Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1417 del 23/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 1417 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso 21484-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3553
RONCI ANTONELLA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3145/200 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 23/01/2014
di ROMA, depositata il 14/09/2007 r.g.n. 1070/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità.
LUIGI;
R.G. 21484/2008
I0
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10398/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma
rigettava la domanda proposta da Antonella Ronci nei confronti della s.p.a.
al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 1-12-1999 al 29-2-2000, per
“esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e
succ., con le pronunce consequenziali.
La Ronci proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 14-9-2007, in
riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava illegittima l’apposizione del
termine al contratto de quo con la conseguente sussistenza di un rapporto a
tempo indeterminato dal 1-12-1999, e condannava la società al risarcimento dei
danno, commisurato alle retribuzioni che sarebbero spettate alla Ronci dal 2110-2002 al 28-2-2003, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente
rivalutate.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro
motivi.
La Ronci è rimasta intimata.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 5-12-2007 e il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto
iP
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine non deve provvedersi sulla spese, non avendo l’intimata svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 5 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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saranno definite in coerenza con il presente verbale.
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