Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1417 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21886-2019 proposto da:

P.J., rappresentato e difeso dall’Avvocato PETER TAPPEINER

ed elettivamente domiciliata a Roma, via Sardegna 29, presso lo

studio dell’Avvocato CHIARA PACIFICI, per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 16/2019 del TRIBUNALE DI BOLZANO, depositata

l’8/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che Jo. P. aveva proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione presentata dallo stesso nei confronti dell’ordinanza del Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano che gli aveva inflitto la sanzione amministrativa per violazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, per essere stato colto alla guida di un’autovettura immediatamente dopo aver consegnato la patente ai Carabinieri ai fini del ritiro con successiva sospensione prefettizia per fatti a loro volta risalenti a poche ore prima.

Il tribunale, in particolare, rigettando la censura svolta dall’opponente, ha ritenuto che la guida successiva al materiale ritiro della patente per alterazione alcolica, ancorchè precedente l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità amministrativa, configura la violazione prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6, e non quella di cui all’art. 216 C.d.S..

P.J., con ricorso notificato l’8/7/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Il Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 216 C.d.S., comma 6 e all’art. 218 C.d.S., comma 6, nonchè la falsa applicazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, in violazione del principio di legalità, secondo il quale le norme che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati, non ha considerato che la sanzione prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6, cit. presuppone un provvedimento di sospensione da parte del prefetto, che al momento del ritiro materiale della patente è solo ipotetico ed eventuale, con la conseguenza che, ove la guida sia svolta a seguito di ritiro solo materiale della patente, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 216 C.d.S., comma 6, cit.

2. Il motivo è infondato. Questa Corte, invero, ha più volte affermato che, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6, si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all’adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi, come incontestatamente è avvenuto nel caso di specie, nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l’efficacia (Cass. n. 23457 del 2011, la quale, in effetti, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 218 C.d.S., comma 6 cit. nei confronti di un soggetto che, in seguito alla contestazione in quella stessa giornata dell’infrazione di cui all’art. 186 C.d.S., circolava senza patente in quanto ritirata dagli agenti, in occasione della precedente contestazione; conf. Cass. n. 7709 del 2019).

3. Il ricorrente, dal suo canto, non ha offerto ragioni sufficienti per mutare l’orientamento sopra esposto. Il ricorso, pertanto, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

4. Nulla per le spese, in difetto di controricorso da parte dell’intimato.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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