05, depositata il 02/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIEREELICE PRATIS, che si
riporta alle conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti impugnano la sentenza n. 133 del 2005 della corte di appello di Palermo.
2. – Resiste con controricorso l’intimato S.E..
3. – All’udienza camerale del 29 ottobre 2008 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso a ciascuna delle parti intimate con rinvio a nuovo ruolo previo un nuovo esame preliminare.
4. Veniva nuovamente disposta trattazione del ricorso ex art. 375 c.p.c. non risultando l’adempimento a quanto disposto da tale ordinanza in violazione dell’art. 291 e con le conseguenze previste dall’art. 307 c.p.c.. In tal senso la richiesta della Procura Generale.
5. Prima dell’udienza camerale fissata perveniva rituale rinuncia al ricorso, che non risulta accettata dall’intimato costituto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge in favore del controricorrente S.E..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010