Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14170 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14170 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 24609 2008 proposto da:

ORGANIZZAZIONE

RIVIERA

SRL

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL
RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PELLEGRINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SOMMA GIANFRANCO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

GESTOR SPA;
– intimato –

Data pubblicazione: 05/06/2013

avverso

la

sentenza

n.

210/2007

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il
20/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SOMMA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

24609-08

Svolgimento del processo
La Organizzazione riviera s.r.l. ha proposto ricorso per
cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist.
di Lecce, che, per l’anno 1995, aveva confermato, seppur
la pretesa della Tosap in

rideterminandola nel quantum,

relazione all’occupazione di suolo comunale, in Brindisi,
piazza Cairoli, per una superficie di mq. 70; superficie
delimitata da fioriere antistante l’esercizio di un barristorante.
L’intimata Gestor s.p.a., concessionaria del servizio di
accertamento e di riscossione della tassa per il comune di
Brindisi, non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo, la ricorrente deduce l’omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione della
sentenza impugnata (art. 360, n. 5, c.p.c.) in ordine
all’individuazione della fattispecie imponibile, per avere
la sentenza ritenuto che l’occupazione era avvenuta
mediante recinzione con fioriere non amovibili, sì da
risultare legittimamente estesa a tutte e tre le fasce
orarie giornaliere previste dall’art. 15 del regolamento
locale in materia, per l’intero periodo (122 giorni) che
andava da giugno e settembre compresi.
II. – Col secondo motivo, invece, la ricorrente denunzia
la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 e 45
del d. lgs. n. 507 del 1993 e degli artt. 15, 17, 19 del

1

regolamento comunale di Brindisi relativo all’applicazione
della Tosap, sul rilievo che la tariffa da applicare a
titolo di Tosap, per l’occupazione de qua, era pari a lire
280 al mq., per un totale di lire 2.058.000 (nel
controvalore in euro), “secondo i criteri illustrati nel
primo motivo di ricorso”.

III. – Entrambi i motivi sono inammissibili.
La sentenza ha affermato che, nella specie, non era
risultato controverso che l’occupazione fosse avvenuta
“mediante recinzione con fioriere” rilevanti per numero e
per dimensioni.
Ha accertato, in base all’esame della documentazione
fotografica, che le fioriere, composte da vasche porta
piante per un’estensione di circa 44 ml., non erano
immediatamente rimuovibili, tanto che era stata ritenuta,
in sede giurisdizionale amministrativa, la possibilità di
rimozione “dopo la stagione estiva”.
In tal guisa la sentenza ha ritenuto che l’occupazione di estensione pari a 70 mq. era stata estesa,
continuativamente, per le tre fasce orarie giornaliere
all’uopo previste ai fini della determinazione della
tariffa, e per il periodo di 122 giorni.
Tale accertamento di fatto – sorretto da motivazione
congrua – è insindacabile in questa sede, non essendo
stata specificata, nel contesto del primo motivo, la
risultanza, controversa e decisiva per il giudizio, che in
tal senso sarebbe rimasta immotivata, e comunque

2

CSENTEDAREGISTICk,7,101.
Ai SENSI DEL D.P.R.
– N. 5
N. 131 TA.B.

MMERIA TRIBUTARIA
insufficientemente motivata, in vista di un possibile
diverso esito del giudizio di merito.
IV. – L’inammissibilità del primo motivo si riflette sulla
sorte del secondo. Il quale, ove anche si prescindesse dal
marcato difetto di autosufficienza riguardo alle

sono riportate affatto, e che – come noto – esulano
dall’operatività del principio

iura novlt curia,

a

differenza di quanto accade per le norme degli statuti
comunali), censura la sentenza d’appello quanto
all’ammontare della tariffa giornaliera, sull’esplicito
presupposto che la tariffa dovesse essere invero
determinata “secondo i criteri illustrati nel primo
motivo”.
In pratica il mezzo ha come presupposto un fatto – la
ritenuta estensione dell’occupazione del suolo pubblico
solo per una delle tre fasce giornaliere all’uopo
predisposte nel regolamento locale – diverso da quello
accertato in sentenza. Donde si risolve in una implicita
sollecitazione alla revisione del ripetuto accertamento di
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

fatto.

……

Il ricorso è pertanto rigettato.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 17 aprile 2013.

2013

previsioni del regolamento locale (che nel ricorso non

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