Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1417 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 22/01/2020), n.1417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19168-2018 proposto da:

P.M., B.A., O.M., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo stadio dell’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– Controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato l’8/1

/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I sigg. B.A., P.M. e O.M. hanno proposto ricorso per cassazione – basato su un unico motivo -avverso il decreto n. 33/2018 E.R. (n. cronol. 66/2018) della Corte di appello di Perugia, con il quale veniva accolta la loro domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, ed il soccombente Ministero della Giustizia era condannato al pagamento dei compensi professionali nella misura di Euro 210,00, oltre accessori di legge.

Con il formulato motivo le ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2, e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la quantificazione di questi ultimi – da riferirsi ad un procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione come disposta nell’impugnato decreto era stata computata al di sotto del minimo tabellare, poichè, pur applicando i parametri minimi (con le massime riduzioni possibili) per le voci da riconoscere con riguardo alla fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale, il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 354,00 (anzichè di Euro 210,00).

L’intimato Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che il motivo di ricorso è effettivamente fondato nei sensi di cui in appresso.

In primo luogo va ribadito che – per costante giurisprudenza di questa Corte – gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno liquidati tenendosi conto delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. n. 25352/2008 e Cass. n. 23187/2016).

Sulla base di questa premessa il collegio rileva che, effettivamente, l’importo complessivo di detti compensi come liquidato dalla Corte umbra risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, anche applicando l’aumento massimo della riduzione dei singoli importi spettanti per ciascuna voce (ai sensi del D.M. cit., art. 4, comma 1), come richiesto nell’interesse delle parti ricorrenti.

Pertanto, in virtù dei conseguenti computi rapportati al valore della causa compreso tra Euro O ed Euro 1.100,00, deve essere rivalutata e rilevata l’esattezza della determinazione dei compensi in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero in ordine alla fase di studio della controversia (per Euro 67,50), alla fase di introduzione del giudizio (per Euro 67.50), alla fase istruttoria (“per Euro 51,00 e non Euro 119,00, come richiesto dai ricorrenti dovendosi considerare l’abbattimento massimo del 70%) e alla fase decisionale (per Euro 100,00).

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, previa cassazione del decreto impugnato sul punto relativo alla disciplina delle spese, il procedimento deve essere rinviato alla Corte di appello di Perugia, che dovrà riliquidare i compensi spettanti alle ricorrenti alla stregua degli indicati parametri in relazione alle singole prestazioni professionali espletare, oltre a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in ordine al capo impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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