Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1417 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. un., 19/01/2018, (ud. 19/12/2017, dep.19/01/2018),  n. 1417

Fatto

RITENUTO

che B.M., assunta a tempo indeterminato dalla Provincia di Belluno come soggetto appartenente alle categorie protette;

che, dopo aver conseguito il diploma di laurea, la B. ha partecipato alla procedura di mobilità straordinaria bandita dal Ministero della Giustizia per complessivi 1031 posti a tempo pieno e indeterminato per vari profili professionali, collocandosi utilmente nelle relative graduatorie generali di merito, senza giovarsi a tal fine di alcun beneficio in favore delle categorie protette ma unicamente sulla base dei propri titoli di studio e di carriera, tanto che il Ministero, a conclusione della suddetta procedura, ne ha disposto il trasferimento presso il Tribunale di Pavia, nel profilo professionale di cancelliere – Area 2^ (P.D.G. 18 gennaio 2016);

che con P.D.G. in data 29 gennaio 2016, lo stesso Ministero, prima della presa di possesso, ha comunicato alla Provincia di Biella che avrebbe revocato il suindicato provvedimento di trasferimento nei ruoli ministeriali e destinazione al suddetto ufficio della B., “in quanto la predetta, come da scheda informativa trasmessa da codesta Provincia risulta assunta ai sensi della L. n. 68 del 1999 e pertanto non aveva titolo a partecipare alla procedura”;

che, in tale ultimo provvedimento, si precisava che secondo quanto espressamente stabilito dal relativo bando (art. 2) erano esclusi dalla partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto “tutti

i dipendenti assunti ai sensi della L. n. 68 del 1999, artt. 3 e 18”;

che l’interessata, appena venuta a conoscenza del menzionato provvedimento di revoca, adiva il Tribunale del lavoro di Biella per ottenere l’accertamento del proprio diritto a fruire del completamento della già disposta mobilità, previa disapplicazione sia della suddetta clausola del bando di esclusione sia dello stesso provvedimento di revoca;

che il Tribunale adito rigettava la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, a suo avviso dimostrato dalla presenza della citata clausola del bando, da contestare davanti al giudice amministrativo;

che, quindi, la B. propone il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo, fra l’altro, la contrarietà della clausola del bando in oggetto con la legislazione sull’assunzione delle categorie protette nonchè il suo carattere discriminatorio;

che il Ministero della Giustizia, nel proprio controricorso, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;

che il Pubblico Ministero, nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiede che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ritiene che debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario;

che, per costante indirizzo di queste Sezioni Unite, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, mentre dello stesso art. 63, successivo comma 4, riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le controversie relative alle procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la PA (vedi, tra le tante: Cass. SU 5 aprile 2017, n. 8799 e giurisprudenza ivi richiamata);

che, per altrettanto fermo orientamento di queste Sezioni Unite, la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, non estende la sua rilevanza alla fase successiva all’approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull’esito del concorso (ex plurimis: Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671; Cass. SU 28 maggio 2012, n. 8410; Cass. SU 13 febbraio 2008, n. 3409;

che è stato, in particolare, precisato che, con l’approvazione della graduatoria, si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attività autoritativa dell’Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della PA vanno ricondotti nell’alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell’Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, come tali da valutare alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede (di recente: Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197 e ivi richiami dei precedenti);

che si è altresì specificato che nel suddetto alveo rientra anche il provvedimento di revoca di una qualifica acquisita in seguito allo svolgimento di una procedura concorsuale o selettiva, che costituisce un atto di natura privatistica, di micro-organizzazione attinente alla gestione del rapporto di lavoro già instaurato tra il dipendente e la PA, in quanto con il superamento di un concorso pubblico e l’approvazione della relativa graduatoria, indipendentemente dalla nomina, si consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, alla quale vanno riferiti tutti gli atti successivi, sicchè la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 (Cass. SU 23 marzo 2017, n. 7483; Cass. 7 aprile 2005, n. 7219);

che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha altresì affermato che, poichè la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale – da individuare con riferimento ai fatti materiali allegati dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio – rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (ex multis: Cass. SU n. 13169 del 2006; Cass. SU n. 3677 del 2009; Cass. SU n. 11712 del 2016);

che questa Corte regolatrice ha anche chiarito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, spettano invece alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass. SU n. 3052 del 2009; Cass. SU n. 22733 del 2011; Cass. SU n. 25210 del 2015);

che, infatti, possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto (Cass. SU n. 21592 del 2005; Cass. SU n. 23605 del 2006; Cass. SU n. 25254 del 2009; Cass. SU n. 11712 del 2016, cit.);

che, nella specie, è incontestato che la ricorrente – benchè sia stata assunta originariamente dalla Provincia di Biella ai sensi della L. n. 68 del 1999 – ha partecipato e superato vittoriosamente la procedura di mobilità straordinaria in oggetto senza avvalersi della sua qualità di appartenente alle categorie protette;

che, pertanto, la ricorrente, nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Biella fa valere il diritto soggettivo conseguente al superamento della selezione e quindi riguardante la fase successiva all’approvazione della graduatoria e, in particolare, il completamento della procedura di passaggio nei ruoli del Ministero della Giustizia per effetto dell’esito della selezione stessa;

che, per tutte le anzidette ragioni, va affermata la sussistenza nel presente giudizio della giurisdizione ordinaria, senza che abbiano alcun rilievo in contrario le decisioni richiamate sia dal Ministero della Giustizia, in controricorso, sia dal Procuratore Generale, nelle sue conclusioni, trattandosi di decisioni relative a controversie in cui venivano direttamente impugnati atti afferenti a fasi dello svolgimento delle procedure di mobilità “esterna” rientranti nell’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attività autoritativa dell’Amministrazione, per quali, come si è detto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo;

che in conclusione, in applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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