Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1417 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GEROMETTA SPA in (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del proprio

amministratore unico p. G.D. e di quest’ultimo in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76,

presso lo studio dell’avvocato INFASCELLI FRANCESCA, rappresentati e

difesi dall’avvocato CASSINI ALBERTO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato MEINERI

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMAND

STEFANO giusta delega a margine del controricorso;

T.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato MEINERI

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORTIS

GIOVANNI giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 460/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 05/07/2006, depositata il

22/07/2006; R.G.N. 473/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato ORTIS GIOVANNI per delega Avvocato STEFANO COMAND;

udito l’Avvocato ORTIS GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per inammissibilita’ del

ricorso e condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 460/2006, depositata il 22 luglio 2006, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Pordenone, che ha condannato la s.p.a. Riviera 80 e la s.p.a. Gerometta pagare ad B.A., architetto, e a T.G., ingegnere, la somma di Euro 264.718,92, a titolo di competenze professionali per l’attivita’ da essi prestata alla Riviera 80 in relazione ai lavori di costruzione di un immobile:

debito che la Gerometta aveva assunto in proprio, convenendo con i creditori peculiari modalita’ di adempimento.

La Gerometta propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono gli intimati con separati controricorsi.

Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione hanno depositato memoria di costituzione con procura autenticata da notaio M.R. e T.I., quali eredi di T. G., deceduto il (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I due motivi di ricorso – che denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione – sono inammissibili per l’omessa formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata, quindi applicabile al caso di specie (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2).

Manca del tutto la formulazione dei quesiti di diritto, quanto alle censure di violazione di legge, e manca un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si ritiene omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa e’ inidonea a giustificare la soluzione adottata, come prescritto dall’art. 366 bis, ult. parte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Idem, 1 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si puo’ ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anziche’ su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

2.- Va soggiunto che il ricorso dovrebbe essere ritenuto inammissibile anche a prescindere dalle ragioni di cui sopra, poiche’ – pur invocando violazioni di legge e difetto di motivazione – richiede a questa Corte l’intero riesame del merito della controversia.

3.- Considerato che alla data della notificazione del ricorso non si erano ancora affermati precisi orientamenti giurisprudenziali circa le modalita’ di formulazione dei quesiti, soprattutto con riferimento alle censure di vizio di motivazione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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